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Legislazione

 n. 10/2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2006 (in G.U. n. 233 del 6 ottobre 2006) - Differimento del termine per l'utilizzo delle modalità di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'art. 37, comma 49, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con il quale è stato stabilito che, a partire dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali ivi previsti mediante modalità di pagamento telematiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le contingenti difficoltà di natura tecnico-operativa evidenziate dagli ordini professionali tenuti ad eseguire i dovuti versamenti nella prescritta modalità telematica;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto termine per consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, che hanno strutture non immediatamente adeguabili, di fruire di un più congruo periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche tecnico-operative;

Ritenuto, infine, che le difficoltà di adeguamento tecnico-operative evidenziate dagli ordini professionali non hanno interessato società ed enti commerciali, in quanto dotati di idonee strutture tecniche;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale fissato al 1° ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in via telematica, è differito al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il Presidente: Prodi


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