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n. 1/2009

Riceviamo dall’A.N.C.I. e volentieri pubblichiamo la seguente precisazione, inviata a seguito dell'inserimento nella nostra rivista della sentenza del T.A.R. Sardegna 22 dicembre 2008, con la nota di commento di L. Oliveri, intitolata "Smentita la interpretazione restrittiva dell’ANCI":

In riferimento all’articolo dal titolo "Smentita la interpretazione restrittiva dell’ANCI", di commento alla Sent. del TAR Sardegna n. 2204/2008 si sottolinea quanto segue.

L’interpretazione sostenuta dall’ANCI delle previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 43/2005, che ha modificato l’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, fu conseguente al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 maggio 2005.

L’ANCI, infatti, data la rilevanza della materia, all’indomani della entrata in vigore della norma in oggetto, espressamente richiese al competente Ministero un parere circa l’esatta interpretazione della stessa, parere in cui il Dipartimento ha ritenuto che rientrasse nella potestà organizzativa e regolamentare degli Enti la disciplina di dettaglio della norma che impone di esperire le procedure di mobilità volontaria prima di procedere alla copertura dei posti vacanti in organico mediante concorso pubblico.

L’orientamento giurisprudenziale maturato successivamente ha poi chiarito che la norma è di immediata applicazione anche alle amministrazioni diverse da quelle statali.

Ufficio stampa ANCI

Per una migliore comprensione della questione v. anche la nota di commento di F. M. NURRA, L’obbligo di attivare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, pubblicata in precedenza nel n. 11/2007 della presente rivista.

In tale nota di commento, in particolare, si precisava quanto segue:

"Il contenuto percettivo del principio espresso dall’art. 30, comma 2bis vigente, anche alla luce di un commento aggiornato dell’articolo 88 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impone a tutte le amministrazioni, incluse le Autonomie locali, di attivare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico - senza distinzione di qualifica.

Sul punto emergono al momento orientamenti contrastanti.

Il primo, è sostenuto dall’ANCI secondo cui «l'attivazione della mobilità volontaria prima di effettuare concorsi è rimessa alla potestà regolamentare degli enti».

L’ANCI fonda la propria posizione sulla base di una discutibile interpretazione di una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale «l'applicazione nei confronti delle Autonomie locali della specifica previsione di dettaglio riguardante il personale in comando di cui alla recente novella dell'art. 30 non incide sulla potestà regolamentare degli Enti e non ne altera il contenuto, in linea con quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 131 del 2003».

Per concludere che «la potestà regolamentare quale esercizio del più ampio potere di auto organizzazione dell’ente, nel rispetto dei principi enucleabili dalle norme statali, rimane intatta per la disciplina delle modalità applicative come nel caso della mobilità del personale comandato e fuori ruolo, cui la normativa vigente assegna un ruolo prioritario nelle procedure di reclutamento, restando, pertanto, sempre ancorata ad una scelta discrezionale del datore di lavoro nell’ambito del più ampio potere di programmazione dei fabbisogni».

Conseguentemente, secondo questa valutazione, non sussisterebbe un obbligo immediatamente prescrittivo per gli enti locali di esperire le procedure di mobilità volontaria prima di procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorso pubblico".

Prendiamo atto che, con la nota di precisazione sopra riportata, ormai l'ANCI sembra volere aderire all'univoco orientamento giurisprudenziale fin qui emerso, che ritiene immediatamente applicabili anche nei confronti degli enti locali le disposizioni in questione.


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