![]() |
|
Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
(Risultati differenziali) 1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro,
al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di
competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2003. 2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500
milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro
per l’anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed
in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni
di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE
STATALE
(Riduzione dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, relativo alla base
imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili
indicati nell’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della deduzione
spettante ai sensi dell’articolo 10-bis»; b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri
deducibili, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione) – 1. Dal reddito complessivo, aumentato del
credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di
cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con
quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui
al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con
quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di
cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo
pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui
all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di
cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»; c) all’articolo 11, relativo alla
determinazione dell’imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della
deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo
precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800
euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;
d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito
dal seguente:
«Art. 13. (Altre detrazioni) – 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.500 euro;
b) 235
euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500
euro ma non a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500
euro ma non a 27.000 euro;
b) 170
euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500
euro ma non a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo
49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda
pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a
32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono
cumulabili tra loro». 2. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo le
parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti:
«, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo
unico,». 3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi
delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall’articolo
50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno
2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, per una quota
pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano
nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. (Sospensione degli aumenti delle addizionali
all’imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. In funzione dell’attuazione del titolo V della parte
seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale: a) gli aumenti delle addizionali all’imposta
sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la
maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi
delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a quando non si
raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in
sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall’accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le
comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l’Alta Commissione di
studio per la definizione, sulla base dell’accordo di cui alla lettera a),
dei princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della
Costituzione. Per consentire l’applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di
comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall’articolo 119
della Costituzione, l’Alta Commissione di cui al precedente periodo individua
anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle
imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell’attività produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell’applicazione del disposto
dell’articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n.455, l’Alta Commissione individua le modalità
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, i
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la
composizione dell’Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono emanate le
disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di
inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L’Alta
Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo
2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione
nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione. Per
l’espletamento della sua attività l’Alta Commissione si avvale della struttura
di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è
soppressa con decorrenza dalla predetta data. (Riduzione dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 1, in materia di
credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «al
53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento»; b) all’articolo 91, comma 1, in materia di
aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «del 35
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 34 per cento»;
c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, al comma 5, le parole:
«al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento». 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate
all’imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.358, la percentuale del 45,72 per cento
indicata nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.467, è ridotta al 44,12 per cento. (Riduzioni dell’imposta regionale
sulle attività produttive) 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo,
le parole: «attribuiti fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse; b) all’articolo 10-bis, comma 1, secondo
periodo, le parole: «attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse. 2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative
agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti
di formazione lavoro;»;
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del
dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei
dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità
o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»; d) il comma 4-bis è sostituito dal
seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro
180.759,91; b) euro 5.625 se la base imponibile supera
euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma
non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma
non euro 180.984,91»;
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-bis. 1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta
a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di
cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro
nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo di cui al
primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Ai
fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la
deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del
personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4-bis. 2. In caso di periodo d’imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base
imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al
comma 4-bis.1 sono ragguagliati all’anno solare»; f) al comma 4-ter,
le parole: «di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai commi 4-bis e 4-bis.1».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
(Concordato preventivo)
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè all’imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest’ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7.
(Concordato per gli anni pregressi)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonchè i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di
importo superiore a 10.000.000 di euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a
conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di denuncia
all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n.74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o
risulta essere stata avviata l’azione penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.
4. La definizione automatica si perfeziona con il
pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta
inviata dall’Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone
fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000
euro ed a 3.000 euro per l’annualità per la quale la dichiarazione è presentata
entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo.
Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione
automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente
l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per
gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro
e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed
entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1º
luglio 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non
determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle
somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che
hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, possono
effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle
entrate.
5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o
manchevoli tali da avere determinato l’Agenzia delle entrate a non effettuarla
per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati
non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la
formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante
autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia
pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere
all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il
domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l’ufficio
provvede alla formulazione della proposta stessa, semprechè non ricorrano
condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente
mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento
e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di
impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonchè le
disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è
opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e
dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso.
7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti
ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili
relativi all’esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei
registri IVA.
8. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e
non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non
rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti
della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente
all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nonchè gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; tuttavia le
variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle
maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione
automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore
aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive.
10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a
nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda
periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il
recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle
sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il
minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
12. L’intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui
all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero da parte del
titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce
titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i
redditi prodotti in forma associata. In tale caso i termini di cui all’articolo
43 del predetto decreto n.600 del 1973 sono prorogati di due anni.
13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle
relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.
14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono
definiti le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai contribuenti anche
mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la
presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di
pagamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)
1. I soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano la definizione automatica di cui all’articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2002, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato
mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori
a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in
precedenza omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2002 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.
5. L’adeguamento si perfeziona con il versamento delle
imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino
l’importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali
di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere
effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va
effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate
sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo
alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è
effettuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento
nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonchè delle
sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
6. L’adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun
genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono
riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta
indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono
essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta
precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui
processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva è
indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Per l’anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all’adeguamento
di cui al comma 1, è inibito l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento
relativamente alle rimanenze finali del magazzino.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull’importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta sull’incremento di valore degli immobili;
b) per lite pendente si intende quella per la
quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della
sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche
nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile
dall’ufficio;
c) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta
accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso,
dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato
provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati; se l’atto impugnato si riferisce anche all’imposta sull’incremento di
valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è
pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi
grado di giudizio, l’importo da assumere a base del calcolo per la definizione
ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui
è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e
quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo,
l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il
minimo previsto.
4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28
febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003,
una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia il cui ufficio è parte
nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è
previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell’atto
impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o
liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli
notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e
nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate
alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della
relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle
somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia,
qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto
periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L’ufficio trasmette
entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata
istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono;
tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L’estinzione del giudizio
viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’ufficio attestante la
regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto
dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della
conciliazione prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n.546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di
processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di
cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla
notifica dell’avviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia
riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell’ufficio.
PROROGHE
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli)
1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reiscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: «per i periodi d’imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
4. Per l’anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.454.
5. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n.152, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 73, della legge
28 dicembre 2001, n.448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2003».
6. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le
parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2003».
(Emersione di attività detenute all’estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonchè dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell’importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n.350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n.167 del 1990 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d’imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l’intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonchè la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
3. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, è sostituito dal seguente:
«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
4. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, è abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell’apporto dello Stato di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662, si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell’ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.448;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo 13, comma 3. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l’attuazione;
b) approva, con il Ministro dell’economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica
che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla
lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere
realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate
assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e
la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche
amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici,
realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di
consentirne il riuso previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n.340.
3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, della salute e dell’interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonchè mediante forme di sponsorizzazione.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema
flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la
gestione dell’interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate
risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la
somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche
attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze
in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla
ricerca e allo sviluppodiarchitetture innovative di sistemi e-learning
in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di
prodotti di apprendimento offerti.
(Acquisizione di informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli
enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con riferimento all’obbligo di utilizzo
delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi
sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi
ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno
al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell’economia e delle
finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o
tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei
nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica
rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici
postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di
pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede,
con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione
stabilita.
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con
l’adesione al patto di stabilità e crescita, nonchè alla condivisione delle
relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti
commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul
patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n.405. Per l’esercizio 2005 si applica un incremento
pari al tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di
stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a
quello dell’anno 2001.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che
in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano
al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonchè quelle
sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo
24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, introdotto dall’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2002, n.75, è soppresso.
7. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è
abrogato.
8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l’anno 2004,
il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello
dell’anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi,
incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
9. A decorrere dall’anno 2005, il disavanzo finanziario utile ai fini del
rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che
in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di
compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di
attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni
azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle
concessioni di crediti.
10. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 9, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall’applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l’anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
11. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l’attuazione dei necessari controlli.
12. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112.
13. In caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 4 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 14, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all’anno 2001, le spese per l’acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
14. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4. Qualora l’obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell’interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
15. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all’ente, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti entro l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell’anno 2001. Per il mancato rispetto dell’obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 13.
16. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 12.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
(Disposizioni varie per le regioni)
1. Al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, le parole: «30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».
3. L’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite) – 1. Il trasferimento dal bilancio
dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59,
ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nei settori del
trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere
dal 1º gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di
cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all’articolo 4,
al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario».
4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della
Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455,
il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in
80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante
limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale
somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L’erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico
degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato
all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
6. In relazione alle competenze della regione Valle d’Aosta in materia di
spesa sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è avviata con la regione medesima la procedura per la revisione
dell’accordo di cui all’articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n.724.
7. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui
all’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato
dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448, quantificato in
196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a
decorrere dall’anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di
pari importo.
8. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli
oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all’articolo 8 della
legge 3 maggio 1999, n.124, nonchè all’assegnazione alle province dell’imposta
sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all’articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e all’assegnazione agli enti locali
dell’aumento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia
elettrica, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, come
sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n.133, la
compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è
ridotta, a decorrere dall’anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di
euro annui.
9. All’articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n.1, e successive modificazioni, le parole: «sei decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 7 e 8.
10. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 stabiliti
dall’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato
dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448, limitatamente
ai mutui già assunti dalla regione.
11. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato
e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte
dell’importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i
crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 8, relativi alle
risorse connesse all’attribuzione alle province dell’imposta sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni
1999-2002, all’assegnazione agli enti locali dell’incremento dell’addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni
2000-2002, nonchè alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli
anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno
sanitario relativo all’anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro
14 milioni nell’anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e
2005.
12. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d’investimento
per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi
dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n.10, e dell’articolo 12, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
13. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del
quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia
provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo
le procedure previste dall’articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n.1.
14. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della
Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno
assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica
percepita al momento di commissione della violazione.
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l’anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n.448. L’incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2003 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n.449, e di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo statale di
300 milioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro
a favore delle unioni di comuni che abbiano già nel proprio statuto la finalità
della fusione dei comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane
ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato
ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito
secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n.449, e dall’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388,
le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono
disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro
dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56
del 7 marzo 2002.
4. Per l’anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l’anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di
25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di
euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l’anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è
incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di
investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per
le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2000, n.318, escludendo,
ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5
dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell’IRPEF di cui all’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, come sostituito dall’articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è
istituita per le province una compartecipazione al gettito dell’IRPEF nella
misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio
dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti dall’attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le
modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata
normativa. A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto
alle loro aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.
8. Al comma 6 dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le
parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine
del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e
comuni».
9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di
cui all’articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono
fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
10. Fermo restando quanto previsto per l’anno 2002 dal comma 11
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito
dall’articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n.448, a decorrere dall’anno
2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.504, è determinato annualmente nella misura necessaria all’attribuzione
dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti o concessi ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 23
febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n.85.
11. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell’inesistenza o
insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti,
non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n.124, e all’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133, al
completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l’anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell’interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all’IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell’interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall’anno 2003, all’atto della devoluzione alle stesse del gettito d’imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all’uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell’interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
12. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11.
13. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute
dagli enti locali, il Ministero dell’interno è autorizzato a decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di
insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a
titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF. È fatta salva la facoltà, su
richiesta dell’ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai
sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n.318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488, e successive
modificazioni.
14. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3, e che vengano definiti dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b), della presente legge, i princìpi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le
disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, che disciplinano l’assunzione di mutui per
il risanamento dell’ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul
relativo onere di ammortamento. Resta ferma l’applicazione delle predette
disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di
dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge
costituzionale n.3 del 2001.
15. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n.212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003,
limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive.
16. Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell’articolo 162 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i contributi
del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, possono essere
utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento
dei mutui. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 49, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n.449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive
modificazioni, e all’articolo 15 della medesima legge n.10 del 1977, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n.47, possono essere
destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di
manutenzione del patrimonio comunale.
17. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all’interno
delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad
autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano
una quota una tantum pari a quella relativa all’affiliazione
all’organismo nazionale, e una annuale, commisurata al numero dei soci, di
entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere
l’autorizzazione comunale non è obbligatoria l’affiliazione. I circoli
esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell’una tantum,
la predetta autorizzazione; in mancanza, decadono dalla facoltà di somministrare
alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le
entrate derivanti dall’applicazione del presente comma per iniziative di natura
socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ogni nuovo circolo che intende somministrare alimenti e bevande ai propri
associati, indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali, deve
in ogni caso chiedere l’autorizzazione al comune in cui intende operare.
18. All’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre
1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n.539, come modificato dall’articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
19. L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
20. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. In relazione all’esigenza di definire i risultati
trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto
economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della
gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui
all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 30 della citata
legge n.468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
3. È abrogato il comma 7 dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468,
e successive modificazioni.
4. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che
svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000
abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della
popolazione residente nell’ultimo triennio, possono dedurre dal reddito
d’impresa, fino a concorrenza dello stesso, l’importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della legge 28 dicembre
2001, n.448, le parole: «117.797.672,84 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«159.114.224,77 euro».
ONERI DI PERSONALE
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.
2. Le risorse previste dall’articolo 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare
ai trattamenti economici, finalizzati anche all’incentivazione della
produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, mediante
l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo
n.195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, per la progressiva attuazione del disposto di
cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86, sono stanziate le ulteriori
somme di 50 milioni di euro per l’anno 2003, di 150 milioni di euro per l’anno
2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonchè
degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore,
in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si attengono ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per
l’attribuzione dei medesimi benefìci economici individuando le quote da
destinare all’incentivazione della produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti
pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le
istituzioni di ricerca».
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo
1997, n.59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n.3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n.448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento
procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.
4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonchè quelle
relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate
per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n.215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000,
n.331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280
milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 140 milioni di euro per l’anno 2003 e a 280 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, al
soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela
dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29
settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e
non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più immediate
e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da
autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di
cui al comma 5.
7. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre
2001, n.448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è
autorizzata l’ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l’arruolamento di un
contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non
superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 33, comma
2, della legge 1º agosto 2002, n.166, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro
per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione
organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196.
Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il
servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto
nell’anno 2003 a 2.811 unità e nell’anno 2004 a 2.575 unità.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al
personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi econtabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato nonchè al comparto scuola, per il quale
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n.448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie
locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.
9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in
relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili
professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da
garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo
sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei
decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo
indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.448. In
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è
altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
10. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio
1993, n.39, e 21 aprile 1993, n.124, e alle leggi 10 ottobre 1990, n.287, 31
luglio 1997, n.249, 14 novembre 1995, n.481, 11 febbraio 1994, n.109, 12
giugno 1990, n.146, e 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni,
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un
limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell’anno 2002.
11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno.
All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le categorie di personale di cui
all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n.27, la facoltà di cui al comma 1
è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».
12. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono
procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di
quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa
media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2002 non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonchè nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per
gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanità, per l’Agenzia spaziale
italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi
derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui
all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ovvero da
contratti con le imprese.
13. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per
l’anno 2003 in favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n.388.
14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della legge
23 luglio 1991, n.233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
15. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2003 in
favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica
amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel
rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante
organiche stabilite dalle regioni.
17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno
nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati
al 31 dicembre 2003.
18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e
dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
19. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane
e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma
9, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono prorogati sino al 31 dicembre
2003.
20. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate
per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale,
del personale delle pubbliche amministrazioni.
21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli
adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n.448.
22. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo
Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati,
disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in
fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o
organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di
cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale».
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica
della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per
ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2
per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi
classificati come «funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e
all’accoglienza e sorveglianza degli alunni.
4. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui
alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti
d’istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso
le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.157, come modificato dall’articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n.278, competente in relazione alla sede di
servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente
ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento
fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede
al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell’integrazione scolastica delle persone handicappate si
intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, gli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in
presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in
situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n.104. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali,
con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le economie di spesa derivanti
dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto
dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, aderendo prioritariamente alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n.388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei
posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione
scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in
appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per
l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio
per consentire l’attivazione dei contratti.
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e da ultimo dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n.488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.39, 21 aprile 1993, n.124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n.287, 31 luglio 1997, n.249, 14 novembre 1995, n.481, 11 febbraio 1994, n.109, 12 giugno 1990, n.146, 31 dicembre 1996, n.675, 4 giugno 1985, n.281, e 12 agosto 1982, n.576, e successive modificazioni.
(Risorse per l’incentivazione del personale degli enti previdenziali)
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, le parole: «0,10 per cento delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «0,05 per cento delle entrate correnti».
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a),
della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione
a carico dello Stato dell’onererelativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,20 milioni di
euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell’ENPALS.
4. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n.104, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in
campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell’ambito
della percentuale di cui al precedente periodo, l’INAIL destina specificamente
il 5 per cento dei fondi ad asili per l’infanzia e ad altre strutture a tutela
della famiglia».
5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente
delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1084, e
successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione
societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con
le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale
contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione
generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei
contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
(Spesa assistenziale e lavoratori amianto)
1. Al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l’importo per l’anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l’anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L’integrazione è pari a 353 milioni di euro per l’anno 2003, 799 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati
nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, pari a
516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento
degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè al rifinanziamento
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l’occupazione.
3. È autorizzato il trasferimento all’INPS della somma di 640 milioni di
euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 658 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall’articolo
18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n.179, recante la regolarizzazione
degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell’anno 2000, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in materia di benefìci previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto.
4. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si
interpreta nel senso che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti
disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare
l’importo mensile determinato dalla differenza fra l’importo di 516,46 euro e
l’importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero
dell’assegno sociale.
5. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si
interpreta nel senso che l’incremento spetta ai ciechi civili titolari della
relativa pensione.
6. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n.448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono
aumentati in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto
all’anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l’importo di
516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 324.787.539 euro per l’anno 2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni affinchè predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n.52, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 11 giugno 2002, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n.172, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003» e dopo le parole: «nonchè di 60,4 milioni di euro
per l’anno 2002» sono aggiunte le seguenti: «e di 45 milioni di euro per l’anno
2003».
3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52,
come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre
2001, n.448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2003». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità
nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel
limite di 20 milioni di euro.
4. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, come da
ultimo modificato dall’articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale finalizzazione è
limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2008».
5. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n.388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario
2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236.
6. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, può
proseguire per l’anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per
la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di
91 milioni di euro.
(Confluenza dell’INPDAI nell’INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n.967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 dell’ente
soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo,
affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le
prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato
per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In
particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo
della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione
corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002,
applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di
cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della
retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della
pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme
in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi
le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture
e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione
composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell’INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonchè da
quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
dell’INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà
pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla data di soppressione dello
stesso è trasferito all’INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso
l’ente di provenienza, nonchè il trattamento giuridico ed economico fruito, sino
alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.88, è
integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della
categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i
dirigenti di aziende industriali.
7. È autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1
della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro
per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per
l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410. Ai
fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto
dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta
evidenza contabile.
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.
2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei
contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza
di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5
marzo 1990, n.45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai
fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di
precedente appartenenza le somme rimborsate, con l’aggiunta degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell’avvenuto
rimborso.
3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di
cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e dall’articolo 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n.335.
(Interventi per agevolare l’artigianato)
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l’espletamento dell’attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.
2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a
carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale
finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando
almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore
delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima
casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche
sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da
garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di
semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei
finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
1. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
(Accertamenti sui redditi prodotti all’estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell’autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.
2. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l’INPS, per essere successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti aventi titolo all’assegno di
utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, in
possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del
citato decreto legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni,
determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º
gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento
pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta alla
data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore
all’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, spettante alla data
della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento
provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall’articolo 12 del
citato decreto legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni, con
esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al
raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento provvisorio
viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina
medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n.81, è inserito il seguente:
«1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1,
per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono
presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.468, determinati come indicato nel
medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti
anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio
2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in
materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda».
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, con
onere a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per
l’anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non
può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per
l’occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è
preordinata nell’ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività
socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del
predetto Fondo per l’occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere
un’attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la
corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a
tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della
domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente
utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di
responsabilità con la quale l’interessato dovrà fornire le indicazioni
sull’attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della
nuova attività. L’assegno anticipato è cumulabile con l’incentivo di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 19
giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è concesso con le modalità
previste per l’assegno anticipato.
5. All’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come
modificato dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.172,
le parole: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003». Gli interventi di cui
al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l’anno 2003 e
subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno
per l’anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro
51,949 milioni per l’anno 2003, ad euro 53 milioni per l’anno 2004, ad euro 44
milioni per l’anno 2005, ad euro 36 milioni per l’anno 2006, ad euro 23 milioni
per l’anno 2007 e ad euro 10 milioni per l’anno 2008, si provvede a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236.
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici e ausiliari alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l’entità delle prestazioni, le
modalità e i termini per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria e per il
versamento dei premi. Con le medesime modalità e nello stesso termine si
provvederà ad emanare il nuovo statuto dell’ente.
4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e l’adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla
SPORTASS di 2 milioni di euro per l’anno 2003.
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell’ambito
dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,
n.323, sarà fissata la misura dell’importo massimo di partecipazione alla spesa
per cure termali di cui all’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,
n.537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite
nell’ambito dello stesso accordo rendano necessaria l’adozione di misure di
contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale,
il Governo, anche nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la
compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000,
n.323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n.112, ai fini dell’accesso all’adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005,
sono ricompresi anche i seguenti:
a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405;
b) l’adozione dei criteri e delle modalità per
l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione
del punto 4.3 dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.19 del 23 gennaio 2002;
c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva
dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di
adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli
accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della
copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto
previsto dall’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232
del 3 ottobre 2002. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti
contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse
attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente
l’offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza.
Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento,
circa l’attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre
2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n.405, la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato
raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere,
nonchè delle aziende ospedaliere autonome.
5. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «e al 12,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «, al 12,5 per cento» e le parole: «pari o superiore a lire
200.000» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra euro 103,29 e euro 154,94
e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e
private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di
fatturato, di cui al presente comma».
7. Il secondo periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n.662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei
medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001,
n.3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del
Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella
misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui
al comma4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonchè di
accelerare l’informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con
i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici
servizi, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro
dell’interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare stabilisce le modalità per l’assorbimento, in via
sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la
progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, al comma 3, le parole:
«l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma
4, le parole: «l’esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi
2002 e 2003».
11. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1
dell’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, è rideterminata nella misura
del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.185, come modificato dall’articolo 2,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n.347, dall’articolo 5, comma 2, della
legge 14 ottobre 1999, n.362, e dall’articolo 85, comma 32, della legge 23
dicembre 2000, n.388, è prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della
salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il
contributo di lire 40.000 previsto dall’articolo 85, comma 34, della legge 23
dicembre 2000, n.388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe
dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’allegato 2,
lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da
parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno
versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell’articolo 85, comma 34, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, è consentita la notifica di variazioni
limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di
partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell’autorizzazione alla
commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.540, introdotto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n.39.
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell’Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l’Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell’ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all’anno precedente; f) numero di addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l’entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l’anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 42 della presente legge nonchè le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.
3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d’area e contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.266.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi afavore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
(Fondo per le aree sottoutilizzate)
1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n.208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonchè la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno 2005.
2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonchè:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della citata legge n.208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesaai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell’articolo 52. Sino all’adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull’attività svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all’utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all’articolo 41, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, nonchè di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, comunicano all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l’anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L’entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, dopo la data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n.138 del 2002, hanno conseguito l’assenso
dell’Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del
citato articolo 8 della legge n.388 del 2000, come modificato dal predetto
decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita
fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell’anno 2003
e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n.388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di
imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè nelle aree delle regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma restando la
necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità
europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è
attribuito un contributo nelle forme di credito d’imposta secondo modalità
analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di
euro annui fino al 2006;
d) i soggetti che, presentata l’istanza ai sensi delle
disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l’accoglimento
per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2002, e che
comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a
decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l’istanza,
esponendo un importo relativo all’investimento non superiore a quello indicato
nell’istanza non accolta, nonchè gli altri dati di cui alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).
Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano
l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi
del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n.388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le
indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge
n.388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge
n.138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera
a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli
utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti
interessati, con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene presentata e ai
due immediatamente successivi. In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in
relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo
anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al
20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70
per cento, nell’anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei
limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova
istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è
verificata;
h) l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze
rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d)
ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato
articolo 8 della legge n.388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del
citato decreto-legge n.138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio
pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato
articolo 8 della legge n.388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei
redditi relativa all’esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle
lettere a) e b) ovvero l’istanza di cui alle lettere d) ed
e) il settore di appartenenza, l’ammontare dei nuovi investimenti
effettuati suddivisi per area regionale interessata, l’ammontare del contributo
utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile,
nonchè ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli
della predetta dichiarazione.
2. È abrogato il comma 1-quater dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n.388, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n.178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725
milioni di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro per l’anno 2004, 1.511
milioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di euro per l’anno 2006, 700
milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni di euro per l’anno 2008».
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n.388, è ridotta di 335 milioni di euro per l’anno 2004 e 250
milioni di euro per l’anno 2005.
(Incentivi alle assunzioni)
1. L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n.209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’articolo 7 della citata legge n.388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006,
relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a),
e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di
cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento
della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al
periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di
100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del
secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l’anno 2003,
sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per
gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo
della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di
euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera
a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione
del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui
fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b)
rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della
legge n.388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi
di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma
1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di
lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31
gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il
numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entità
dell’incremento occupazionale nonchè gli identificativi del datore di lavoro e
dell’assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai
sensi del comma 2 solo dopo l’atto di assenso adottato espressamente
dall’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel
rendere l’atto di assenso, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo
periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in
considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso
dell’anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n.311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di
utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, relativamente ai quali non
operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b),
del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
725 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n.388, come modificata dall’articolo 10, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n.178.
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all’articolo 43, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate – struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d’imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione
delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle
imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23
maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
(Disposizioni per l’insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all’ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218.
2. I criteri e le procedure applicative per l’estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell’ambito delle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.122, è destinato, per l’anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l’eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite di cui al comma 1, gli importi per l’attivazione degli interventi di cui
al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l’area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all’abbattimento del
bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa
imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese
ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l’autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l’entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;».
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, dopo le parole: «del 17 maggio 1999,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».
2. Al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178,
dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè ai
sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunità europee».
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è inserito il
seguente:
«3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a
regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all’ente
incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei
requisiti dei richiedenti il credito d’imposta con la normativa comunitaria può
essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di ricevimento delle domande».
4. Al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, dopo le
parole: «85 milioni di euro per l’anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1º
gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è
determinato l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
e successive modificazioni».
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è inserito il seguente:
«5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma
1 ha validità annuale. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste
rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al
comma 1-ter dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
introdotto dall’articolo 10 del presente decreto, in base all’ordine cronologico
di presentazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno».
6. Al fine di dare attuazione all’articolo 47, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n.448, e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 2 milioni
di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo
della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.817, e
successive modificazioni.
(Fondo rotativo per la progettualità)
1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono sostituiti dai seguenti:
a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo, è inoltre, riservato il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonchè per l’attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, non localizzate nelle predette aree depresse»;
b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera.
56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma
56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro,
la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con
risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia
coperta, anche parzialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad
introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all’articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n.144. Tale parere deve essere emesso entro il
termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio,
anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere
espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell’opera con gli indirizzi della programmazione regionale.
56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell’opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva»;
c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo».
2. Sono abrogati il comma 8 dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144, e l’articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 della
legge 28 dicembre 2001, n.448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del
Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni,
da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere emanato».
4. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n.448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo sono
ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere
entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può
essere emanato».
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di
euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può
apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle
garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale
dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la
garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è
elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive modificazioni, con
l’obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l’efficacia della
strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta
regola d’arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie,
degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse
nazionale.
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all’attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell’importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di
rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d’interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi in conto interessi nonchè alla concessione di incentivi per attività
produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488,
inclusi i patti territoriali, i contratti d’area e i contratti di programma. Al
fine di assicurare l’invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti
finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005,
degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n.488 del 1992.
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonchè all’individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l’eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree
interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l’equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l’integrazione dell’onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua
interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del
«Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza
liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di
Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme
eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l’utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova
concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell’interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo
sull’attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».
4. I crediti e i proventi derivanti dall’utilizzo del «Sistema alta
velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei
finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni
da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all’estinzione del
relativo debito.
5. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare
l’onere relativo alla manutenzione dell’infrastruttura medesima anche attraverso
l’utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 43, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n.448.
(Interventi stradali)
1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, recante tra l’altro la trasformazione dell’ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita
all’ANAS società per azioni, di seguito denominata “ANAS Spa“, in conto aumento
del capitale sociale la rete stradale statale e autostradale di interesse
nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461, e
successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall’articolo 2644
del codice civile in favore dell’ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi
dell’iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se
necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono
definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli
2254, 2342 e seguenti del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze
conferisce all’ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale
sociale, in tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuto all’ANAS
Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze è quantificato l’importo da conferire e sono
definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L’ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio
netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore
netto della rete stradale statale e autostradale di interesse nazionale di cui
al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa di
cui al comma 1-ter. È escluso dal fondo il valore delle relative
pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già
trasferite in proprietà all’Ente dall’articolo 3, commi 115 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, della rete stradale e autostradale di interesse
nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri
di ammortamento e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonchè alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione
societaria»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All’ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, di seguito denominata “concessione“, i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143»;
c) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le
azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze,
il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri»;
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell’ANAS in società per azioni si applica la disciplina
tributaria di cui all’articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359,
nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.75»;
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le
strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’ammortamento del
debito».
(Interventi ambientali)
1. Ai fini dell’accelerazione dell’attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1
del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza
statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all’articolo 27
della legge 30 aprile 1999, n.136, è portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli
impianti esistenti, nonchè quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività
industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, rientranti nelle categorie
elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono
determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte
dall’autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri
sono posti a carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
ALTRI INTERVENTI
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera b),
le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di
lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
italiane» sono soppresse;
c) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I crediti di cui al presente articolo
sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede
multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i
Paesi interessati, e alle esigenze di finanza pubblica».
2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo
26 della legge 24 maggio 1977, n.227, e all’articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n.49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del
triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività
produttive, a fondi rotativi per l’internazionalizzazione finalizzati
all’erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane
nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla
società costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112,
convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma
fissandone i termini per sottoporre all’approvazione iniziative per la
valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato,
di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata
in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero,
della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro il 30
aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del
patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di
detti beni all’Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio è tenuta a
comunicare agli enti locali la propria disponibilità all’eventuale cessione.
6. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, qualora i relativi titoli
siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un
prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali
mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto dell’esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito
dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale
si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del
prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo,
non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione.
7. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio
2002, n.189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’interno è definito il riparto
tra le singole autorizzazioni.
8. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adeguamento del
servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
9. All’articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall’articolo 5, comma 1,
lettera e), della legge 30 luglio 2002, n.189, dopo le parole: «ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS» sono
inserite le seguenti: «nonchè all’INAIL».
10. All’articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge
30 luglio 2002, n.189, dopo le parole: «Le questure forniscono all’INPS» sono
inserite le seguenti: «e all’INAIL».
11. All’articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n.189, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È data facoltà all’INAIL di accedere al
registro informatizzato».
12. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come
modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’80 per cento»;
b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l’alta formazione professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».
13. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
14. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi
culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono
assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
15. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, sono aumentati, per
l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale
nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell’attuazione delle
Convenzioni fondamentali dell’OIL e delle Linee guida OCSE sulle multinazionali.
Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di
euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni
rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui
all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508, concessa ai sordomuti come
definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, è
aumentata dell’importo di 41 euro per dodici mensilità.
17. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 1, il
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è
autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta
del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali
comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo
2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
18. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 17,
si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’ambito del
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la
parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del
medesimo Programma nell’ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987,
n.183.
19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o
altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in
rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo 6 con
tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale»;
b) all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle
con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole
“quarto“, “quattro“ e “quadriennio“, contenute negli articoli 12, 13 e nel comma
1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
“settimo“, “sette“ e “settennio“».
20. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n.443, è inserito un piano straordinario di messa in
sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che
insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano
straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ripartisce una quota parte delle
risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.166,
tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996,
n.23.
21. Dopo il comma 11 dell’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:
«11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma
11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono
obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo».
22. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni
da erogare annualmente.
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n.394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran
Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell’Ente Parco.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394,
il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede
amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.871, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n.561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento
all’interno del Parco.
24. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di
abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione».
25. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura
italiana all’estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura
all’estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2003.
26. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della
legge 1º agosto 2002, n.166, può essere destinata al finanziamento degli
interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, con le
modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di
protezione civile.
27. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e
la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi
alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 in favore
degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell’articolo 52 della legge 28
dicembre 2001, n.448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti
a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o
per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è
autorizzato un limite d’impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004. Alla ripartizione del predetto limite d’impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.225 del 1992, sulla base
di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti già autorizzati.
28. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della
dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonchè per l’ulteriore
finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 29 dicembre 2000, n.400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi
infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.
29. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e
architettonico, per l’anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i
beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno
dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è
individuata nella città di Lecce.
30. I benefici previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12
ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n.365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono
scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità
idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
31. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all’articolo 4-bis,
commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, è riconosciuto, nei limiti
delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis,
a coloro che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi alluvionali
verificatisi nella prima decade dell’ottobre 1994, come risultanti dalle
cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessati,
anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo,
o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i
predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre
2000.
32. All’articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».
33. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo
leparole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per
l’anno 2003».
34. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2003.
35. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi
per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori,
nonchè il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è
autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di
euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali
autorizzazioni di spesa nonchè le spese relative al coordinamento delle attività
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269, e quelle relative
all’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993, di cui
all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n.476, sono iscritte nel Fondo per
il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
36. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle
modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni
sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002, n.69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le
manifestazioni dalle stesse organizzate.
37. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n.388, in favore del Club alpino italiano, per le attività del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a decorrere
dall’anno 2003, di 100.000 euro.
38. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da
rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del
lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla
legge 19 aprile 1990, n.85, distanza successivamente ridotta dall’articolo 33
della legge 23 dicembre 1994, n.724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno
2003.
39. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, le parole
da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo
2005».
40. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti».
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguita dall’indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di
tutela.
3. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della menzione
«prodotto nella montagna» è esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n.283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture
artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in
comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti
strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione,
salva comunque l’esigenza di assicurare l’igiene completa degli alimenti da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)
1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un «Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n.76 del 1990». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di
cassa all’accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive
assegnazioni già disposte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata
dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze,
per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, nonchè delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza
l’impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun
comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato
e formalizzato per ciascun comune, e il conseguente accreditamento di cassa.
4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità complessive
delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui
al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui
al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi
sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di
cui all’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n.32, e successive
modificazioni, nonchè i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle
opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi,
nonchè per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi
ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli
eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di
funzionamento e gestione dell’ufficio terremoto.
7. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di
cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, nelle aree della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro
delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla
realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento
funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano
state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28
febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli
interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non
ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla consegna
definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa
gestione.
8. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità,
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n.219, i cui lavori alla data
del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno
tre anni. Il commissario di cui al comma 7, con propria determinazione, affida,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute
più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219, e ne cura
l’esecuzione.
9. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 7 e 8,
valuta l’onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per
l’individuazione delle risorse finanziarie, d’intesa con le regioni destinatarie
degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All’onere per
il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto
composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive,
per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità
del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728,
che saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
(Banconote e monete)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.96, e l’articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».
2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell’importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell’importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell’andamento dei rimborsi effettuati. L’importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 marzo 2012.
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n.410, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540,
2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività
produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull’attività dei consorzi
agrari, anche in funzione dell’emanazione dei provvedimenti di cui al presente
comma».
2. All’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi
dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, il Ministero delle
attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare
l’efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli
organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere
nominato, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge e
per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui
all’articolo 2543 del codice civile».
3. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all’articolo 5,
comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l’omologazione della proposta
di concordato preventivo, l’autorità amministrativa vigilante, per assicurare la
più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario
governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può
provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi
soci in possesso dei requisiti di legge o statutari e alla ricostituzione
ordinaria degli organi sociali.
(Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad INTERNET)
1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n.57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un
apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati
via INTERNET. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, stipulati dopo il 1º dicembre
2002.
3. Nel caso dell’acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle
prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è
riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle
disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile,
derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n.57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle
autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla
base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318.
7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la
disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 7 febbraio
2002.
Art. 65.
(Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.398, come da ultimo modificato
dall’articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.342, è elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi
allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro
in misura fissa.
6. Al n.27-bis dell’allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI».
7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, dopo le parole: «organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti
del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi
dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, la
lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
«i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore
delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400;»;
b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è
abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma
1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».
12. Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito
il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento,
all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni
sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in
relazione all’entità del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il
credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei
limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera
entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall’importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n.1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma
dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, colpiti da
decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità
giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto
delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo,
secondo i seguenti princìpi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle
società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare
riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle
attività sportive;
4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o
dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende
affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di
società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n.138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare
l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito
delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di
lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono
essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi
forfettari di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917.
24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di
criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della
presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale
a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567,
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto
scolastico o in comuni confinanti.
Art. 66.
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in
valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell’opera;
c) stima del costo di esecuzione dell’opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al
cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a
sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere
dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per la costituzione del Fondo è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2003 nell’ambito della quota destinata alle famiglie di cui all’articolo 32 della presente legge. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
6. Il comma 6 dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
NORME FINALI
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2003, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2.
8. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni che
comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più
decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º aprile 2003
le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da
1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono
ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative
disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
V. anche gli allegati e le tabelle in formato PDF (2775 Kb - link)