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Legislazione

 

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282  (in G.U. n. 301 del 24-12-2002) - Disposizioni  urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonchè degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

Art. 3.

Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

Art. 4.

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento"; b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale".

Art. 5.

Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonchè delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonchè le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

Art. 6.

Emersione di attività detenute all'estero

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.".

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 7.

Dismissione di beni immobili dello Stato

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

Art. 8.

Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Art. 9.

Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato A

----> Vedere ALLEGATO A a Pag. 8 della G.U. <----

Allegato B

----> Vedere ALLEGATO B a Pag. 9 della G.U. <----


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