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Legislazione

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 (in G.U. n. 235 del 9-10-2001) - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa  all'accordo  quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
  Vista  la  legge  29 dicembre  2000,  n.  422,  ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
  Acquisiti  i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               
Art. 1.
 Apposizione del termine
1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
contratto  di  lavoro  subordinato  a  fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
  2.  L'apposizione  del  termine e' priva di effetto se non risulta,
direttamente  o  indirettamente,  da  atto  scritto  nel  quale  sono
specificate le ragioni di cui al comma l.
  3.  Copia  dell'atto  scritto  deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
  4.  La  scrittura  non  e' tuttavia necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni.

      
                  Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione stabilisce, tra l'altro,
          che  l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  decreti  aventi  valore  di  legge e
          regolamenti.
              -  La direttiva n. 1999/70/CE, e' pubblicata in G.U.C.E
          n. L 175 del 10 luglio 1999.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2000".  L'art.  1,  commi  1  e 3 e' il
          seguente:
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti
          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi
          di cui agli allegati A e B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          ed  al  Senato  della  Repubblica  affinche' su di essi sia
          espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
          il   parere   delle  Commissioni  competenti  per  materia,
          nonche',  nei  casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),
          della  commissione parlamentare per le questioni regionali;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere  delle  commissioni  scada nei trenta giorni che
          precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni".

      
                               Art. 2.
Disciplina   aggiuntiva   per   il   trasporto  aereo  ed  i  servizi
                            aeroportuali
  1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende   di  trasporto  aereo  o  da  aziende  esercenti  i  servizi
aeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi
di  terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un  periodo  massimo  complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre  di  ogni  anno,  e  di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti  e  nella percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico  aziendale  che,  al  1  gennaio  dell'anno  a  cui  le
assunzioni   si  riferiscono,  risulti  complessivamente  adibito  ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'
essere   aumentata   da  parte  delle  aziende  esercenti  i  servizi
aeroportuali,  previa  autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni    sindacali   provinciali   di   categoria   ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di
cui al presente articolo.

      
                               Art. 3.
                            D i v i e t i
  1.  L'apposizione  di  un  termine  alla  durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
    b) salva  diversa  disposizione  degli  accordi sindacali, presso
unita'  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a  tempo  determinato,  salvo  che  tale  contratto  sia concluso per
provvedere  a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso
ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 2,  della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
    c) presso   unita'   produttive  nelle  quali  sia  operante  una
sospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento  di  integrazione  salariale,  che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
    d) da   parte   delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la
valutazione   dei   rischi   ai  sensi  dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

      
                  Note all'art. 3:
              -  La  legge  23 luglio  1991,  n.  223, reca "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia  di  mercato  del lavoro". L'art. 4 della succitata
          legge cosi' recita:
              "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
          1. L'impresa   che   sia   stata   ammessa  al  trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
          di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
          non  essere  in  grado  di garantire il reimpiego a tutti i
          lavoratori  sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a misure
          alternative,   ha  facolta'  di  avviare  le  procedure  di
          mobilita' ai sensi del presente articolo.
              2.  Le  imprese che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per   iscritto   alle  rappresentanze  sindacali  aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
          In  mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
              3.  La  comunicazione  di cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei  motivi  che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto  o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita'; del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali   del   personale   eccedente,   nonche'  del
          personale  abitualmente  impiegato; dei tempi di attuazione
          del   programma   di   mobilita';  delle  eventuali  misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale  della attuazione del programma medesimo del metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle  gia'  previste  dalla  legislazione vigente e dalla
          contrattazione  collettiva.  Alla comunicazione va allegata
          copia  della  ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
          anticipazione  sulla  somma  di cui all'art. 5, comma 4, di
          una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
              4.  Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta  del  versamento  di  cui al comma 3 devono essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
              5.  Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze   sindacali  aziendali  e  delle  rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare  l'eccedenza del personale e le possibilita' di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte,  nell'ambito  della  stessa  impresa, anche mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del  tempo  di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
          riduzione  di  personale,  e'  esaminata la possibilita' di
          ricorrere  a  misure  sociali di accompagnamento intese, in
          particolare,   a   facilitare   la  riqualificazione  e  la
          riconversione  dei  lavoratori licenziati. I rappresentanti
          sindacali  dei  lavoratori  possono farsi assistere, ove lo
          ritengano opportuno, da esperti.
              6.  La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
          della    comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima   da'
          all'Ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
          consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di  un
          ulteriore  esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche
          formulando  proposte  per  la  realizzazione di un accordo.
          Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
          ricevimento  da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione della comunicazione dell'impresa
          prevista al comma 6.
              8.  Qualora  il numero dei lavoratori interessati dalla
          procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
              9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero esaurita la
          procedura  di  cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri  eccedenti,  comunicando  per iscritto a ciascuno di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,   l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo,  del  luogo  di residenza, della qualifica, del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia,  nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'Ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
              10.  Nel  caso  in cui l'impresa rinunci a collocare in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa  procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante  conguaglio  con  i contributi dovuti all'INPS, da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data  di  determinazione del numero dei lavoratori posti in
          mobilita'.
              11.  Gli  accordi  sindacali  stipulati nel corso delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
              12.  Le  comunicazioni  di cui al comma 9 sono prive di
          efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
          trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
          azienda.
              14.  Il  presente  articolo  non trova applicazione nel
          caso  di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a tempo
          determinato.
              15.   Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
          l'accordo  di  cui  al  comma  7  spetta rispettivamente al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
          comunicazioni previste dal comma 4.
              15-bis.  Gli  obblighi di informazione, consultazione e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto   che   le   decisioni  relative  all'apertura  delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo siano assunte dal
          datore  di  lavoro  o  da  un'impresa  che lo controlli. Il
          datore  di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
          a   propria   difesa  la  mancata  trasmissione,  da  parte
          dell'impresa  che lo controlla, delle informazioni relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure.
              16.  Sono  abrogati  gli  articoli  24 e 25 della legge
          12 agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge
          30 marzo  1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'   il   decreto-legge   13 dicembre  1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.".
              -  L'art.  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il
          seguente:
              "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis,  e  all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle
          imprese  che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
          conseguenza  di una riduzione o trasformazione di attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              2.  Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano
          anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
          cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e  10,  e  all'art.  5,  commi  4 e 5, si applica solo alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art.  5,  comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese di cui
          all'art.  16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
          riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
          della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.   6  della  legge  11 maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.".
              -  L'art.  8,  comma  2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, e' il seguente:
              "2.  I  lavoratori  in mobilita' possono essere assunti
          con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
          dalla   legge   19 gennaio   1955,   n.  25,  e  successive
          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a
          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
          comma 4.".
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca   "Attuazione   delle   direttive  n.  89/391/CEE,  n.
          89/654/CEE,  n.  89/655/ CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE,
          n. 90/270/CEE, n. 90/394/ CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE,
          n.  97/42/CE  e  n. 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
          della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori durante il
          lavoro". L'art. 4 cosi' recita:
              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi particolari.
              2.  All'esito  della  valutazione di cui al comma 1, il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
                a) una  relazione sulla valutazione dei rischi per la
          sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
                b) l'individuazione  delle misure di prevenzione e di
          protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
                c) il  programma  delle misure ritenute opportune per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza.
              3.  Il  documento  e' custodito presso l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva.
              4. Il datore di lavoro:
                a) designa    il   responsabile   del   servizio   di
          prevenzione  e  protezione  interno  o  esterno all'azienda
          secondo le regole di cui all'art. 8;
                b) designa  gli  addetti al servizio di prevenzione e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
                c) nomina,  nei casi previsti dall'art. 16, il medico
          competente.
              5.  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
          la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
                a) designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
          soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza;
                b) aggiorna  le misure di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione;
                c) nell'affidare  i compiti ai lavoratori tiene conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
                d) fornisce   ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
                e) prende  le misure appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
                f) richiede   l'osservanza   da   parte  dei  singoli
          lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
          aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione;
                g) richiede   l'osservanza   da   parte   del  medico
          competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto,
          informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
          all'attivita' produttiva;
                h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
          di  rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
          i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
          inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
          pericolosa;
                i) informa  il  piu'  presto  possibile  i lavoratori
          esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
          il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
                l)  si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
          dal   richiedere   ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro
          attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un
          pericolo grave e immediato;
                m) permette  ai lavoratori di verificare, mediante il
          rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle
          informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e);
                n) prende  appropriati  provvedimenti per evitare che
          le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
                o) tiene   un   registro   nel  quale  sono  annotati
          cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
          un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro
          sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
          professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze
          dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
          del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della
          previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
          permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547,  e successive
          modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a
          disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
          di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformita' ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
                p) consulta  il  rappresentante  per la sicurezza nei
          casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
                q) adotta   le   misure   necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
          nonche'  per  il  caso  di pericolo grave e immediato. Tali
          misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attivita',
          alle    dimensioni    dell'azienda,    ovvero   dell'unita'
          produttiva, e al numero delle persone presenti.
              6.  Il  datore di lavoro effettua la valutazione di cui
          al  comma  1  ed  elabora il documento di cui al comma 2 in
          collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
          prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei
          casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
              7.  La  valutazione di cui al comma 1 e il documento di
          cui  al  comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
          del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori.
              8.  Il  datore  di  lavoro custodisce, presso l'azienda
          ovvero  l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria e di
          rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
          con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna
          copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
          rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa
          richiesta.
              9.  Per  le  piccole  e  medie  aziende, con uno o piu'
          decreti  da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei
          Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione  degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
          in  relazione  alla  natura  dei  rischi  e alle dimensioni
          dell'azienda,  sono  definite  procedure standardizzate per
          gli  adempimenti  documentali  di cui al presente articolo.
          Tali   disposizioni   non   si   applicano  alle  attivita'
          industriali  di  cui  all'art. 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive
          modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
          ai  sensi  degli  articoli  4  e 6 del decreto stesso, alle
          centrali   termoelettriche,   agli  impianti  e  laboratori
          nucleari,   alle  aziende  estrattive  ed  altre  attivita'
          minerarie,  alle aziende per la fabbricazione e il deposito
          separato   di   esplosivi,  polveri  e  munizioni,  e  alle
          strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
              10.  Per  le  medesime aziende di cui al comma 9, primo
          periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
          della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
          consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
                a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
          nei  quali  e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
          di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unita'
          produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
          quello indicato nell'allegato I;
                b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli  ambienti  di  lavoro da parte del medico competente,
          ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio.
              11.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
          [1]  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende
          familiari,  nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
          addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
          3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
          l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e
          l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati.
          L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
          per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
          di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
          aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a
          particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
          specifici  settori  produttivi  con  uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
          forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva
          competenza.
              12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
          di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal
          presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
          intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico.".

      
                               Art. 4.
                      Disciplina della proroga
  1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto  sia  inferiore  a  tre  anni. In questi casi la proroga e'
ammessa  una  sola  volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive  e  si  riferisca  alla  stessa attivita' lavorativa per la
quale  il  contratto  e'  stato  stipulato  a  tempo determinato. Con
esclusivo  riferimento  a  tale  ipotesi  la  durata  complessiva del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
  2.  L'onere  della  prova  relativa  all'obiettiva  esistenza delle
ragioni  che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a
carico del datore di lavoro.

      
                               Art. 5.
      Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
  1.  Se  il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente   fissato   o   successivamente   prorogato   ai   sensi
dell'articolo 4,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere al
lavoratore  una  maggiorazione  della retribuzione per ogni giorno di
continuazione  del  rapporto  pari  al venti per cento fino al decimo
giorno   successivo,   al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
ulteriore.
  2.  Se  il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in
caso  di  contratto  di  durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
  3.  Qualora  il  lavoratore  venga  riassunto  a  termine, ai sensi
dell'articolo 1,  entro  un  periodo  di  dieci  giorni dalla data di
scadenza  di  un  contratto  di  durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni  dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
  4.  Quando  si  tratta  di  due  assunzioni  successive  a termine,
intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza alcuna soluzione di
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.

      
                               Art. 6.
                  Principio di non discriminazione
  1.  Al  prestatore  di  lavoro  con  contratto  a tempo determinato
spettano   le  ferie  e  la  gratifica  natalizia  o  la  tredicesima
mensilita',  il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in   atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato  comparabili,  intendendosi  per tali quelli inquadrati
nello   stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di  classificazione
stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in  proporzione al
periodo   lavorativo  prestato  sempre  che  non  sia  obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.

      
                               Art. 7.
                             Formazione
  1.  Il  lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'
ricevere  una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche
delle  mansioni  oggetto  del  contratto, al fine di prevenire rischi
specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  dai
sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi  possono prevedere
modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo   determinato  ad  opportunita'  di  formazione  adeguata,  per
aumentarne  la  qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne
la mobilita' occupazionale.

      
                               Art. 8.
                         Criteri di computo
  1.  Ai  fini  di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300,  i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili
ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

      
                  Nota all'art. 8:
              -  La  legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento". L'art. 35 della succitata
          legge cosi' recita:
              "Art.  35  (Disposizioni  finali e penali). - 1. Per le
          imprese  industriali  e  commerciali,  le  disposizioni del
          titolo  III,  ad  eccezione  del  primo comma dell'art. 27,
          della   presente   legge  si  applicano  a  ciascuna  sede,
          stabilimento,  filiale,  ufficio  o  reparto  autonomo  che
          occupa  piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
          si  applicano  alle  imprese  agricole che occupano piu' di
          cinque dipendenti.
              2. Le  norme  suddette  si  applicano,  altresi',  alle
          imprese  industriali  e  commerciali  che nell'ambito dello
          stesso  comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle
          imprese  agricole  che  nel  medesimo  ambito  territoriale
          occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita'
          produttiva,  singolarmente  considerata, non raggiunge tali
          limiti.
              3. Ferme  restando  le norme di cui agli articoli 1, 8,
          9,  14,  15,  16  e  17,  i  contratti collettivi di lavoro
          provvedono  ad  applicare  i  principi di cui alla presente
          legge   alle   imprese  di  navigazione  per  il  personale
          navigante.".

      
                               Art. 9.
                            Informazioni
  1.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  dai
sindacati   comparativamente   piu'  rappresentativi  definiscono  le
modalita'  per  le  informazioni  da  rendere  ai  lavoratori a tempo
determinato  circa  i  posti  vacanti  che  si rendessero disponibili
nell'impresa,  in  modo  da  garantire loro le stesse possibilita' di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
  2.  I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono
modalita'   e   contenuti   delle   informazioni   da   rendere  alle
rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato
nelle aziende.

      
                              Art. 10.
                 Esclusioni e discipline specifiche
  1.  Sono  esclusi  dal  campo  di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
    a)  i  contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni;
    b) i contratti di formazione e lavoro;
    c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali
legate  a  fenomeni  di  formazione  attraverso  il  lavoro  che, pur
caratterizzate  dall'apposizione  di  un  termine,  non costituiscono
rapporti di lavoro.
  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti  di  lavoro  tra  i  datori di lavoro dell'agricoltura e gli
operai  a  tempo  determinato  cosi'  come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  3.  Nei  settori  del  turismo  e  dei pubblici esercizi e' ammessa
l'assunzione  diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di speciali
servizi  di  durata  non  superiore  a  tre  giorni,  determinata dai
contratti  collettivi  stipulati  con  i sindacati locali o nazionali
aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro  per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
  4.  E'  consentita  la  stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato,  purche'  di  durata  non superiore a cinque anni, con i
dirigenti,  i  quali  possono  comunque recedere da essi trascorso un
triennio  e  osservata  la disposizione dell'articolo 2118 del codice
civile.  Tali  rapporti  sono  esclusi  dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni
di cui agli articoli 6 e 8.
  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano
il   commercio  di  esportazione,  importazione  ed  all'ingresso  di
prodotti ortofrutticoli.
  6.  Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2,
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  all'articolo 10 della legge
8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  7.  La  individuazione,  anche  in  misura  non uniforme, di limiti
quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del contratto a tempo
determinato  stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata
ai  contratti  collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente  piu'  rappresentativi.  Sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
    a)  nella  fase  di  avvio  di  nuove attivita' per i periodi che
saranno  definiti  dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in  misura  non  uniforme  con  riferimento  ad  aree geografiche e/o
comparti merceologici;
    b) per  ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi
comprese  le  attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
    c) per    l'intensificazione    dell'attivita'    lavorativa   in
determinati periodo dell'anno;
    d) per    specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici  o  televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i
contratti  a  tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo
di  tirocinio  o  di  stage,  allo scopo di facilitare l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'
superiore  ai  cinquantacinque  anni,  o conclusi quando l'assunzione
abbia  luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o
predeterminati   nel   tempo   aventi   carattere   straordinario   o
occasionale.
  8.  Sono  esenti  da  limitazioni  quantitative i contratti a tempo
determinato  non  rientranti  nelle  tipologie  di cui al comma 7, di
durata  non  superiore  ai sette mesi, compresa la eventuale proroga,
ovvero   non   superiore   alla   maggiore   durata   definita  dalla
contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'
occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al
precedente  periodo  non si applica a singoli contratti stipulati per
le  durate  suddette  per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che
siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto
a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei
mesi.
  9.   E'  affidata  ai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
stipulati  dai  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi, la
individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la
stessa  azienda  e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei   lavoratori   che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  con
contratto   a   tempo   determinato  per  le  ipotesi  gia'  previste
dall'articolo 23,  comma 2,  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56. I
lavoratori  assunti  in  base  al  suddetto diritto di precedenza non
concorrono  a  determinare  la  base  di computo per il calcolo della
percentuale  di  riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
  10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'
esercitarlo  a  condizione  che  manifesti  in  tal  senso la propria
volonta'  al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso.

      
                  Note all'art. 10:
              -  La  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e  successive
          modificazioni,   reca:  "Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione".
              -  Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, reca:
          "Attuazione  dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge
          23 ottobre  1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei
          sistemi  di  accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e
          dei relativi contributi". L'art. 12, comma 2, del succitato
          decreto legislativo cosi' recita:
              "2.  Ai  fini  della  distinzione  di cui al comma 1 le
          locuzioni  di salariato fisso a contratto annuo e categorie
          similari  contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed
          atti  amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a
          tempo   indeterminato,   ferma   restando  per  ogni  altra
          locuzione   l'equivalenza  a  quella  di  operaio  a  tempo
          determinato.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile:
              "Art.    2118    (Recesso   dal   contratto   a   tempo
          indeterminato).  - 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere
          dal  contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato, dando il
          preavviso  nel  termine  e  nei modi stabiliti [dalle norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'.
              In  mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione   che  sarebbe  spettata  per  il  periodo  di
          preavviso.
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.
              -  Per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991, n. 223,
          si veda alla nota dell'art. 3.
              - La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per
          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle citta'.". L'art. 10 della succitata legge
          recita:
              "Art.  10 (Sostituzione di lavoratori in astensione). -
          1.  L'assunzione  di  lavoratori  a  tempo  determinato  in
          sostituzione  di  lavoratori  in  astensione obbligatoria o
          facoltativa  dal  lavoro  ai  sensi della legge 30 dicembre
          1971,  n.  1204, come modificata dalla presente legge, puo'
          avvenire  anche  con  anticipo  fino ad un mese rispetto al
          periodo  di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori
          previsti dalla contrattazione collettiva.
              2.  Nelle  aziende  con meno di venti dipendenti, per i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          lavoratori   con   contratto   a   tempo   determinato   in
          sostituzione  di  lavoratori  in  astensione ai sensi degli
          articoli  4,  5  e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
          come  modificati  dalla  presente  legge,  e'  concesso uno
          sgravio  contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del
          presente  comma  trovano applicazione fino al compimento di
          un  anno  di  eta'  del  figlio  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del
          minore adottato o in affidamento.".
              -   La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2001)". L'art.
          75 della succitata legge recita:
              "Art.  75  (Incentivi  all'occupazione  dei  lavoratori
          anziani).  - 1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori
          anziani,  a  decorrere  dal  1  aprile  2001, ai lavoratori
          dipendenti  del  settore  privato  che  abbiano  maturato i
          requisiti  minimi di cui alla tabella B allegata alla legge
          8 agosto  1995,  n. 335, come modificata ai sensi dell'art.
          59,  commi  6  e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di
          anzianita',   e'   attribuita  la  facolta'  di  rinunciare
          all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti   dei   lavoratori   dipendenti   e  alle  forme
          sostitutive  della  medesima. In conseguenza dell'esercizio
          della  predetta  facolta'  e  per il periodo considerato ai
          commi  2  e  3,  viene  meno  ogni  obbligo  di  versamento
          contributivo  da  parte  del  datore di lavoro a tali forme
          assicurative.
              2.  La  facolta'  di  cui  al comma 1 e' esercitabile a
          condizione che:
                a) il    lavoratore    si    impegni,    al   momento
          dell'esercizio   della  facolta'  medesima,  a  posticipare
          l'accesso  al  pensionamento  per  un periodo di almeno due
          anni  rispetto  alla  prima  scadenza  utile prevista dalla
          normativa  vigente  e  successiva  alla data dell'esercizio
          della predetta facolta';
                b) il  lavoratore  e il datore di lavoro stipulino un
          contratto  a tempo determinato di durata pari al periodo di
          cui alla lettera a).
              3.  La  facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu'
          volte.  Dopo  il  primo  periodo, tale facolta' puo' essere
          esercitata  anche  per  periodi inferiori rispetto a quello
          indicato al comma 2, lettera a).
              4.  All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
          a  favore  del lavoratore che abbia perfezionato il diritto
          al  pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1
          risulta  pari  a  quello  che sarebbe spettato alla data di
          inizio   del   periodo  di  cui  al  comma  2,  sulla  base
          dell'anzianita'  contributiva maturata a tale data. Sono in
          ogni   caso   salvi   gli   adeguamenti   del   trattamento
          pensionistico  spettanti  per  effetto  della rivalutazione
          automatica  al  costo  della  vita  durante  il  periodo di
          posticipo di cui ai commi 2 e 3.
              5.   Per   i   lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto
          un'anzianita'  contributiva non inferiore ai 40 anni, prima
          del  raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni
          se  uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per
          cento  della contribuzione versata sul reddito di attivita'
          e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al
          finanziamento  di  attivita' di assistenza agli anziani non
          autosufficienti  e  alle famiglie; il restante 60 per cento
          concorre   all'incremento  dell'ammontare  della  pensione,
          calcolato  secondo  il metodo contributivo, a decorrere dal
          compimento dell'eta' di quiescenza.
              6.  Con  uno  o piu' decreti del Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo,
          con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di
          cui  al  comma  1,  alla  verifica  della sussistenza delle
          condizioni  di  cui  al comma 2 e alla reiterabilita' della
          facolta' medesima di cui al comma 3.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
          1963, n. 1525, recita: "Elenco che determina le attivita' a
          carattere  stagionale  di  cui  all'art.  1, comma secondo,
          lettera  a),  della  legge  18 aprile  1962,  n. 230, sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
          1963,  n.  1525,  e successive modificazioni, reca: "Elenco
          che  determina  le  attivita' a carattere stagionale di cui
          all'art.   1,   comma  secondo,  lettera  a),  della  legge
          l8 aprile  1962,  n. 230, sulla disciplina del contratto di
          lavoro a tempo determinato".
              -  La  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  reca: "Norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro". L'art. 23,
          comma 2, della succitata legge cosi' recita:
              "2.   I   lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'
          lavorativa  con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
          previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983,
          n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
          1983,  n.  79,  hanno diritto di precedenza nell'assunzione
          presso  la  stessa  azienda,  con  la medesima qualifica, a
          condizione  che  manifestino la volonta' di esercitare tale
          diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro.".
              -  La  legge  23 luglio  1991,  n. 223, reca: "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia  di  mercato del lavoro". L'art. 25, comma 1, della
          succitata legge cosi' recita:
              "1. A  decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro
          privati,  che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264,
          e  successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad
          assumere  i  lavoratori  facendone  richiesta ai competenti
          organi  di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i
          lavoratori  mediante  richiesta  nominativa. Tali datori di
          lavoro   sono   tenuti,   quando  occupino  piu'  di  dieci
          dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di
          quelle    di   cui   alla   disciplina   del   collocamento
          obbligatorio,  a  riservare  il  dodici  per  cento di tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al  comma  5,  anche  quando  siano assunzioni a termine ai
          sensi  dell'art.  17  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.".

      
                              Art. 11.
                Abrogazioni e disciplina transitoria
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono  abrogate  la  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e  successive
modificazioni,  l'articolo 8-bis  della  legge  25 marzo 1983, n. 79,
l'articolo 23  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni  di  legge  che  sono  comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
  2.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni  di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali  di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge  n.  56  del  1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve
diverse  intese,  la  loro  efficacia  fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3.  I  contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente,   continuano  a  dispiegare  i  loro  effetti  fino  alla
scadenza.
  4.  Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non
si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.

      
                  Note all'art. 11:
              -  La legge l8 aprile 1962, n. 230, recava: "Disciplina
          del contratto di lavoro a tempo determinato.".
              -  La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: "Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29 gennaio
          1983,  n.  17, recante misure per il contenimento del costo
          del lavoro e per favorire l'occupazione".
              -  La  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  reca: "Norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro". L'art. 23,
          concerneva:   "Disposizioni   in  materia  di  contratto  a
          termine".
              -  Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi'
          recita:  "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
          operano  nel  settore  musicale  in  fondazioni  di diritto
          privato".   Gli  articoli  4  e  5  del  succitato  decreto
          legislativo cosi' recitano:
              "Art.  4  (Personalita'  giuridica  delle  fondazioni e
          norme  applicabili).  -  1. Le fondazioni di cui all'art. 1
          hanno  personalita'  giuridica  di  diritto  privato e sono
          disciplinate,  per  quanto  non  espressamente previsto dal
          presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di
          attuazione del medesimo.".
              "Art.  5  (Deliberazione  di  trasformazione).  - 1. La
          deliberazione   di   trasformazione   deve  essere  assunta
          dall'organo  dell'ente  competente  in  materia statutaria,
          nella  forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Per
          gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine
          decorre  dall'adozione  del  decreto  previsto dall'art. 2,
          comma 2.
              2.  Alla  seduta  devono prendere parte i componenti in
          carica  eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e
          dal  comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella
          terza  seduta  consecutiva nella quale l'argomento e' posto
          all'ordine del giorno.
              3.   La   fondazione  conseguente  alla  trasformazione
          dell'Accademia   nazionale  di  Santa  Cecilia  assorbe  la
          "Fondazione   gestione   autonoma  dei  concerti  di  Santa
          Cecilia",  assumendo  la  titolarita'  di  tutti i rapporti
          attivi e passivi di tale ultima fondazione.".

      
                              Art. 12.
                           S a n z i o n i
  1.    Nei   casi   di   inosservanza   degli   obblighi   derivanti
dall'articolo 6,  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con la sanzione
amministrativa  da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a
154,94  euro).  Se  l'inosservanza  si  riferisce  a  piu'  di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari
a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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