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Legislazione

n. 7-8/2006

Riportiamo qui di seguito l’art. 21 del del decreto legge  4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) contenente le norme della c.d. manovra bis.

L'art. 21 in particolare prevede, al 4° comma, un contributo di 500 euro per i ricorsi innanzi al TAR ed al CdS e di 250 euro per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per i ricorsi di ottemperanza.

Dal testo dell'articolo sotto riportato non risulta chiaro se il contributo di 250 euro "per le istanze cautelari in primo e secondo grado" sia dovuto anche nel caso in cui la istanza cautelare sia proposta in seno al ricorso, ovvero solo nel caso di proposizione della richiesta cautelare con istanza autonoma; preferibile sembra tuttavia una interpretazione restrittiva della norma, che limita la corresponsione del contributo al caso  di appello avverso una ordinanza cautelare ovvero al caso di istanza cautelare proposta in primo grado con atto separato.

In tal senso sembrerebbe deporre l'art. 10, 5° comma, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede in generale che "il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione". Tale disposizione conferma che, nell'ipotesi di procedimento cautelare attivato "in corso di causa", il contributo in genere non è dovuto. L'eccezione ora prevista dal comma 6 bis dell'art. 13 dello stesso T.U., introdotta dal decreto legge in discorso, va pertanto interpretata restrittivamente. Va tuttavia ammesso che l'interpretazione restrittiva prospettata finirebbe per rendere la norma irrazionale, dato che non si vede per quale motivo una istanza cautelare presentata separatamente debba essere soggetta al contributo unificato, mentre una domanda cautelare proposta in seno al ricorso vada esentata.

Altra questione che la novella pone è se, nel caso di ricorso innanzi al TAR od al CdS di valore determinabile (ad es. per la presenza di una richiesta di risarcimento del danno), si applichi il contributo unificato previsto per lo scaglione corrispondente ovvero quello previsto in maniera fissa dalla norma in discorso. Secondo il dettato letterale della nuova disposizione, sembrerebbe che innanzi al TAR ed al CdS il contributo unificato vada corrisposto in misura fissa, prescindendo quindi dal valore della causa. Il che pone qualche problema di costituzionalità, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con riferimento alle cause di risarcimento dei danni proposte innanzi all'A.G.O., per le quali il contributo va invece determinato in misura proporzionale al valore della causa.

In generale la costituzionalità della norma sembra dubbia nella parte in cui finisce per prevedere per la giurisdizione amministrativa un contributo fisso, mentre per la giurisdizione ordinaria prevede la determinazione del contributo rapportata al valore della causa.  Inoltre, mentre è stato previsto in generale che le istanze cautelari  in corso di causa non sono soggette a contributo, viene ora stabilito che le istanze cautelari innanzi al G.A. sono soggette ad un contributo di 250 euro. In altre parole, nel sistema previsto dal T.U. novellato, l'importo del contributo varia in funzione del giudice innanzi al quale viene proposta l'azione; con buona pace della parità di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ex art. 24 della Costituzione.

Va segnalata inoltre una dimenticanza: la norma menziona espressamente solo il Consiglio di Stato, mentre si dimentica completamente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana; onde l'aumento del contributo unificato non sarebbe applicabile nel caso di appello innanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale, il quale - secondo la prevalente opinione - ha natura autonoma, non costituendo una sezione, sia pure decentrata, del Consiglio di Stato.

Censurabile è infine la previsione del 3° comma della norma in discorso secondo cui "lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto sull'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008", nonchè quella del 1° comma secondo cui "per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali".

Si parla tanto del rilancio del "sistema" giustizia in Italia. Non si comprende tuttavia come tale rilancio possa partire, da un lato, con una notevole riduzione degli stanziamenti (pari a 400 milioni di euro in tre anni) e, dall'altro, con un notevole aumento del contributo unificato previsto per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo (un ricorso al T.A.R. con richiesta di sospensiva verrà a costare 750 euro e cioè circa 1.500.000 lire; nel caso di appello avverso l'ordinanza cautelare, dovranno pagarsi altri 250 euro e cioè 500.000 lire circa, con un esborso totale - che prescinde dal valore della causa - di 2 milioni di lire solo per ottenere una pronuncia cautelare definitiva).

Non sembra un gran bel debutto per il nuovo Ministro della giustizia ed in generale per il nuovo Governo. Se si vuole stare davvero dalla parte del cittadino, occorre prevedere forme che agevolino l'accesso alla giustizia e ne accelerino l'iter, non già misure che scoraggiano tale accesso da parte dei cittadini meno abbienti e che tagliano le già ridotte risorse.

V. anche il commento del Prof. Francesco Volpe.

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Art. 21.

Spese di giustizia

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».


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