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Legislazione

 

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217 (in G.U. n. 134 del 12-6-2001) - Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; v. anche il Testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in G.U. n. 181 del 6-8-2001).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della sanià';

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.".

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero della sanità;

5) Ministero per i beni e le attività culturali.".

Art. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perchè concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".

Art. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).

Art. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".

Art. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.".

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa pre-vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni). - 1. E' istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.".

Art. 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente:

"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Art. 8.

1. l commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell' adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.".

Art. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.".

Art. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della sanità.".

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio ei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

V. in argomento:

L. SPAGNOLETTI, C'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi d'antico: l'art. 13 del d.l. 12 giugno 2001, n. 217 e la "liberalizzazione" dei fuori-ruolo dei magistrati.

L. OLIVERI, Le nuove frontiere dello spoil system.


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