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n. 12/2005 -
in calce al documento sono riportati i testi coordinati.
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 263 (in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005 - Suppl. Ord. n. 208 - in vigore dal 29 dicembre 2005; alcune disposizioni dal 1° gennaio 2006) - Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’articolo 185»;
2) il sesto comma è sostituito dai seguenti:
«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma»;
3) al settimo comma, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo comma»;
b) all’articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal settimo comma»;
2) il secondo comma è abrogato.
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
«c-quater) all’articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:
"Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116";
c-quinquies) all’articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all’articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 183, ottavo comma"».
3. All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:
«2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;
3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;
b) al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il pignoramento deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale»;
3) al quinto comma, le parole: «di cui all’articolo 499, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 499, quarto comma»;
c) il numero 7) è sostituito dal seguente:
«7) l’articolo 499 è sostituito dal seguente:
"Art. 499. - (Intervento). – Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonchè copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresí, udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo esecutivo"»;
d) dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) L’articolo 500 è sostituito dal seguente:
"Art. 500. - (Effetti dell’intervento). – L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti"»;
e) il numero 8) è sostituito dal seguente:
«8) l’articolo 510 è sostituito dal seguente:
"Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). – Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione"»;
f) al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;
g) dopo il numero 17) è inserito il seguente:
«17-bis) all’articolo 534-ter, le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"»;
h) al numero 20.2), all’articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;
i) il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) all’articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"»;
l) al numero 25), all’articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole: «all’immobile pignorato» sono inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,»;
m) al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;
n) dopo il numero 26) è inserito il seguente:
«26-bis) all’articolo 570, le parole: "e del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"»;
o) al numero 27), all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;
p) al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;
q) al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;
r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»;
1.2) al secondo comma, le parole: «In quest’ultimo caso il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresí»;
2) l’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente:
«Art. 591-bis. – (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita»;
s) al numero 42), all’articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;
t) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:
«43-bis) all’articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all’udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».
4. All’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all’articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, quarto, quinto, sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e dal quarto e al decimo»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».
5. All’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:
"Art. 161-bis. – (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). – Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"»;
b) alla lettera b), all’articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;
c) alla lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;
d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) l’articolo 173 è abrogato»;
e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa»;
2) all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;
3) dopo l’articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente:
«Art. 173-quinquies. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto.
Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;
f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;
2) all’articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».
6. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1º gennaio 2006».
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.
Art. 2.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;
d) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:
«Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;
e) all’articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»;
f) all’articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;
g) all’articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
h) all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;
i) all’articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;
l) all’articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;
m) all’articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
n) all’articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;
o) all’articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone» sono soppresse;
p) all’articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;
q) l’articolo 283 è sostituito dal seguente:
«Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;
r) all’articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni»;
s) all’articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;
t) all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;
u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;
3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».
2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».
3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «, ancorchè festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
Art. 3.
1. All’articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione della»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».
Art. 4.
1. All’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;
b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3439):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 25 maggio 2005. Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia) in sede deliberante, il 14 giugno 2005 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 23, 28 giugno 2005 e approvato il 29 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5960):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 4 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, V e IX.
Esaminato dalla commissione in sede referente il 21 luglio 2005; 21, 22, 27 settembre 2005; 4-11 ottobre 2005; 10 e 30 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 14 dicembre 2005 con il parere delle commissioni I, V e IX. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa ed approvato con modificazioni il 15 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3439/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede deliberante, il 20 dicembre 2005 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato 21 dicembre 2005.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.).
- Il regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca: (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.).
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53, reca: (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102, secondo comma, dall'art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'art. 167, secondo e terzo comma, dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'art. 185. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Prima udienza di trattazione. Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione.
La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116. Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184.».
- Si riporta il testo dell'art. 184 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'art. 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Secondo comma abrogato (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Deduzioni istruttorie. Salva l'applicazione dell'art. 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria. I termini di cui al comma precedente sono perentori. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.».
- Si riporta il testo dell'art. 185 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 185 (Tentativo di conciliazione). Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'art. 116; Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 187 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.».
- Si riporta il testo dell'art. 474 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.».
- Si riporta il testo dell'art. 492 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 492 (Forma del pignoramento) (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondariato in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'art. 499, quarto comma. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488 secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 534-bis del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'art. 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto. Il pretore, con il provvedimento di cui all'art. 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.». - Si riporta il testo dell'art. 534-ter del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617.».
- Si riporta il testo dell'art. 559 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.».
- Si riporta il testo dell'art. 560 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 560 (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia.). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonchè l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario. Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Modo della custodia. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.».
- Si riporta il testo dell'art. 567 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 567. (Istanza di vendita). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 569 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sè per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Sull'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.». - Si riporta il testo dell'articolo 570 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 570 (Avviso della vendita). Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 571 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 571 (Offerte d'acquisto). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta; L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.».
- Si riporta il testo dell'art. 572 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'art. 577.».
- Si riporta il testo dell'art. 584 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Avvenuto l'incanto possono ancora essere fatte offerte d'acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto. Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'art. 570.».
- Si riporta il testo dell'art. 591 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 perchè si proceda a nuovo incanto. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto. In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 624-bis del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.».
- Si riporta il testo dell'art. 631 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza). Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.». - Si riporta il testo dell'art. 709-bis così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto e al decimo. Si applica altresì l'art. 184.».
- Si riporta il testo dell'art. 169-bis delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Con il decreto di cui all'art. 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Con il decreto di cui all'art. 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.».
- Si riporta il testo dell'art. 169-ter delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Nelle comunicazioni previste dall'art. 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nella comunicazione prevista dall'art. 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.».
- L'art. 173 delle norme di attuazione del codice di procedura civile è abrogato.
- Si riporta il testo dell'art. 173-bis delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchè l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) L'avviso di cui al terzo comma dell'art. 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 179-bis delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili. Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 179-ter delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006) Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-bis, primo comma, del codice. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005) Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.».
Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 92 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 136 (Comunicazioni). Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche). La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.».
- Si riporta il testo dell'art. 149 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale). Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.».
- Si riporta il testo dell'art. 155 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 155 (Computo dei termini). Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».
- Si riporta il testo dell'art. 170 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 186-bis del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 186-ter del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 186-quater del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 255 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.». - Si riporta il testo dell'art. 256 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza). Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.».
- Si riporta il testo dell'art. 269 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'art. 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.».
- Si riporta il testo dell'art. 293 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 293 (Costituzione del contumace). La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.».
- Si riporta il testo dell'art. 642 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria). Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.».
- Si riporta il testo dell'art. 787 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 787 (Vendita di mobili). Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.».
- Si riporta il testo dell'art. 788 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 788 (Vendita di immobili). Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103 delle norme di attuazione del codice di procedura civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 103 (Termine per l'intimazione al testimone). L'intimazione di cui all'art. 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18. L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.
Il termine stabilito dall'art. 28, 30 capoverso della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine.
L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici.
Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.
Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.».
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 563 del codice civile così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'art. 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.».
Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Il notificante di cui all'art. 1 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. Il notificante di cui all'art. 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto.».
Note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio):
«Art. 5. - 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle con-dizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.».
«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.».