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n. 6/2014 - © copyright

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I QUATER - ordinanza 6 giugno 2014 n. 2563 - Pres. Orciuolo, Est. Lo Presti - Neri (Avv.ti Clara e De Fina) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie la domanda cautelare proposta e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva).

Concorso - Concorso per posti di magistrato ordinario - Indetto con D.M. 30 ottobre 2013 - Prove scritte - Fissazione di esse in tre giorni consecutivi (25, 26 e 27 giugno 2014) - Senza tener conto dell’istanza di un disabile tendente ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi - Domanda preliminare di sospensione - Va accolta.

Va accolta la domanda preliminare di sospensione del decreto del Ministero della giustizia del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza presentata da un concorrente disabile tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30 ottobre 2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014. Infatti, ai sensi dell’art. 16 della legge 12 marzo 1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame; d’altra parte, la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge, considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi (1).

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(1) Ha aggiunto la ordinanza in rassegna che non sembra che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori.

D’altra parte, la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti.

Pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, è stata disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente.

Per un primo commento dell'ordinanza v. Giovanni Virga, Una ordinanza "nobile", ma non condivisibile (nel weblog).

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Documenti correlati (relativi tuttavia alle prove orali):

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. I, sentenza 1-8-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/taremiliabo_2013-08-01.htm (sulla legittimità o meno del diniego di differimento della prova orale di un concorso per gravi motivi di salute, ove la P.A. abbia ritenuto generico il referto medico di natura pubblica prodotto dall’interessato, senza effettuare ulteriori accertamenti).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 21-7-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1_2009-07-21.htm (sulla possibilità o meno di sospendere le prove o di rinviarle nel caso in cui il candidato nel corso della prova orale sia stato colto da malore; fattispecie relativa a candidata per la quale, dopo la conclusione della prova orale e la comunicazione dell’esito negativo della stessa, è stato chiamato il 118).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza 15-10-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio1_2002-10-15.htm (sul rinvio delle prove orali richiesto per ragioni di salute da un concorrente sulla scorta di un certificato rilasciato dal medico di base, anziché da un medico dipendente dalla A.S.L.).

Sulla possibilità di riesaminare la prova scritta di un concorso, senza che ciò comporti un "vulnus" al principio dell'anonimato:

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, ordinanza 4-7-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlecce_2002-07-04o.htm (anche alla luce di perizie giurate rese da docenti universitari, ordina al presidente della commissione del concorso di avvocato di rivalutare alcune prove scritte ritenute insufficienti con valutazione espressa in forma numerica).

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, ordinanza 5-4-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarpuglialecce1_2002-329.htm (ordina in via cautelare il riesame della posizione di una candidata che era risultata idonea in due delle tre prove scritte previste e la cui non idoneità non era stata specificamente motivata).

Sul risarcimento dei danni nel caso di rinvio delle prove di concorso:

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I CIVILE, sentenza 23-5-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cass1_2006-05-23.htm (sulla legittimità della sentenza di un Giudice conciliatore che ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire i danni ad un concorrente a causa dei disagi subiti per il rinvio di una prova di concorso).

 

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N. 02563/2014 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2014, proposto da:

Giancarlo Neri, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Clara, Michele De Fina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Alessandra in Roma, via Stefano Longanesi, 9;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;

Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;

Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;

Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;

Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;

Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;

Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/06/2014.

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