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Legislazione

 n. 12/2003 - Riportiamo qui di seguito il testo del disegno di legge S 1281 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", già approvato dal Senato, il cui esame è iniziato alla Camera dei deputati il 2 dicembre 2003. V. anche il testo originario del DDL
approvato dal CdM il 7 marzo 2002*, nonchè tutti i documenti correlati indicati in calce al presente documento.
 

Disegno di legge: S 1281 - Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (testo approvato dal Senato) (3890) con abbinate proposte di legge: Peretti; Perrotta (1160-2574) (N.B.: le modifiche sono state evidenziate in grassetto).

 

Articolo 1

1. All’articolo 1 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabilite dalla legge e salvo che la legge non disponga diversamente.

1ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».

 

 

Articolo 2

1. All’articolo 2, della legge 241/90, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21bis della legge 1034/71, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e, comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

 

 

Articolo 3

1. Dopo l’articolo 3 della legge 241/90, è inserito il seguente:

«Articolo 3bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ».

 

 

Articolo 3bis

All’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 241/90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

 

 

Articolo 4

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 241/90, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».

 

Articolo 5

1. Dopo l'articolo 10 della legge 241/90, è inserito il seguente:
«Articolo 10bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali».

Articolo 6

1. All'articolo 11 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

 

Articolo 7

1. All'articolo 14 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate»;

b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto».

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni».

Articolo 8

1. All'articolo 14-bis della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;

2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3».

 

Articolo 9

1. All'articolo 14ter della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

«01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;

b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;

c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6bis e 9 del presente articolo»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale»;

e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».

 

 

Articolo 10

1. All’articolo 14quater della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la com-pletezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato;

Articolo 11

1. Dopo l’articolo 14quater della legge 241/90, è inserito il seguente:

«Articolo 14quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37bis e seguenti della legge 109/94, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37quater della legge 109/94, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37quinquies della medesima legge».

 

Articolo 12

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 340/00, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.

 

Articolo 13

1. Dopo l'articolo 21 della legge 241/90, è inserito il seguente capo:

«Capo IVbis.

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso

Articolo 21bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuataanche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci.

Articolo 21ter. (Esecutorietà). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

Articolo 21quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Articolo 21quinquies. (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21sexies. (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Articolo 21septies. (Nullità del provvedimento). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21octies. (Annullabilità del provvedimento). - 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 21nonies. (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21octies può essere annullato d'ufficio, sussisten-done le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

 

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