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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - Suppl. Ord. n. 163 - in vigore il 1° gennaio 2006) - Codice delle assicurazioni private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di
unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione -
legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private,
così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia
di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la
esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente
l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione
coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento
dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento
dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio
delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della
coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati
o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di
imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle
direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di
assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli
articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della
direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del
ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni
ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24
dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio
degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante
regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione
e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di
novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che
modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della
direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della
direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel
settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura
e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della
direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva
2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della
direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva
73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della
direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei
rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di
principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della
direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma
3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da
un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da
un'impresa di riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in
regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche,
la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui
è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di
stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle
imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto
di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito
di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva
per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni
elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati
crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima
dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla
mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in
virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale
non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di
cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c.
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi
questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchè l'assicurato superi i limiti di
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del
volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore
alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui
sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di
assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di
controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo
le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno
del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da
qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti,
organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti
autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima,
fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo
della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai
principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla
società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi
secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati,
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale
in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o
stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le
relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come
definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di
rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale
il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica,
lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb)
dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il
rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla
lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in
essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il
contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio,
ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato
aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei
casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di
esercitare un'influenza notevole ancorchè non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure
quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di
stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel
territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è
costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può
essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada
ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Art. 2.
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma
1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione
di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di
infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme
pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da:
veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno
subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del
mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi
altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante
dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di
veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni
responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle
menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito
all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza
di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è
così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni
auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12,
«Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
«Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i
rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione
quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I
rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere
considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio
principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a
tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla
classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di
equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa
Art. 3.
Finalità della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4.
Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5.
Autorità di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa,
cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione
delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei
soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado
di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di
elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati
membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza
sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai
fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore
assicurativo.
Art. 6.
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel
territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso
di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di
assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 8.
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati
dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo
191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in
particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di
denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessità ed
urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi
sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo
le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere
generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I
medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il
mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente
disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di
carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura
del Ministero delle attività produttive, in un'unica raccolta, anche in forma
elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o
siano intervenute modifiche di quelli già emanati.
Art. 10.
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione
della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti
dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente
dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato
perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si
avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora
con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può
essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del
Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento
che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità
alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non
possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di
equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le
autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia
o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di
Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma
7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11.
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come
classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli
rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei
soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è
tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o
strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono
inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle
forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12.
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni
amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e
si applica l'articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13.
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con
provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare
l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami
vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e
copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che
l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello
degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi,
nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
Stati.
Art. 14.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di
società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano
rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli
2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società
europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e
cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da
coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la
responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente
motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in
un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme
di pubblicità dell'albo.
Art. 15.
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che
intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o
3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14,
comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre
interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per
l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative
alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.
Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più
elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di
tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui
l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo
13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti
nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento
che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
Art. 16.
Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività
recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa
intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel
territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i
predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla
carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17.
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al
comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro
nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione
attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine
di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di
attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i
requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi
del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività
prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza
dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima
che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto
dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette
prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa
autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente
alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e
l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in
relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità
competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente
all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza
dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18.
Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime
di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività,
gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle
obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19.
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel
quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di
servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all'impresa
interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di
attività presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che
trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'ISVAP
l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20.
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 21.
Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa
informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni
applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24,
comma 4, e 26.
Art. 22.
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo,
ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede
secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che
intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in
uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23.
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la
sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni
e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta
membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita
di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve
osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza
dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio,
dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa
l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
Art. 24.
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una
impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato,
delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione
dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver
ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di
cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato
membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per
l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di
servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio
italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire
in permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime
di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere
indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e non può
svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti
di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di
attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in
regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere
esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26.
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare
nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente
autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva
l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita
e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni
o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in
Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché
del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il
vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta
nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se
diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve
essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma
di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti
per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con
il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso
la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla
metà dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i
procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di
esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato
dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità
nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una
sede secondaria.
Art. 29.
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel
territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in
regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in
Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche,
la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con
imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30.
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami
danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un
adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi
di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione
aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza
dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i
requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche
tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.
Art. 31.
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in
via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32,
comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinchè l'attuario incaricato sia
messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero
accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al
controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al
fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli
relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono
utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della
perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di
incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle
disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi
attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è
revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa
della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa,
l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario
ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al
nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario
uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le
osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi
eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.
Art. 32.
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo
2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate
ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed
ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in
considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non
derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati
all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario
e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il
bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso all'ISVAP insieme ad
una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente
i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi
tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza
delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la
correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine
alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta
rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in
bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai
premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore
commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione
che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto,
fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di
violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma
2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche
utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna
tariffa.
Art. 33.
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che
non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di
interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto,
purchè ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei
prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In
tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato
membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai
commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel
regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso
massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a
premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i
quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può
scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della
moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun
caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento
degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in
vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati
dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34.
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità
civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti
incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve
tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine
di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle
metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla
valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento
adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle
attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35.
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri
ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini
della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del
premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti
tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono
tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di
particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del
premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati
tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36.
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per
consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge
funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per
la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa,
se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il
rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite
maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli
importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di
partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purchè tali importi non siano
stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve
matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari,
previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle
riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le
basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle
riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
Art. 37.
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre
sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi
di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei
natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per
consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge
funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per
la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà
pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio
la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non
ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la
riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la
riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle
cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni
derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione
alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio
stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese
di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo,
per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici
e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche
dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di
chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui
si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate,
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le
fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi
particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di
ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce
una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a
compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità
per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità
naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata
poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla
scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i
premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento
all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali
contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro,
solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di
assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una
apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto
dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi
da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di
partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purchè tali importi non siano
stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni
applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva
premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di
cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo
della riserva premi lorda.
Capo III
Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38.
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di
proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo
di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad
un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di
attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote
massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state
osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad
essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su
motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse
da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una
società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in
tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto
degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può localizzare
gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.
Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma,
la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle
riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.
Art. 39.
Valutazione delle attività patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto
dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è
effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di
valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 40.
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta
del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni
l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti
obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale
valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del
principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di
deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di
attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano
idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41.
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate
al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio
oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa
di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono
rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del
fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate
ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di
cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate
con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata
sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si
basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote
massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi
detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle
prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di
congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al
presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra
prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si
applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a
copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42.
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura
delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento
l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei
movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro
sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le
attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto
alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal
registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione
e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle
operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le
comunicazioni periodiche.
Art. 43.
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento
negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi,
l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività
sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
Capo IV
Margine di solvibilità
Art. 44.
Margine di solvibilità
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per
la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed
all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle
previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto
dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua
assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a
copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al
netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento
al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni
preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli
elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti
subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e
2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora
esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria
o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le
azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a),
sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da
assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali
cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità
disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni
stabilite all'articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile,
per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi
patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene
conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli
effetti del margine di solvibilità.
Art. 45.
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purchè sussistano
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità
disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne
regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi
diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza
convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia
inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il
rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre
all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza
del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla
scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità,
tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere
all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti
la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di
solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con
elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di
rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad
iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è
stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa
e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle
modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di
solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile
anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere
al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche
per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del
preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso
anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito
subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di
solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel
comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con
scadenza determinata, purchè non inferiore a dieci anni, comprese le azioni
preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono
essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme
effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere
modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su
iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore
a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve
essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data
stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante,
tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del
margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del
quale si intende procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di
differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine
di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi
dal margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del
prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di
tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e
degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o
temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire
regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa,
devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura
necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e
l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente
la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a
durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a
costituire il margine di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le
azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata
indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della
situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di
solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46.
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di
garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non
può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non
può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia
autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo
2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre
milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si
ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi
patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi
immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento
adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al
consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al
cinque per cento.
Art. 47.
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e
del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in
riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano
istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni
attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48.
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa
che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31,
32, 33, 34 e 35.
Art. 49.
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel
portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina
delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP può
tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della
Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i
rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con
sede legale nel territorio della Repubblica.
Art. 50.
Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità
costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e
calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria secondo
quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di
garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti
dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a
concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della
Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di
altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare
anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità
esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi
dell'articolo 51.
Art. 51.
Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel
territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei
rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il
margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle
proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto
in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha
insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di
garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver
ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia
una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate
dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere
motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il
controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel
territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con
l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno
effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della
solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri
interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in
caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine
di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme
delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del
codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami
danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del
titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2
e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di
ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro
cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni,
deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari
e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti
per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi
consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più
soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati
superati.
Art. 53.
Attività esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i
rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio
dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o
strumentali. Si applica l'articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a
ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le
mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre
mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui
all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a
statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Art. 56.
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e
organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché
quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni
e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52
sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in
quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli
articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526,
2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies
del codice civile.
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 57.
Attività di riassicurazione
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è
riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della
riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso
all'attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese
all'articolo 59.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 58.
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata
dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni
previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei
rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per
quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo
2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo
determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base
dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e
ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme
di pubblicità dell'albo.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in
uno stato terzo
Art. 60.
Attività in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio
della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a
quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61.
Attività in regime di prestazione di servizi
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio
dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62.
Esercizio dell'attività di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione
e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per
l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali
previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente
stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63.
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i
sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la
quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche in via non
esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del
portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base
di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità delle
riserve del lavoro indiretto affinchè risultino sufficienti in relazione agli
impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto
conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le
riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si
riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al
comma 2.
Art. 65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di
affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura,
dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale
che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza,
qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata
dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento
delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati
finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le
attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve
tecniche.
4. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro
sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e
non iscritte nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività
risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per
la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le
comunicazioni periodiche.
Art. 66.
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche
e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di
riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede
legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro
Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti
alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo
Art. 67.
Attività in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.
Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68.
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e
in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una
partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa
rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con
regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano
il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo
comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un
contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola
del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla
stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede
entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli
accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio
dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle
informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque
concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la
richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta
del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo
70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono
l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al
richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal
Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo),
le disposizioni di attuazione.
Art. 69.
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP.
Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con
regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni
che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel
presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti
e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e
contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle
ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70.
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto
l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la
sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 69.
Art. 71.
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle
imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da
altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti
titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione
l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società
controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti
ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere
informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di
intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle
operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli
negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza
può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.
Art. 72.
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e
secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del
codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo,
riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente,
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73.
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il
depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali
si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei
confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la
gestione dell'impresa.
Art. 74.
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli
articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data
della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data
di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68
non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i
termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75.
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni
momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale,
una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti
dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e
l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni
che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che
hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso
gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza
Art. 76.
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli
esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono
possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive,
sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza
dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile
o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica
il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nel comma 2.
Art. 77.
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con
regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni
rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive
stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A
questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di
società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o
il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere
proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se
questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le
partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti
privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini
stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78.
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo
sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79.
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero,
può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorchè
esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del
comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività
assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un
programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita
attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra
assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che
riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere.
In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti
in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le
disposizioni di cui al capo I.
Art. 80.
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente
all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora
la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti
il controllo della società partecipata.
2. È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra
partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta,
risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità
dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di
influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli
investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti,
modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con
riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un
soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81.
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli
articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa,
avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società
partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero
dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente
ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine
compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio
per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un
commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria
col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attività produttive
l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso,
l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di
solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Capo IV
Gruppo assicurativo
Art. 82.
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e
dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa
controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società
strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività
bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in
conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che
esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono
sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o
di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83.
Impresa capogruppo
1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero
l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che
controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo
assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di
assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di
partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e
prudente gestione del gruppo.
Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si
applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di
onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime
funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si
applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui
ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua
composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la
rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86.
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui
al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite
soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale
nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei
titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i
poteri previsti dall'articolo 71.
Art. 87.
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo,
può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere
particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione
del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed
appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo
alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli
organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del
gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle
imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto
concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro
correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La
capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite
dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del
gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla
capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla
vigilanza assicurativa.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88.
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista
nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede
legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la
riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno
Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola
riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di
assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89.
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al
decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con
regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in
migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore
delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
Art. 90.
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei
conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a
copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di
solvibilità.
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la
documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini
delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con
i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili
internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio
o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al
fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può
richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati
da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni
presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia
sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la
collaborazione.
Capo II
Bilancio di esercizio
Art. 91.
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono
il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non
utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto
redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Art. 92.
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo
comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino
al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia
autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante
ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di
esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato
dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze
lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della
facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne
fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni
della proroga.
Art. 93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al
deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del
codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di
revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione
insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state
assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in
allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le
attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo
della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario
incaricato per i rami vita.
Art. 94.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso
le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali
rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o
quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e
di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o
quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Capo III
Bilancio consolidato
Art. 95.
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui
all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il
bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa
con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono
considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96.
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in
cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui
all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui
all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un
contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi
di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La
direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti
e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte
alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le
condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio
approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che
operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3,
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima
della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per
cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai
sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa
al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e
la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente
articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli
quotati in mercati regolamentati.
Art. 97.
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti
delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione,
che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque
per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio
consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni
dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di
esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede
dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.
Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di
quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa
controllata.
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato
Art. 99.
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Art. 100.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e
sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le
informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale
corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
consolidato.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
Art. 101.
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e
le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le
altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo
comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali
è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui
all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata
riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e
le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle
imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le
modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Capo V
Revisione contabile
Art. 102.
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una
società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n.
194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul
bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio
sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle
disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2,
seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis
del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel
termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro
delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico
alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
Art. 103.
Attuario nominato dalla società di revisione
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un
attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla
società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo
professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il
giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato
per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di
revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata
comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui
diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei
confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti
dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di
attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una
delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 160 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP,
entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle
quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.
Art. 104.
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.
Art. 105.
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento
dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario
nominato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero
acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di
revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102,
comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità
prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento
dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può
disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di
revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la
società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro
trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche
necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad
altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine
degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario
di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari
dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102,
comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103,
comma 1.
Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 106.
Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati.
Art. 107.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e
di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione
registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di
riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di
un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia
quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un
contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura
fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di
perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la
perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e
della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è
superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono
sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla
vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo
5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle
regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le
altre autorità interessate.
Capo II
Accesso all'attività di intermediazione
Art. 108.
Accesso all'attività di intermediazione
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli
iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere
esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di
violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro
Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione
è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Art. 109.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome
o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker,
in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività
svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami
vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai
sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la
società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori,
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di
cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di
fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più
sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui
al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i
quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo
110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di
dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti
all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario
di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei
soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto
di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti,
provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella
sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato,
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli
adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni
effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al registro.
Art. 110.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate
cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una
prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento,
determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla
relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma
3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza
di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per
ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti
i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni
arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura
possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 111.
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e deicollaboratori
degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto
della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad
impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per
conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate
all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con
esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a
cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti
addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario
opera.
Art. 112.
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la
responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore
delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione
del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza
di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo
110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle
persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre
disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con
regolamento adottato dall'ISVAP. È fatto obbligo alla società che esercita
contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle
due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione
adeguata.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l'iscrizione delle
persone fisiche addette all'attività di intermediazione. È in ogni caso preclusa
l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso
altra società.
Art. 113.
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione
del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre
anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111,
commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336,
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c),
relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata
dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione
all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni
variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2,
lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta
dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all'avvio del medesimo.
Art. 114.
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia
intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi
nuovamente iscritto purchè provveda al pagamento delle somme dovute sino alla
data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone
fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della
formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato
risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del
Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero
delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti
nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di
intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività
produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto
del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di
gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il
quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè
dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi
dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli
intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
Art. 116.
Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi,
indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di
operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa
dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali
tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita
comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle
comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri
relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio
della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui
all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle
attività di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere
osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le
disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo
non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione,
l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio italiano.
Capo III
Regole di comportamento
Art. 117.
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere
titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte
di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma
rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di
assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
Art. 118.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.
Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative
si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo
sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne
specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale
di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti
di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse
nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e
con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119.
Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido
dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso
gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione
ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera
scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della
distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione
assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto
e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al
contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto
di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano
al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal
caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di
contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a
soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con
una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la
denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con
imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del
cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il
contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze,
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le
prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della
capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina
con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente,
con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di
assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione
all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi
imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e
l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i
casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le
esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la
comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la
conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121.
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente
almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con
l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione
del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta
del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In
tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la
conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e
sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo
chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Art. 122.
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice
civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le
aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati
ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il
trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la
volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto
disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo
alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato
ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel
territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti
stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
Art. 123.
Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non
possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella
dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di
locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal
Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la
tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non
superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di
potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal
diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal
caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in
quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e
le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi,
se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed
immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui
all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per
la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di
assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato
dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato
dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato
terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde
emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio
centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli,
sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al
comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti
dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore
di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano
per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive.
Art. 126.
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di
Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di
riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto
con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge
le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione
e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e
c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro
impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera
b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle
imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla
circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati
all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto
previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta
contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo
comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del
doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di
fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di
pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste
per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia,
garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le
obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che
in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire
danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in
Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme
pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati
all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente,
alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o
altro analogo segno distintivo.
Art. 127.
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato
da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla
delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati
per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma
3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di
assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza
del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è
esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni
dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le
caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di
eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione
di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128.
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è
stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con
decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto
anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 129.
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto
di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di
cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria,
limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed
all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti
e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e
di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e
affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con
questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
Art. 130.
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato
terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro
un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei
casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di
prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei
sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne
assume la funzione.
Art. 131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei
servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese
mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti
internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel
territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati
rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché
mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i
veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e
degli intermediari.
Art. 132.
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le
proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva
la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di
rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se
persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia
limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai
rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo
a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di
accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio
nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni
economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle
attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di
attuazione.
Art. 133.
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di
veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di
polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo
conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e
aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134.
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione
sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa
deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario
in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di
rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora
già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli
nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1.
In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le
informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non
inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla
durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel
caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si
riferisce l'attestato.
Art. 135.
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca
dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri
assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I
dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza
degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le
limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con
regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 136.
Funzioni del Ministero delle attività produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle
attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle
attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli
incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel
territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si
sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna
indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della
realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti
con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità
finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
Risarcimento del danno
Art. 137.
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente
su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per
il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più
elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base
del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi
tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione
rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti
che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante
dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del
risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della
pensione sociale.
Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento
punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto
leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in
funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di
invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto,
sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai
sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al
trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139.
Danno biologico per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni
pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo
è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo
così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire
dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro
trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di
inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto
percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità
pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità
pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140.
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle
persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e
ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di
procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una
somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte
le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e
vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141.
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal
terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge,
fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo
al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di
assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può
estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di
rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei
limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art. 142.
Diritto di surroga dell'assicuratore socia
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al
danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta
assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è
tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso
non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto
a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al
competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del
danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza
che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei
diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione
sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli
oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione
di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento
dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Capo IV
Procedure liquidative
Art. 143.
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo
di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i
rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa
di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello
è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di
sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa
di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le
modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art. 144.
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un
natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre
al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
Art. 145.
Proponibilità dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per
i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed
i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro
veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli
articoli 149 e 150.
Art. 146.
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal
codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire
ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione
dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li
riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto
atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti
fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge
all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti
ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di
veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della
giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la
tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e
le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente,
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai
sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del
risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai
sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è
proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione
del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni
e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta
ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua
offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i
quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti
coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o
dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da
parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al
suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione
ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto
stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò
accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro
analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai
commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che
abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta
con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di
cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai
sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al
deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti
relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto.
Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per
la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli
coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo
al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i
danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa
si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se
risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al
risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria
valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non
abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è
imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta
entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato
può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti
tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di
risarcimento diretto.
Art. 150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per
la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli
adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione
per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi
i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si
applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri
che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24,
salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento
delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
Art. 151.
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi,
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in
uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità
civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto
al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in
Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema
della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno
stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai
veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed
assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento
possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la
responsabilità civile del responsabile.
Art. 152.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione
di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la
liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il
quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di
assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la
liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di
rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro
ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo
il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario,
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli
aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i
quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da
sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti
abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati
aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il
risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa
di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e
nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il
danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto
previsto all'articolo 298.
Art. 154.
Centro di informazione italiano
1. È istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire
agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti
dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite convenzioni a
titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le
informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del
Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui
risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel
territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi
di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità
del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante
dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari
per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione
conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento
nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai
numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di
cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta,
tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese
di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione
del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e
degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle
informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono
individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135,
che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione
italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP
è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali,
ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri.
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare
il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con
esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le
informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni
dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del
contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti
dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
Art. 155.
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno
diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla
data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi
diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio
della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di
informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il
sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in
particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché
gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno
accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano
possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno
interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei
proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
Capo VI
Disciplina dell'attività peritale
Art. 156.
Attività peritale
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non
può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e
la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza.
Art. 157.
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con
regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di
cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso
pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in
proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art. 158.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di
perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e
capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di
idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche
rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento, i
titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato,
in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a),
b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337,
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito,
fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160.
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di
radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi
almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui
all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento,
il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già
conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Art. 161.
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
Art. 162.
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i
coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione
del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la
delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il
tasso del premio da applicare al contratto.
Capo II
Assicurazione di tutela legale
Art. 163.
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti
con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i
requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di
tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi
marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata
dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere
all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Art. 164.
Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta,
per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle
modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste
dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di
consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei
suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere
l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro
professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a),
devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere,
per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un
altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il
personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami
finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di
consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i
predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di
cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla
quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra
impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato
della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la
stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa.
L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza
dell'ISVAP.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione
all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla
comunicazione medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 165.
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va
redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante
caratteri di particolare evidenza.
Art. 167.
Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non
autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi
affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La
pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso
non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute
dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 168.
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in
conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede
secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad
un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le
quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso
dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti
che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio
della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma
6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Art. 169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del
codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione
continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui
è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del
contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170.
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di
ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia
eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire
idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il
premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in
assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a
condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e
siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi
disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e
finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso
previsto dall'articolo 172.
Art. 171.
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta
irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento
di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo
periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo
obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o,
rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale
conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente
l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto
il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio
del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo
o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 172.
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di
regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato
di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante
comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o
all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno
di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il
termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice
civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata
a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di
scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso
più favorevole al contraente.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
Art. 173.
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le
spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti
all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo
di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire
il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti, purchè non proposta dall'impresa che
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con
altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni
contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati
in un'apposita distinta sezione del contratto.
Art. 174.
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere
in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti
dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei
propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso
di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del
professionista, purchè quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa
applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del
sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione
sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale
seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui
al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano
espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da
prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) nè l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di
assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela
legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e
rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione
vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa
di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri,
l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità
di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175.
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel
contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di
difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono
essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
Art. 176.
Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita
di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata
pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177.
Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla
vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il
contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di
recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di
assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio
eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale
il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione
che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178.
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
Art. 179.
Nozione
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o
mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto
un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad
intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purchè quest'ultima
modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a
condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera
annualità.
Capo VI
Legge applicabile
Art. 180.
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria,
previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge
applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad
operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato
interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un
altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre
1984, n. 975.
Art. 181.
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana,
ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro
dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro
dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla
legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre
1984, n. 975.
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182.
Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è
effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità
rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui
i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia
autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli
intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto
all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della
pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183.
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse
ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da
escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione
dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non
necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non
qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle
medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184.
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende
in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o
dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più
utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
Capo II
Obblighi di informazione
Art. 185.
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio
della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di
prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del
contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa
predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti
e dell'impresa di assicurazione, affinchè il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota
informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative
all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle
garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze,
alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e
agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire
in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma
1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del
contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle
operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla
vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le
informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare
riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle
attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186.
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa,
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un
accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti
dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione
dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli
assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al
contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un
giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota
informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può
disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano
meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota
informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP
l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione
della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di
mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo
svolgimento della commercializzazione.
Art. 187.
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 188.
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente
codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali
rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario
incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di
controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli
argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i
provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle
leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori
del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società
che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro
degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia
dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione
rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 189.
Poteri di indagine
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il
compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la
richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai
profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività
riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti
assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di
autorizzazione.
Art. 190.
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica,
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le
modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti
della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti,
che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una
violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa.
A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione
di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP
ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i
fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a
revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti
forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano
le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191.
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti
per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di
carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di
comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti
assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del
contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento,
mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi
comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi
di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve
tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il
calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico
affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei
fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi
compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi
e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il
patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di
raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il
contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del
bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere
il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il
calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle
società che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso
all'attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di
partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per
le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità
per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti
destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di
cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di
sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti
vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte
e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e
dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet
dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del
provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della
regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del
Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a
seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto
al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica
raccolta delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
Art. 192.
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla
vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della
Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in
regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla
costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale
dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di
attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del
margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la
prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le
misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri
dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte
in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse.
Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato
membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di
assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione
di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente,
avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni
complessivamente assunti.
Art. 193.
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri
sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro
d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di
libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di
legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione,
l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine,
chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello
Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può
adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato
l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie,
compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi
attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica,
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge
italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca
dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività
in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di
assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di
assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità
individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei
provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine.
Art. 194.
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.
Art. 195.
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della
Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata
in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel
territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di
vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta
ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle
stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata
nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196.
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le
modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197.
Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione
semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione
finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il
rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di
attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le
eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione
dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di
imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese
di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 198.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a
cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede
legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa
cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività
trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando
il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del
territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le
condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il
trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati
membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza
interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati
membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere
favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di
ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede
legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia,
spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria
attestare all'ISVAP che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività
trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura
delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP verifica,
nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in
un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per
l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività
esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera
che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che
hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria
costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in
Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti
stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi,
nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria
dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede
legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio
della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro
in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni
dell'articolo 2112 del codice civile.
Art. 199.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria
autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei
contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di
prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di
vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che
l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e
che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura
si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro
Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo
assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente
dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha
accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede
legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro
Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività
in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha
accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della
Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP dà il
suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa
cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite;
b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato
che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria
dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti
emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai
trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art. 200.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria
nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato
terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un
altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad
una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il
portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa
che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le
condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che
il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede
secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività
trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il
controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul
territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro
Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla
medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Art. 201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni
e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il
criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel
registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se
non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione
incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare
di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo
alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della
Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della
fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono
specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese
interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la
sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non
dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di
tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in
altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in
un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato
che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le
condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell'ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una
scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per
le operazioni di scissione.
Art. 202.
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla
sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora
stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e
comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda
parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi
1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese
di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
Capo IV
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e
comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203.
Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati
membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle
seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli
altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese
di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di
assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata
nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di
investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti
rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario
sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la
reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa
dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e
di esercizio dell'attività.
Art. 204.
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri
Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia
effettuata da un'acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il
controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento
autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla
lettera a).
Art. 205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di
assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza
sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorità di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda,
ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di
assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza
sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza
informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare
all'ispezione stessa.
Art. 206.
Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di
effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche
necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire
informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro
che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che
riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o
un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere
all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel
territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di
competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la
richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo
unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel
registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente non proceda
direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le
seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità
per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione
insediate nei rispettivi territori.
Art. 207.
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può
chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni
necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine
di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le
informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla
vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione
soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano
effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di
solvibilità corretta di tali imprese.
Art. 208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata,
direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in
imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si
trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di
controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla
Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle
imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e
nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il
rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le
autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata
dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di
assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed
autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di
assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di
assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni
obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
Titolo X
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 210.
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti
in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di
partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel
territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in
uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che
le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità
esercitata dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211.
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o
partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese
che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società
che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e
b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o
indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una
situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono
l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli
contrattuali. È altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra
impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli
organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza
dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di
almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei
confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione
dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato
patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo
VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza
supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato
terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni
necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza
supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un
interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure
quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale
impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212.
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo
interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla
capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della
vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Art. 213.
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed
i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul
gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono
all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi
direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti
ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione
fra le autorità prevista dall'articolo 10.
Art. 214.
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP può
effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le
seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai
sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei
confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero
delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro
Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215.
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della
Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo,
nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese
di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato
terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che
sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211,
comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una
partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area
della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del
rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di
segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio
e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica
l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in
merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine
di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la
solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 216.
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle
operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4,
le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione
preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni
stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina
gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato
il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva
risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi
integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso
se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione
all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione
prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica
successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva
producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di
assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze
negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
Verifica della solvibilità corretta
Art. 217.
Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la
situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP
con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva
l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al
gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale
il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1,
lettera b).
Art. 218.
Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una
verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni
stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da
una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di
assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della
solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima
impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di
riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma
1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate
o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di
riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui
all'articolo 219, comma 1, lettera d).
Art. 219.
Calcolo della situazione di solvibilità corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione
delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da
effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della
solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità
corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta,
l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo
degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della
costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate
aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,
delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di
assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo,
delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in
uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di
solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti
dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o
partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della
società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di
verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi
di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di
solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della
solvibilità dell'impresa controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta,
garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
Art. 220.
Accordi per la concessione di esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è
controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui
all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di
solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra
impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono
controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa
impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità
degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I
Misure di salvaguardia
Art. 221.
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede
legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle
riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne
contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando
un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti
di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e
successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può
inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da
assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma
1, l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per
l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo
scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui
singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le
modalità previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel
bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha
eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è
comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo
provvedimento è pubblicato nel bollettino.
Art. 222.
Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non
disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede,
ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine
congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o
se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di
legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della
successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano
di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che
l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione
finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP può vietare all'impresa di
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica
e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può
inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da
assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli
attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità
previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i
rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del
margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni,
l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il
margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di
risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una
società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite
individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In
tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad
esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.
Art. 223.
Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di
assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a
rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa
di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in
grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la
costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello
risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento
finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano,
in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento
finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un
conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative
alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese
di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai
mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle
riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo
complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può ridurre il
valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità
disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa
diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del
precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di
riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i
contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o
prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP può diminuire il
coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di
solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di
assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino
a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224.
Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria
dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di
assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento
dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso
da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo
di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del
provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie
per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.
Art. 225.
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa che ha sede
nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri
beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di
violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul
margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel
registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste
dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o
possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 226.
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri
Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui
beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle
autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli
attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime
autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole
attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui
all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle
imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in
caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel
territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è
posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia
stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati
membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi
secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data
comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di
adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo
a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle
attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione
extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza
di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima
autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227.
Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui
all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un
termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di
intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative
che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per
garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a
breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative o
correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità
corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati
interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di
solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative
sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto
dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente
deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere
disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228.
Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante
di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di
assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione
assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a
garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono
ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del
programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui
all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui
all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da
rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
Misure di risanamento
Art. 229.
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei
relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario
per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione
dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle
violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli
effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2,
3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 237.
Art. 230.
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza,
che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si
applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2
dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli
organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i
commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino
all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo
231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in
consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235,
comma 1.
Art. 231.
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre
con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi
ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base
dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte
dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le
controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP
sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano
richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un
termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La
procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle
attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.
Art. 232.
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione
straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi
altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli
altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di
amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento
potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede
legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione
all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle
succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei
confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di
risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le
quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233.
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione
dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti,
il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato
di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in
ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico
dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di
onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Art. 234.
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione
aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali,
relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si
applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o
comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce
pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP
con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai
sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne
agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza,
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I
componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che
prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di
partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei
disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale,
la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli
organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di
revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami
vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai
medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua
dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo
incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione
straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le
assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del
giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei
componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di
poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica
ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 235.
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli
organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un
componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione
dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le
modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed
economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa
ogni distribuzione di utili.
Art. 236.
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono
all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della
procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato
all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di
legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perchè
siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di
amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237.
Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel
Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della
procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a
cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari
straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un
provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale
nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della
decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono
specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è
possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad
impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale
amministratore straordinario.
Art. 238.
Esclusività delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo
III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo
2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una
o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il
codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i
fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 239.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha
insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di
risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed
assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione
dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza
esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in
altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle
autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in
altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della
Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede
italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240.
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi
ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in
presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP
può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano
soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata
autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati,
dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'ISVAP alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in
corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento
di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata
ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del
provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il
contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto
dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del
provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni
previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al
Ministro delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione e la
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad
operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando
l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di
decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è
adottato nei confronti della sede secondaria.
Art. 241.
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di
una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei
presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240,
comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con
altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della
società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli
atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti
l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di
professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività
produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i
liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro
sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei
requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme
restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a
copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il
bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII.
L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di
liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con
provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei
liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione
degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad
operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che
l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.
Art. 242.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel
provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di
risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i
termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le
misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di
insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo
quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o
sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo
132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni
sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di
assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle
attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami
esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il
medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle
imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione
ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone
inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca
limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240,
commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei
liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato
ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP
alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 243.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno
Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha
sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel
territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui
all'articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo
ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o
nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo
stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da
essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo
provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e
della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è
disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello
Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della
condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di
assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno
imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia
dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari
all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel
territorio della Repubblica.
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione
ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della
Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al
comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina
dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.
Art. 244.
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è
disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2,
3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle
imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è
disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii
come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di
riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica,
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla
medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di
riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato
nei confronti della sede secondaria.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245.
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre,
con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti
i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste
siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari
o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP
sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano
richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi
amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia
ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte
salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale,
qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri,
anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura
di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e
producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può
autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente
individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse
dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge
fallimentare.
Art. 246.
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di
sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato
nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati
per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei
risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato
di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti.
La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di
onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Art. 247.
Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura
dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera
sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che
ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza
competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il
nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I
provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri
sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità,
nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari
depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248.
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su
richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,
l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma,
della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata
dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali
dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in
camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato
d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo
comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e
non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far
fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti
indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249.
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta
nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione nè,
per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di
esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura
derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo
dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti
previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e
dall'articolo 66 della legge fallimentare.
Art. 250.
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa,
esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di
accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro
funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni
previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila
sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica
l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge
accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti
di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può
stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la
preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della
liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle
prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla
situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP
fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano
richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa
rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano
periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, con
regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori
sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed
il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione e l'attuario
revisore, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente
che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo
234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle
operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle
attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli
atti.
Art. 251.
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di
sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252.
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun
creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o
trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti
dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione,
informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili,
o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo
risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la
cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante
inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso
la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il
domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica,
comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità
indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere
nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione
al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al
comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro
reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi
termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni,
hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione
nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i
documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio,
i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari
copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura
del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori
segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre
i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi
e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di
prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle
pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno
residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse
le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di
privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo
averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo
ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi
dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai
quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1,
comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il
riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione
nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa
esecutivo.
Art. 253.
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per
iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e
individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio
o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del
credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato
rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei
crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di
presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle
opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i
creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il
credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli
effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i
contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi
dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e
recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a
chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma
5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252,
comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei
formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o
ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge
fallimentare.
Art. 255.
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.
Art. 256.
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti
i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso
dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo
252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di
far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100
della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo
che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto
dell'articolo 260, comma 5.
Art. 257.
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve
le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli
atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono
nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con
regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda,
rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La
cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del
deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole
passività risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per
singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei
contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate
risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel
Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del
termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di
assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a
pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
dell'ISVAP.
Art. 258.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni,
che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti
nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed
il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I
commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati
nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei
crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla
data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è
inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a
darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al
provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo
stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in
proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve
matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio
non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli
di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla
lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano,
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al
provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in
proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.
Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di
cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni
previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento
delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge
fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni
specie ancorchè assistite da privilegio o ipoteca.
Art. 259.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica
l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore
o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Art. 260.
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della
legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i
rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria
e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a
favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le
passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori
o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo
stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a
favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi
nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire
idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste
dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il
deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256,
concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Art. 261.
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il
piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato
di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino.
L'ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto
dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi
stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta
salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione
delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al
deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali
previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7
dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari
sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto
della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Art. 262.
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con
il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo
152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP può stabilire altre forme di
pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai
commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di
consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso
dall'ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle
altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai
commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo
254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di
assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del
Ministro delle attività produttive, la CONSAP.
Art. 263.
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono
all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP
in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con
istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perchè
sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli
adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali
previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e
liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
Art. 264.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha
insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta
è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma
3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in
uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della
Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art. 265.
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la
liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di
riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP procede alla
nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o
di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione.
In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al
deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza
ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma,
della legge fallimentare.
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266.
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un
illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove
il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facoltà
di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni
sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è
trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'ISVAP. A tal fine
l'ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di
salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in
via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime
non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie
italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di
assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267.
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili,
strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge
italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto
all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della
Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su
un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei
quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di
un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti
finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in
un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si
applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel
territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile
ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti
finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 268.
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali
di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità
di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano
nel territorio della Repubblica.
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e
opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma
1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità,
annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 269.
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel
territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto
preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato
dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva
di proprietà, allorchè il bene si trovi, al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto
di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei
provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non
impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o
adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale
momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità,
di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 270.
Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di
assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di
assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di
nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 271.
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Art. 272.
Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Art. 273.
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274.
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel
quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento
di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel
territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono
tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme
all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o
mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello
stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una
traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine
dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o,
all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento
dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di
liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai
rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori
esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il
diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di
assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o
funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di
origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro
funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in
particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e
alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo
all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati
dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione,
nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono
chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti
dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di
apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari,
nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo
assicurativo
Art. 275.
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di
coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite
dall'ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura
del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta
amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga
procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri,
nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di
emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia
prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata
per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli
indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in
carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un
indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione
dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati,
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
Art. 276.
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione
delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese
una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione,
corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte
altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione
è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può
prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito
della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della
legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma
dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati
posti in essere nei tre anni anteriori.
Art. 277.
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i
presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione
straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e
dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al
tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti
all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone
notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà
essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è
indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
Art. 278.
Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta
ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere
richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina
la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e
quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo
276, comma 5.
Art. 279.
Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul
gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad
essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione
straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali
essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Art. 280.
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono
essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto
con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra
società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al
comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a
conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può
prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione,
dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.
Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle
procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina
di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso
stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando
in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte
in altre procedure nel gruppo.
Art. 281.
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del
gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la
capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle
società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio
con sede a Roma.
Art. 282.
Gruppi e società non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283.
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP,
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i
danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare
sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per
i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1,
lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a
coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per
i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti
dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni
sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture
ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei
limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i
veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i
crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai
sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa
di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284.
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire
i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi
immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia
operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283,
comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi
di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di
cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza
di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento
dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel
limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art. 286.
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1,
lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP
secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri
verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata
nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto
delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni,
stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada,
soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta
dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle
convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di
liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.
Art. 287.
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d),
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo
dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata
ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi
prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento
dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in
cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera
a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda
qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del
responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente
nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di
appello.
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve
essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di
assicurazione.
Art. 288.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Art. 289.
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui
giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato
pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il
risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del
giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e
dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di
liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di
risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa
designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute
dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290.
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel
caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che
non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione
coatta.
Art. 291.
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle
persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del
codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare
il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei
confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292.
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno
nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata
che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa
posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a
favore dei medesimi.
Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione
coatta
Art. 293.
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione
coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel
decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286,
comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza
dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è
stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al
commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione
dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285,
comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a
riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione
coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi
di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294.
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la
domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata
precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della
procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli
altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di
garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime
della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del
giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 296.
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può
avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con
apposita convenzione.
Art. 297.
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi
diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose
o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati
dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro
e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro,
identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano
interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui
Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta
verde.
Art. 298.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi
diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di
risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione
dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta
motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi
dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato
il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario
per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso
gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano
una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta
direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla
presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore
degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano
un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il
responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto
alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il
sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo
mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il
risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o
rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria
richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal
Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in
cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone
fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di
assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla
richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta
sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta
all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto
una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due
mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha
causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il
sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro
Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di
risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e
la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello
Stato ove è avvenuto il sinistro.
Art. 299.
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei
confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di
assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a
titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e
indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità
stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di
indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di
residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti
in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla
circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della
Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli
aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi
diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del
responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello
Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il
danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di
indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di
risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed
indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova
dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di
contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo
di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione
italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi
diritto.
Art. 300.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di
indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa
immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il
sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato,
nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se
diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro,
nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato
ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è
tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la
quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove
è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il
rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a
titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite
dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e
i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di
assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel
caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel
caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di
indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento
risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali
aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300,
comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli
aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente
nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare
l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non
identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato
l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso
prevista dall'articolo 292.
Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
Art. 302.
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP,
risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi
è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto
dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta
o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni
alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente
superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare
sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente
capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla
persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo
di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei
minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività
venatoria.
Art. 303.
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza
di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento
dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel
limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304.
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1,
lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno
per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia
per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i
crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
Abusivismo
Art. 305.
Attività abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di
autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa
da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa
in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro
centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o
riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o
riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di
intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione
al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del
codice penale.
Art. 306.
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque
ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il
diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività
assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa,
che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che
possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la reclusione
fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda
l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307.
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP può avvalersi della
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo
con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.
Art. 308.
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico,
delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione,
compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è
vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati
all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi
comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione,
intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di
assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione,
produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa,
riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli
iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui
all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di
controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le
locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309.
Attività oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati
terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22,
28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53
e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310.
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e
6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62,
63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1,
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311.
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle
relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e
3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione
la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
Art. 312.
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative
norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della
comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1,
o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda
un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216,
comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila.
L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro
cinquemila.
Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313.
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art. 314.
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132,
comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a
singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Art. 315.
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di
attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che
siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile
ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è
punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad
euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento
ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro
duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro
cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la
formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il
pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli
148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da
euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la
sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o
per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e
contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi
previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è
punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del
trenta per cento.
Art. 316.
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2,
154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro
cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art. 317.
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o
delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di
assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro
quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
Art. 318.
Pubblicità di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182,
commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci
pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi
dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319.
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative
norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi
di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2,
comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi
degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320.
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Capo V
Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
Art. 321.
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi
1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle
società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che
sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori
adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al
registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 322.
Doveri della società di revisione
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti
delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi
1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 323.
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le
comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito
della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP
può disporre la revoca dell'incarico.
Capo VI
Intermediari di assicurazione
Art. 324.
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117,
comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3,
183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli
intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se
commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti
minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
Art. 325.
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle
persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono
applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della
violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata
commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e
per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al
collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e
l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui
l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state
affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326.
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall'ISVAP fino a
novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti
ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza
che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine
di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende
la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il
procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi
sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella
misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo
della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in
cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma
2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione
dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è
composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un
docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un
dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il
mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. È stabilita
con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione
consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione
consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo
funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la
Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la
violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività
produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle
conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione
della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della
Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la
sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato
dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che
applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo
regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze
dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino
dell'ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell'ISVAP,
tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire
modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione.
Art. 327.
Pluralità di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del
presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità
di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione
dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla
contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1,
primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non
superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga
di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne
comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di
contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti
attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facoltà di estinguere le
violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma
2, nei casi in cui ciò sia consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti,
ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di
contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per
presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa
l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La
procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2,
l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare
la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure
correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle
misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella
comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa
pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima
disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila
e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP
non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in
sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche
effettuate dall'ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli
eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso
l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una
relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di
determinazione della sanzione sostitutiva.
Art. 328.
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4,
309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione
con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il
pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima
della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione
consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una
sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini
di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie
previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono
versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle
vittime della strada.
Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329.
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori
diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio
della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino
le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in
base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con
una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di
particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e
determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera
raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha
incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330.
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche
iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri
soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o
nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione
comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità
o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331.
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di
centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e
trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo
avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un
magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa,
questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il
mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di
garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del
numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire
condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti
disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla
procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento
e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è
posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero
decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed
esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di
garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere
l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la
violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di
determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di
garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la
sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati
nel Bollettino dell'ISVAP.
Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 332.
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5
e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data
antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile
della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del
bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di
integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2003.
Art. 333.
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività
patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo
224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della
Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.
Art. 334.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un
contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti
che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti
dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle
quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del
contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la
riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e successive modificazioni.
Capo II
Contributi di vigilanza
Art. 335.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo
di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura
prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto
dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della
Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14,
comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4,
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo
di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due
per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP
mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio
precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è
commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse
le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il
decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni
anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale
residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui
all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
Art. 336.
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al
pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza
sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di:
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone
fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro
cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari
iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento
è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di
cui al comma 2.
Art. 337.
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui
periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti
al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai
fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con
i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato
pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 338.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente
codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte
di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi
dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo
93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II
dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995,
n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente
codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del
predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla
data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella
sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo
80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle
imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo
81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla
base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane
stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice
operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime
di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
Art. 339.
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare
i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto nazionale
delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche
limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche
calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali
effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti
delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la
disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340.
Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i
rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota
degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal
regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione,
redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità
della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in
seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno
della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo
transitorio.
Art. 341.
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in
liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata
in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla
legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2,
261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per
agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti
dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 342.
Partecipazioni già autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343.
Intermediari già iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella
corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa
dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di
responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo
quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione
o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine,
rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore
del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la
richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un
provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto
all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di
stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110,
comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e
della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per
l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o
dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per
l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo
109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione
essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla
data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le
modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del
registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per
l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente
svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28
novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli
obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza
integrativa.
Art. 344.
Periti di assicurazione già iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 345.
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al
presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge
dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed
i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di
singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in
un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con
regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle
attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto
previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli
istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora
le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non
superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di
capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della
legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n.
1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi
convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata
dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito
dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle
disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le
attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente
soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che
non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono
impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite
complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono
sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le
medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti,
ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e
XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle
disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Art. 346.
Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a
clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice
intermediario, di un aiuto;
b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede
nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un
veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa
risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi
propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare
la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di
soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale
sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in
cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che
effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad
altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che
fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo
nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento
di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da
un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo
assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere
fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio,
anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative
all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza,
allorchè l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un
ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi
non superi duecentomila euro.
Art. 347.
Potestà legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal
presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e
all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo
riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi
secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie,
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di
assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti
nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare
riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e
all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di
trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza,
un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le
norme dettate dai commi 3 e 4.
Art. 348.
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei
rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni
connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla
data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e
danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione
distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di
rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se
mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna
gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano
evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità
richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di
ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa
autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi
costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla
data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento
o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad
esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad
esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di
stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che
successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di
osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in
corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 349.
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni
non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle
di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione
una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa
dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV
del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1
possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della
Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con
sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo è iscritta all'albo di
cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Art. 350.
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei
periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice
amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti
assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351.
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa
dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di
politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza
previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del
Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la
vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione
sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al
controllo della Corte dei conti.».
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n.
576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25» sono
sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di
vigilanza».
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, le parole; «all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle
assicurazioni private».
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole:
«del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di
cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo
67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli
335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le
parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle
finanze».
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito
il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le
indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi
contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle
corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio
adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle
assicurazioni private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati»
ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private».
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è
sostituito dal seguente: «5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di
investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore
corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore
di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della
liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività,
nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare
le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la
tipologia dell'investimento.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente
decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36 del codice
delle assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista
all'articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2,
comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle
assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle
assicurazioni private».
Art. 352.
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali
le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135 del
codice delle assicurazioni private».
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui
all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle
assicurazioni private».
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del
codice delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni
attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni
private».
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice
delle assicurazioni private».
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice
delle assicurazioni private».
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private,
incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono
sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I,
II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Art. 353.
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle
assicurazioni private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il
seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a
motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono
soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento.
Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano
assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di
assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da
atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che
dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori
previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti
corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli
inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli
affari e dalle formalità della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita
la voce: «assicurazioni assistenza» ed è prevista un'aliquota pari al dieci per
cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il
seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di
subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta
nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore
subentrante.».
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che
operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare
nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare
un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi
relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la
nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica
di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le
funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati
distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle
generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e
di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del
premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico
con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i
contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta
data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese
precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta
applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde
l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli
articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione
comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore
delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al
pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del
premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed
alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a
recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è
stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio
rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».
Capo V
Abrogazioni
Art. 354.
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio
2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25
della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4,
5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53,
54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano
inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il
rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre
norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e
dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura
sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III,
IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti
provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4
giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003,
adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come
modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla
legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le
disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun
titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a
carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice
restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 355.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate
entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli