AUGURI DI FELICE 1999
DALLA RIVISTA GIUST.IT

(con in calce le ennesime modifiche al D.Lvo n. 29/1993
introdotte dal collegato alla Finanziaria 1999)

"L’età in cui viviamo ha per protagonista l’informatica; l’informatica con tutte le sue meraviglie. E tra queste meraviglie occupa sicuramente il primo posto la cosiddetta <realtà virtuale>: espressione che sulle ali di un ossìmoro - in quanto, a ben vedere, <realtà> e <virtuale> sono termini antitetici - ci fa superare quel pur esile confine tra realtà e immaginazione, tra essere e pensare, che siamo correntemente costretti ad ammettere anche nella terra di Pirandello. Basta indossare uno speciale casco, una speciale tuta e uno speciale paio di guanti per navigare in piena libertà come vogliamo, dove vogliamo, con chi vogliamo - in un ciberspazio che possiamo vedere, sentire, toccare: in una dimensione a cui per essere reale manca solo la realtà. Dev'essere un‘esperienza emozionante.

Noi giuristi, però, siamo più fortunati degli informatici. Un'emozione analoga e senza bisogno di tanti strumenti complicati possiamo provarla semplicemente navigando in alcuni - e purtroppo non pochi - spazi del nostro ordinamento …."

Così comincia una relazione del Pres. Salvatore Giacchetti, pubblicata in questo sito (Gli accordi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 tra realtà virtuale e realtà reale).

E' un incipit che va benissimo anche per questa letterina di auguri.

In questo anno che sta finendo la rivista Giust.it, utilizzando i meravigliosi strumenti ormai offerti dall'informatica, ha cercato di far navigare i lettori nel ciberspazio del nostro ordinamento giuridico, composto da galassie di leggi e, talvolta, da vere e proprie nebulose che non hanno ancora trovato una compiuta definizione.

In questo quadro, la giurisprudenza costituzionale e non, nel suo sforzo di fornire primi orientamenti applicativi, può costituire una bussola per orientarsi. Appunto per questo, nell'ultimo anno del millennio, daremo ancora più spazio alla giurisprudenza, non trascurando ovviamente le altre sezioni della rivista.

Ciò comporterà un maggiore impegno ed una ulteriore sfida. E' un maggior impegno che mi sento di assumere, confidando nell'aiuto dei lettori e che dedico a mio padre Pietro, il quale ancora oggi si alza (come sempre) alle 5 del mattino per aggiornare i suoi libri, nel tentativo di dare ordine sistematico ad una materia ancora magmatica.

Ai lettori che hanno finora seguito con affetto la rivista, contribuendo al suo sviluppo, fervidi auguri di Felice Anno Nuovo, anche a nome di tutta la redazione

Giovanni Virga

P.S.: quando avevo finito da poco di scrivere la presente, mi è pervenuta l'email che riporto qui di seguito, essendo perfettamente in tema ... di galassie in formazione.
Con essa si dà notizia di ulteriori modifiche al testo del D.L.vo n. 29/1993 contenute nel nuovo collegato alla Finanziaria 1999.  Il riferimento contenuto nella lettera al colore dei caratteri  è dovuto al fatto che, nel pubblicare in precedenza il testo coordinato del D.L.vo n. 29/1993, mi ero augurato che non ci fossero altre modifiche anche perchè, nell'evidenziare con vari colori le modifiche  intervenute ...  avevamo quasi del tutto esaurito i colori disponibili.
Ma, come vedrete leggendo la simpaticissima lettera del Dott. Di Iorio, le modifiche non sono ancora finite ...e così l'anno vecchio finisce ed il nuovo comincia con un bel colore blu elettrico (non disponendo ormai di colori più seri).

Gentile Professor Virga,

l'auspicio da Lei espresso che non fosse più necessario integrare il testo del decreto legislativo 29/1993 purtroppo non è stato ascoltato dal nostro legislatore.

Il collegato alla finanziaria per il 1999, infatti, ha modificato due articoli del decreto: l'art. 24, con l'aggiunta di un periodo al comma 6, e l'art. 69, con l'aggiunta di un comma 3-bis.

Ho pensato allora di dare un piccolissimo contributo al testo coordinato del decreto delegato 29/1993 da Lei pubblicato sul Suo interessantissimo sito, allegando a questa lettera un file con i testi dei due articoli così come integrati dal collegato alla finanziaria. Ho utilizzato un bel blu elettrico, ma ovviamente nulla impedisce di impiegare un colore più.....serio.

La ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per fare a Lei e alla Sua redazione gli auguri più sentiti di buon anno.

Stefano Di Iorio
Redazione giuspubblicistica
Edizioni giuridiche Simone

ALLLEGATO: L. 23/12/1998 n. 448.

Art. 24 - Trattamento economico.

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito di progetti e programmi dell’Unione europea e internazionali.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.

Art. 69 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69 bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412 bis del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puòmodificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficiol'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.

3-bis. Il ministero del Lavoro e delle previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le commissioni di conciliazione territoriali degli organi indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.