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Legislazione

 

DISEGNO DI LEGGE recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (testo approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2002 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 novembre 2002).

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l’anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10-bis»;

b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione) – 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;

c) all’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;

d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Altre detrazioni) – 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico,».

3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Art. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l’Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell’accordo di cui alla lettera a), dei princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l’applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall’articolo 119 della Costituzione, l’Alta Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell’attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell’applicazione del disposto dell’articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, l’Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell’Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L’Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione. Per l’espletamento della sua attività l’Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Art. 4.

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento»;

b) all’articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 34 per cento»;

c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, al comma 5, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento».

2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.467, è ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5.

(Riduzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse;

b) all’articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;»;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91»;

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-bis. 1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all’anno solare»;

f) al comma 4-ter, le parole: «di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1».

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6.

(Concordato preventivo)

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè all’imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest’ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Concordato per gli anni pregressi)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonchè i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’Agenzia delle entrate, è configurabile l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall’Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l’annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1º luglio 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l’Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l’ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, semprechè non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all’esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L’intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero da parte del titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tale caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n.600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Art. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

1. I soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano la definizione automatica di cui all’articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2002, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2. L’adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2002 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L’adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l’importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonchè delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

6. L’adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l’anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all’adeguamento di cui al comma 1, è inibito l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

Art. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull’importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta sull’incremento di valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall’ufficio;

c) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l’atto impugnato si riferisce anche all’imposta sull’incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell’atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L’ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio.

Capo III

PROROGHE

Art. 10.

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli)

1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reiscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

Art. 11.

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: «per i periodi d’imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2004».

3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l’anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.454.

5. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

6. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2003».

Art. 12.

(Emersione di attività detenute all’estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonchè dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell’importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n.350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n.167 del 1990 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d’imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l’intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonchè la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

4. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 13.

(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell’apporto dello Stato di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662, si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell’ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Art. 14.

(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.448;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo 13, comma 3. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l’attuazione;

b) approva, con il Ministro dell’economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, della salute e dell’interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonchè mediante forme di sponsorizzazione.

4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppodiarchitetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

Art. 16.

(Acquisizione di informazioni)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con riferimento all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell’economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

Art. 17.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, nonchè alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405. Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell’anno 2001.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonchè quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n.75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è abrogato.

8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l’anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell’anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

9. A decorrere dall’anno 2005, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.

10. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 9, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall’applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l’anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

11. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l’attuazione dei necessari controlli.

12. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112.

13. In caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 4 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 14, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all’anno 2001, le spese per l’acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

14. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4. Qualora l’obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell’interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

15. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all’ente, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti entro l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell’anno 2001. Per il mancato rispetto dell’obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 13.

16. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 12.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 18.

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, le parole: «30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

3. L’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) – 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all’articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L’erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. In relazione alle competenze della regione Valle d’Aosta in materia di spesa sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione medesima la procedura per la revisione dell’accordo di cui all’articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.724.

7. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall’anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

8. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, nonchè all’assegnazione alle province dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e all’assegnazione agli enti locali dell’aumento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n.133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall’anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

9. All’articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, e successive modificazioni, le parole: «sei decimi» sono sostituite dalle seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 7 e 8.

10. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 stabiliti dall’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

11. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell’importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 8, relativi alle risorse connesse all’attribuzione alle province dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all’assegnazione agli enti locali dell’incremento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonchè alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all’anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell’anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

12. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d’investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n.10, e dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

13. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall’articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.

14. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Art. 19.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n.448. L’incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2003 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n.449, e di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 7 marzo 2002.

4. Per l’anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l’anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l’anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2000, n.318, escludendo, ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa. A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.

8. Al comma 6 dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

10. Fermo restando quanto previsto per l’anno 2002 dal comma 11 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n.448, a decorrere dall’anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è determinato annualmente nella misura necessaria all’attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85.

11. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell’inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, e all’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l’anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell’interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all’IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell’interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall’anno 2003, all’atto della devoluzione alle stesse del gettito d’imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all’uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell’interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

12. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11.

13. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell’interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell’ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488, e successive modificazioni.

14. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, e che vengano definiti dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l’applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001.

15. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive.

16. Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell’articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni, e all’articolo 15 della medesima legge n.10 del 1977, come sostituito dall’articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n.47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

17. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all’interno delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano una quota una tantum pari a quella relativa all’affiliazione all’organismo nazionale, e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere l’autorizzazione comunale non è obbligatoria l’affiliazione. I circoli esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell’una tantum, la predetta autorizzazione; in mancanza, decadono dalla facoltà di somministrare alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le entrate derivanti dall’applicazione del presente comma per iniziative di natura socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni nuovo circolo che intende somministrare alimenti e bevande ai propri associati, indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali, deve in ogni caso chiedere l’autorizzazione al comune in cui intende operare.

18. All’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539, come modificato dall’articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:

«4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

19. L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

20. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 20.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

2. In relazione all’esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 30 della citata legge n.468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. È abrogato il comma 7 dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

4. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d’impresa, fino a concorrenza dello stesso, l’importo di 3.000 euro.

5. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: «117.797.672,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «159.114.224,77 euro».

Capo II.

ONERI DI PERSONALE

Art. 21.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall’articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all’incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l’anno 2003, di 150 milioni di euro per l’anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonchè degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l’attribuzione dei medesimi benefìci economici individuando le quote da destinare all’incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Art. 22.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n.448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n.331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per l’anno 2003 e a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n.166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell’anno 2003 a 2.811 unità e nell’anno 2004 a 2.575 unità.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi econtabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonchè al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.39, e 21 aprile 1993, n.124, e alle leggi 10 ottobre 1990, n.287, 31 luglio 1997, n.249, 14 novembre 1995, n.481, 11 febbraio 1994, n.109, 12 giugno 1990, n.146, e 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002.

11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n.27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

12. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanità, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ovvero da contratti con le imprese.

13. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n.233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

15. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

19. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

20. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

22. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

Art. 23.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come «funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e all’accoglienza e sorveglianza degli alunni.

4. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell’integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

Art. 24.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e da ultimo dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n.488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.39, 21 aprile 1993, n.124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n.287, 31 luglio 1997, n.249, 14 novembre 1995, n.481, 11 febbraio 1994, n.109, 12 giugno 1990, n.146, 31 dicembre 1996, n.675, 4 giugno 1985, n.281, e 12 agosto 1982, n.576, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Risorse per l’incentivazione del personale degli enti previdenziali)

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, le parole: «0,10 per cento delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «0,05 per cento delle entrate correnti».

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 26.

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onererelativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell’ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l’INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l’infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto)

1. Al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l’importo per l’anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l’anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L’integrazione è pari a 353 milioni di euro per l’anno 2003, 799 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l’occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all’INPS della somma di 640 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n.179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell’anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

4. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l’importo mensile determinato dalla differenza fra l’importo di 516,46 euro e l’importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell’assegno sociale.

5. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che l’incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l’importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 324.787.539 euro per l’anno 2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni affinchè predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.172, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e dopo le parole: «nonchè di 60,4 milioni di euro per l’anno 2002» sono aggiunte le seguenti: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003».

3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008».

5. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

6. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, può proseguire per l’anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

Art. 29.

(Confluenza dell’INPDAI nell’INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n.967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 dell’ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonchè da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all’INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonchè il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. È autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410. Ai fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

Art. 30.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n.45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l’aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Art. 31.

(Interventi per agevolare l’artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l’espletamento dell’attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 32.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

Art. 33.

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Art. 34.

(Accertamenti sui redditi prodotti all’estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

1. I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell’autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l’INPS, per essere successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Art. 35.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, è inserito il seguente:

«1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda».

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, con onere a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l’anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l’occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell’ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l’occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l’interessato dovrà fornire le indicazioni sull’attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L’assegno anticipato è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l’assegno anticipato.

5. All’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.172, le parole: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002» sono sostituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003». Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l’anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l’anno 2003, ad euro 53 milioni per l’anno 2004, ad euro 44 milioni per l’anno 2005, ad euro 36 milioni per l’anno 2006, ad euro 23 milioni per l’anno 2007 e ad euro 10 milioni per l’anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici e ausiliari alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l’entità delle prestazioni, le modalità e i termini per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e nello stesso termine si provvederà ad emanare il nuovo statuto dell’ente.

4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l’adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla SPORTASS di 2 milioni di euro per l’anno 2003.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 37.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, sarà fissata la misura dell’importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell’ambito dello stesso accordo rendano necessaria l’adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n.323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405;

b) l’adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 23 gennaio 2002;

c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 3 ottobre 2002. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l’offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l’attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «e al 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, al 12,5 per cento» e le parole: «pari o superiore a lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma».

7. Il secondo periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n.3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 28 marzo 2001.

8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonchè di accelerare l’informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l’assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

10. All’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, al comma 3, le parole: «l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole: «l’esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».

11. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, è rideterminata nella misura del 7 per cento.

12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.185, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n.347, dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n.362, e dall’articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è prorogato al 31 dicembre 2008.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall’articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1998.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell’articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.

17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.540, introdotto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n.39.

Art. 38.

(Commissione unica sui dispositivi medici)

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell’Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 39.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l’Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell’ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all’anno precedente; f) numero di addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l’entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

Art. 40.

(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)

1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l’anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Capo V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Art. 41.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 42 della presente legge nonchè le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d’area e contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.266.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi afavore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Art. 42.

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n.208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonchè la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno 2005.

2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonchè:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della citata legge n.208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesaai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell’articolo 52. Sino all’adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull’attività svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all’utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all’articolo 41, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 43.

(Incentivi agli investimenti)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, nonchè di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, comunicano all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l’anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L’entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.138 del 2002, hanno conseguito l’assenso dell’Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n.388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell’anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n.388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d’imposta secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006;

d) i soggetti che, presentata l’istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l’istanza, esponendo un importo relativo all’investimento non superiore a quello indicato nell’istanza non accolta, nonchè gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n.388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n.388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge n.138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell’anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n.388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge n.138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n.388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l’istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore di appartenenza, l’ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-quater dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725 milioni di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro per l’anno 2004, 1.511 milioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di euro per l’anno 2006, 700 milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni di euro per l’anno 2008».

4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è ridotta di 335 milioni di euro per l’anno 2004 e 250 milioni di euro per l’anno 2005.

Art. 44.

(Incentivi alle assunzioni)

1. L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n.209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’articolo 7 della citata legge n.388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale nonchè gli identificativi del datore di lavoro e dell’assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l’atto di assenso adottato espressamente dall’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel rendere l’atto di assenso, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell’anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n.311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificata dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178.

Art. 45.

(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all’articolo 43, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate – struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d’imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 46.

(Sostegno della filiera agroalimentare)

1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 47.

(Disposizioni per l’insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all’ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218.

2. I criteri e le procedure applicative per l’estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 48.

(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell’ambito delle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.122, è destinato, per l’anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l’eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l’attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l’area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;

2) i costi imputabili all’abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;

3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;

c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l’autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) l’entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;».

Art. 49.

(Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, dopo le parole: «del 17 maggio 1999,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

2. Al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all’ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d’imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande».

4. Al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, dopo le parole: «85 milioni di euro per l’anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni».

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è inserito il seguente:

«5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, introdotto dall’articolo 10 del presente decreto, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno».

6. Al fine di dare attuazione all’articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.817, e successive modificazioni.

Art. 50.

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo, è inoltre, riservato il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonchè per l’attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, non localizzate nelle predette aree depresse»;

b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell’opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell’opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva»;

c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo».

2. Sono abrogati il comma 8 dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144, e l’articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato».

4. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato».

Art. 51.

(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive modificazioni, con l’obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l’efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

Art. 52.

(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all’attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell’importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d’interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, inclusi i patti territoriali, i contratti d’area e i contratti di programma. Al fine di assicurare l’invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n.488 del 1992.

Art. 53.

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonchè all’individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l’eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

Art. 54.

(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l’equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l’integrazione dell’onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell’interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall’utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all’estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l’onere relativo alla manutenzione dell’infrastruttura medesima anche attraverso l’utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Art. 55.

(Interventi stradali)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, recante tra l’altro la trasformazione dell’ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all’ANAS società per azioni, di seguito denominata “ANAS Spa“, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale e autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile in favore dell’ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze conferisce all’ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è quantificato l’importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L’ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale e autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa di cui al comma 1-ter. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all’Ente dall’articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All’ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, di seguito denominata “concessione“, i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143»;

c) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell’ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all’articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75»;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’ammortamento del debito».

Art. 56.

(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell’accelerazione dell’attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n.136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonchè quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

Art. 57.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Art. 58.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

Art. 59.

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

c) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, e alle esigenze di finanza pubblica».

2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n.227, e all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l’internazionalizzazione finalizzati all’erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all’Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio è tenuta a comunicare agli enti locali la propria disponibilità all’eventuale cessione.

6. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto dell’esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione.

7. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n.189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’interno è definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

8. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

9. All’articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n.189, dopo le parole: «ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS» sono inserite le seguenti: «nonchè all’INAIL».

10. All’articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.189, dopo le parole: «Le questure forniscono all’INPS» sono inserite le seguenti: «e all’INAIL».

11. All’articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n.189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È data facoltà all’INAIL di accedere al registro informatizzato».

12. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’80 per cento»;

b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l’alta formazione professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».

13. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

14. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

15. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, sono aumentati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell’attuazione delle Convenzioni fondamentali dell’OIL e delle Linee guida OCSE sulle multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

16. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, è aumentata dell’importo di 41 euro per dodici mensilità.

17. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

18. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 17, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell’ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183.

19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale»;

b) all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole “quarto“, “quattro“ e “quadriennio“, contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “settimo“, “sette“ e “settennio“».

20. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.166, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23.

21. Dopo il comma 11 dell’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

«11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo».

22. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell’Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all’interno del Parco.

24. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione».

25. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all’estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all’estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2003.

26. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n.166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, con le modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

27. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d’impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

28. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonchè per l’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n.400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

29. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l’anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.

30. I benefici previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

31. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all’articolo 4-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, è riconosciuto, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, a coloro che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell’ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessati, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

32. All’articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».

33. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo leparole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l’anno 2003».

34. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

35. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, nonchè il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonchè le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269, e quelle relative all’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993, di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n.476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

36. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

37. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388, in favore del Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a decorrere dall’anno 2003, di 100.000 euro.

38. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.85, distanza successivamente ridotta dall’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

39. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».

40. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti».

Art. 60.

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

1. Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguita dall’indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della menzione «prodotto nella montagna» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l’esigenza di assicurare l’igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 61.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un «Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n.76 del 1990». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all’accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l’impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, e il conseguente accreditamento di cassa.

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n.32, e successive modificazioni, nonchè i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonchè per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell’ufficio terremoto.

7. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

8. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n.219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 7, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219, e ne cura l’esecuzione.

9. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 7 e 8, valuta l’onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l’individuazione delle risorse finanziarie, d’intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All’onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

Art. 62.

(Banconote e monete)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.96, e l’articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell’importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell’importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell’andamento dei rimborsi effettuati. L’importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 marzo 2012.

Art. 63.

(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

1. All’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n.410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull’attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell’emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma».

2. All’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l’efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all’articolo 2543 del codice civile».

3. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l’omologazione della proposta di concordato preventivo, l’autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari e alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

Art. 64.

(Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad INTERNET)

1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n.57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.

3. Nel caso dell’acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n.57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318.

7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 7 febbraio 2002.

Art. 65.

(Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.398, come da ultimo modificato dall’articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.342, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;

b) all’articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

6. Al n.27-bis dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

«i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;»;

b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

12. Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all’entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti princìpi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n.138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 66.

(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell’opera;

c) stima del costo di esecuzione dell’opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per la costituzione del Fondo è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2003 nell’ambito della quota destinata alle famiglie di cui all’articolo 32 della presente legge. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

6. Il comma 6 dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2.

8. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

Art. 68.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.

V. anche gli allegati e le tabelle in formato PDF (2775 Kb - link)


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