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Legislazione

 

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57 - Istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori

 SOMMARIO: Articolo 1 - Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo 6 - Articolo 7 - Articolo 8 - Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13 - Articolo 14 - Articolo 15 - Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo 18 - Articolo 19 - Articolo 20 - Articolo 21 - Articolo 22 - Articolo 23 - Articolo 24 - ALLEGATO

 

 Art. 1.

Denominazione dell'Albo

 L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle seguenti norme, che costituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n.511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

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Art. 2.

Iscrizione nell'Albo

 L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato (1).

L'esecutore dei lavori di cui al comma I del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie (2).

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Art. 3.

Ammissione agli appalti

dello Stato e degli Enti pubblici

 L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le società commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo art. 15, secondo comma.

In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto (3).

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'art. 68, secondo comma, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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Art. 4.

Lavori speciali

 Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo art. 6, il quale comunicherà le proprie osservazioni entro trenta giomi dal ricevimento di detta comunicazione. 

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Art. 5.

Classifica d'iscrizione

 I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di imporlo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue (4):

1) fino a L. 75 milioni;

2) fino a L. 150 milioni;

3) fino a L. 300 milioni;

4) fino a L. 750 milioni:

5) fino a L. 1.500 milioni;

6) fino a L. 3.000 milioni;

7) fino a L. 6.000 milioni;

8) fino a L. 9.000 milioni;

9) fino a L. 15.000 milioni;

10) oltre L. 15.000 milioni.

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Art. 6.

Comitato Centrale per l'Albo

  Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del Comitato e dei sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giomi dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

Il Comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'intemo, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del iavoro e previdenza sociale e della difesa nonché delle partecipazioni statali (5);

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;

f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro (6);

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novemb re I950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

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Art. 7.

Nomina del Comitato centrale

  I membri del Comitato centrale per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

I membri di cui alle lettere a), c), d), del precedente art. 6 sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere e), f), g) le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.

I membri non nominati in ragione del 1oro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

Gli altri membri del Comitato, ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentrati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

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Art. 8.

Comitato regionale per l'Albo

 Presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo maggiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale (7).

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

Il Comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente (8);

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni', dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa nonché delle partecipazioni statali (9);

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro (10);

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza.

La segreteria del Comitato è costituita dal Provveditore con personale del Provveditorato.

Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 6.

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Art. 9.

Nomina del Comitato regionale

 I membri dei Comitati regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

I membri di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al precedente art. 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere e), I), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere g), h), i) la terna è composta dalle organizzazioni competenti più rappresentative.

Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'art. 7. 

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Art. 10

Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo

 Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.

Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione dei lavori ad essi affidati;

c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

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Art.11.

Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario

 Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

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Art. 12.

Domanda di iscrizione

 Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli artt, 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

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Art. 13.

Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni(11)

  I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concementi le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione, una dichiarazione solenne.

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Art. 14.

Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni

 1) Idoneità tecnica.

L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'uflicio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che, prima di rilasciárli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2) Capacità finanziaria,

Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3) Attrezzatura tecnica.

Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

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Art. 15.

Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane

 Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14) debbono riferirsi al direttore tecnico (12).

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra (1 3). 

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Art. 16.

 

Tassa di iscrizione (14)

 L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale. Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti sono tenuti ha presentare , entro il 31 dicembre , domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo. 

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Art. 17.

Certificato d'iscrizione (15)

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'art. 6. 

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Art. 18.

Cambio di classifica

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie. 

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Art. 19.

Segnalazione di variazione

 Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'art. 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge. 

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Art. 20.

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

  L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso provvedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21 n.2;

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente art. 19.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio (16).

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione. 

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Art. 21.

Cancellazione dall'Albo

 Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori peri quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'art. 16;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1 e2 si applica il secondo comma dell'articolo precedente (17).

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Art. 22.

Comunicazione degli addebiti

 I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giomi, per le sue deduzioni. 

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 Art. 23.

Iscrizione a titolo di conferma

 Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.

L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione. 

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Art. 24.

Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentatodomande di conferma e di nuova iscrizione

  Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione (18).

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato (19).

Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'art. 23 (20). 

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ALLEGATO

Tabella di classificazione per le iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori (21)

  Categoria I a.

Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente. Demolizione e sterri.

Categoria 2a.

Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie. Opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

Categoria 3a.

Lavori di restauro:

a) restauro di edifici monumentali;

b) lavori e scavi archeologici.

Categoria 4a.

Opere speciali in cemento armato.

Categoria 5a.

Impianti tecnologici e speciali. Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

al) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

f) fomitura ed installazione di manufatti in:

1) metallo, legno, materiale plastico;

2) materiali lapidei;

3) materiali vetrosi;

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fomitura in opera di isolamenti tecnici, acustici, antincendi. Lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

Categoria 6a.

Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

Categoria 7a.

Segnaletica e sicurezza stradale.

Categoria 8a.

Pavimentazione con materiali speciali.

Categoria 9a.

Lavori ferroviari:

a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;

b) lavorazioni speciali del binario;

c) impianti per la sicurezza del traffico;

a) impianti per la trazione elettrica;

e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

Categoria 10a.

Lavori idraulici:

a) acquedotti, fognature, impianti irrigazione;

b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;

e) gasdotti-oleodotti.

Categoria 11a.

Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

Categoria 12a.

Lavori speciali:

a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione di depurazione delle acque;

b) impianti di trattamento di rifiuti.

Categoria 13a.

Lavori marittimi:

a) costruzioni di moli, bacini, banchine, etc.'

b) lavori di dragaggio;

c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

Categoria 14a.

Dighe.

Categoria 15a.

Gallerie.

Categoria 16a.

Impianti per la produzione e distribuzione di energia:

a) centrali idrauliche;

b) centrali termiche;

c) centrali elettronucleari;

d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;

e) impianti elettrici per centrali;

f) cabine di trasformazione;

g) linee ad alta tensione;

h) linee a media e bassa tensione;

i) apparati vari;

l) impianti esterni di illuminazione;

m) linee telefoniche e opere connesse.

Categoria 17a.

Carpenteria metallica.

Categoria 18a.

Impianti di telecomunicazioni.

Categoria 19a.

Lavori ed opere speciali varie:

a) rilevamenti topografici speciali;

b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

e) fondazioni speciali;

d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;

e) impermeabilizzazione dei terreni;

f) trivellazione e Pozzi.

Categoria 20a.

Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie telefoniche, sciovie e similari).

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 NOTE

(*) Così come successivamente modificata e integrata.

(1) Articolo così sostituito dall'art.1 L. 15 novembre 1986 n. 768; Il testo originario era stato modificato dall'art.7 L. 28 aprile 1976 n. 191 e successivamente dall'art. 7, L. I 9 dicembre 198 1, n. 741 (v. par. 24).

(2) Cfr. art. 7 ultimo comma L. 10 dicembre 1981, n. 741; cfr. art. 21, secondo e terzo comma L. 8 agosto 1977, n. 584; cfr. art. 9, secondo e terzo comma L. 8 ottobre 1984, n. 687.

(3) Comma inserito dall'art. 7 L. 17 febbraio 1968, n. 9.

(4) Importi risultanti dalla L. 15 novembre 1986, n. 768. Gli importi originari erano già stati modificati dalla L, 28 aprile 1976, n. 191 e dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741.

(5) Lettera così modificata dall'art. 3 L. 15 novembre 1986,n.768.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 3 L. 15 novembre 1986, n. 768. Il testo originario era stato già modificato dalla legge 23 marzo 1965, n. 203.

(7) Comma così sostituito dall'art. 4 L. 15 novembre 1986, n. 768; il comma era già stato sostituito dalla L. 28 aprile 1976 n.191, e dalla L. 19 dicembre 1981, n. 741

(8) Lettera così sostituita dall'art. 4 L. 29 marzo 1965, n.203.

(9) Lettera così modificata dall'art, 4 L, 15 novembre 1986,n,768.

(10) Lettera cosi modificata dall'art. 4 L. 15 novembre 1986 n. 768. In precedenza la lettera era stata modificata dall'art. 4 L. 29 marzo 1965 n. 203.

(11) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978 n. 1. Così il testo precedente:

"Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli arti. 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e di cause pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'art. 21.

Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel trienlìio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivitá di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio;

5) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria".

(12) Comma così sostituito dall'art. 7 L. 29 marzo 1965, n. 203.

(13) Comma così modificato dall'art. 16 della Legge 8 agosto 1977 n.584.

(14) La misura della tassa di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori è stata più volte modificata. Le norme succedutesi sono: 1) Legge 10 febbraio 1962 n. 57; 2) D.P.R, 26 ottobre 1972 n. 641; 3) D.L. 23 dicembre 1976 n. 854; 4) D.L. 26 maggio 1978 n. 216, convertito in legge 24 luglio 1978 n. 388; 5) D.L. 28 febbraio 1981 n. 38 convertito in legge 25 aprile 1981 n. 153; 6) D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53; infine con il D.L. 13 gennaio 1988 n. 3, l'importo è stato elevato a L. 240.000.

(15) Cfr. art. 7 L, 15 novembre 1986. n. 768.

(16) Comma così modificato dall'art.9 L.29 marzo 1965, n.203.

(17) Cfr. art. 5 L. 15 novembre 1986, n.768.

(18)(19) Comma così sostituito prima dall'art. 10, L. 29 marzo 1965, n. 203 e poi dall'art.1 L. 5 aprile 1967, n. 162, pubblicata nella G.U. 10 aprile 1967, n. 90 ed entrata in vigore, in forza dell'art. 2, il giorno successivo.

(20) Comma aggiunto dall'art.1 L. 5 aprile 1967, n. 162, pubblicata nella G.U. 10 aprile 1967, n. 90 ed entrata in vigore, in forza dell'art. 2, il giorno successivo.

(21) Tabella così sostituita dal D.M. 25 febbraio 1982 (in G.U, 30 luglio 1982 n. 208).

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