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 n. 7-8/2007 - Riportiamo qui di seguito il testo della nuova ordinanza del Sindaco di Firenze, avente come oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici", in sostituzione della precedente ordinanza del 25 agosto 2007, già pubblicata in questa Rivista.

SINDACO DI FIRENZE - ordinanza 11 settembre 2007 n. 2007/00833 - Oggetto: tutela dell'incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici.

Ordinanza numero: 2007/00833

del: 11/09/2007

esecutiva da: 11/09/2007

proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

titolo: Tutela dell'incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici.

Il sindaco

Premesso che è stata emanata in data 25.8.07 ordinanza sindacale n. 774, avente ad oggetto "Divieto di esercizio del mestiere girovago di lavavetri";

Dato atto che, con l'entrata in vigore della suddetta ordinanza, è stato constatato l'immediato conseguimento della finalità di tutela della pubblica incolumità che ne ha costituito il fondamento;

Premesso ancora che, in conseguenza della denuncia per violazione dell'art. 650 c.p. in riferimento a detta ordinanza nei confronti di un cittadino, la Procura della Repubblica con la richiesta effettuata al GIP ha escluso che siano ravvisabili "gli estremi della contravvenzione contestata, integrando la condotta contestata illecito di natura esclusivamente amministrativa";

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Procura della Repubblica a fondamento della richiesta al GIP suddetta;

Ritenuto di mantenere con il presente atto la finalità di tutela dell'incolumità pubblica da assicurare nell'immediato per mezzo di una nuova ordinanza contingibile ed urgente, per i motivi tutti più avanti illustrati e previa revoca dell'ordinanza n. 2007/774;

Premesso che notoriamente sulle strade cittadine e agli incroci semaforici da tempo si registra il fenomeno di persone che si avvicinano agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;

Premesso che, negli ultimi tempi, nelle attività sopra descritte, si sono registrati comportamenti in casi sempre più numerosi, documentatati negli atti degli uffici competenti e citati dalla cronaca locale, che hanno generato situazioni tali da mettere a repentaglio l'incolumità pubblica come di seguito precisato;

In particolare, i comportamenti di cui sopra si connotano, come detto in casi sempre più numerosi, per il fatto che l'attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo non è più semplicemente offerta, ma di fatto svolta senza alcuna richiesta, talora anche a fronte di un esplicito rifiuto da parte dello stesso automobilista e che, nei fatti, tali comportamenti assumono la forma dell'insistenza anche ripetuta accompagnata dal materiale inizio di alcune attività sul veicolo stesso (ad esempio con l'appoggio di attrezzatura varia sul veicolo e l'alterazione di dotazioni dello stesso come il sollevamento del tergicristallo);

Inoltre, in particolare, i comportamenti di cui sopra si connotano anche, svolta comunque l'attività non richiesta e anzi rifiutata dall'automobilista, per l'insistenza anche ripetuta con cui è reclamata l'elargizione di denaro;

Inoltre, si è osservato che i comportamenti di cui sopra si registrano nella maggior parte dei casi in quelle situazioni (ad esempio in presenza di persone anziane, di sesso femminile, di bambini a bordo) in cui si ritiene da parte di chi mette in atto tali comportamenti che l'insistenza, anche prolungata, produca comunque il risultato atteso di ricevere un'elargizione in denaro;

Dato atto che la ricorrenza sempre più numerosa di tali comportamenti ha di fatto ingenerato negli automobilisti una preventiva preoccupazione generalizzata rispetto a tutti coloro che svolgono un'attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo;

In particolare, in sempre più numerosi casi, la preoccupazione preventiva dei cittadini si manifesta in comportamenti improntati al timore e ad uno stato d'animo di ansietà con conseguenti atteggiamenti difensivi e di protezione (ad esempio chiusura ermetica e totale dei finestrini e delle portiere; fermata anticipata rispetto alla linea di arresto dell'incrocio con breve ripartenza e nuovo arresto indipendenti dalle segnalazioni semaforiche; decisione di attraversamento dell'incrocio pur in presenza di indicazione semaforica gialla all'unico scopo di evitare l'eventualità di comportamenti come sopra descritti) o improntati alla reazione emotiva anche forte;

Considerato che la ricorrenza sempre più frequente dei comportamenti come sopra descritti rende necessario, ai fini di un'efficace tutela dell'incolumità pubblica in riferimento alle situazioni descritte, vietare alle persone, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;

Precisato che, in riferimento allo stato di bisogno in cui spesso possono trovarsi le persone che svolgono l'attività in premessa e vietata dalla presente ordinanza, quest'Amministrazione offre numerosi percorsi di inclusione sociale e di sostegno della marginalità che, assorbendo una consistente parte del bilancio comunale, costituiscono un valido strumento di superamento delle situazioni di bisogno e marginalità di questi cittadini, anche attraverso progettualità specifiche;

Visto l'art. 54 comma 2 del TUEL;

Visto l'art. 81 dello Statuto

ordina

1. di revocare l'ordinanza n. 2007/774;

2. fino al 30 ottobre 2007: il divieto alle persone, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;

3. l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei comportamenti di cui al punto 2.

Agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

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G. VIRGA, La supplenza normativa degli enti locali (con breve addenda)*.

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