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Legislazione

 n. 6/2005

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 20 maggio 2005 (in G.U. n. 128 del 4 giugno 2005) - Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2001, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

Considerata l'opportunità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonchè la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;

Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;

Considerata l'opportunità di aggiornare in base al tasso reale di inflazione i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono desunti dai dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 2001;

Sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2.

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro dell'interno Pisanu

Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco

horizontal rule

                                                            Tabella A

=====================================================================
                      Comuni:                       |
=====================================================================
  a) comuni con meno di 500 abitanti           |     euro 2.060
  b) comuni da 550 a 999 abitanti              |     euro 2.640
  c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti          |     euro 3.450
  d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti          |     euro 5.010
  e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti          |     euro 5.900
  f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti          |     euro 6.490
  g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti        |     euro 8.240
  h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti        |     euro 10.020
  i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti        |     euro 11.770
  l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti      |     euro 13.560
  m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti      |     euro 15.310
  n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre       |     euro 17.680
Province:                                           |
  a) province sino a 400.00 abitanti           |     euro 15.310
  b) province con oltre 400.00 abitanti        |     euro 17.680

      
                                                            Tabella B

              SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

=====================================================================
                      Comuni:                       |
=====================================================================
  a) comuni con meno di 500 abitanti           |      euro 1.127
  b) comuni da 500 a 999 abitanti              |      euro   853
  c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti          |      euro   729
  d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti          |      euro   693
  e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti          |      euro   664
  f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti          |      euro   663
  g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti        |      euro   692
  h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti        |      euro   724
  i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti        |      euro   851
  l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti      |      euro   979
  m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti      |      euro 1.271
  n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre       |      euro 1.347
Province:                                           |
  a) province sino a 400.00 abitanti           |      euro   156
  b) province con oltre 400.00 abitanti        |      euro   103

      
                                                            Tabella C

          SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE COMUNI

=====================================================================
                      Comuni:                       |
=====================================================================
  a) comuni con meno di 500 abitanti           |      euro 1.788
  b) comuni da 500 a 999 abitanti              |      euro   941
  c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti          |      euro   682
  d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti          |      euro   493
  e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti          |      euro   456
  f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti          |      euro   336
  g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti        |      euro   298
  h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti        |      euro   297
  i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti        |      euro   309
  l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti      |      euro   399
  m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti      |      euro   528
  n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre       |      euro 1.368
Province:                                           |
  a) province sino a 400.00 abitanti           |      euro    86
  b) province con oltre 400.00 abitanti        |      euro    64


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