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DISEGNO DI LEGGE approvato dal Consiglio dei Ministri il 15.11.1999 contenente norme in materia di semplificazione
Disegno di legge annuale di semplificazione per il 1999
CAPO I
(Norme in materia di semplificazione)
Articolo 1
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, la delegificazione e la semplificazione, anche per soppressione, dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati negli allegati A e B.
2. Alla delegificazione e semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri è procedure di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è abrogato il secondo periodo del comma 13 dell'articolo2l;
b) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 4, 20, 45, 49, 52, 53, 75, 81, 88, 93, 104, 107, 110.
5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 43 dell'allegato 1 sono eliminate le parole: "in nome e";
b) dopo il numero 7) dell'allegato 3 è aggiunto il seguente: "7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29/93;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29/93, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal citato decreto.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
1. Le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono applicarsi anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati.
2. Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, i soggetti privati hanno diritto di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive loro prodotte secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Articolo 3
(Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e l'Osservatorio per la semplificazione, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, segnalano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi alla attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.
Articolo 4
(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto legislativa 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, nonché di esecuzione di opere interne ai fabbricati provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/98.
Articolo 5
(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.
2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché le procedure di reclamo degli utenti.
3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1 e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte dei responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.
4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per fax, nonché ove possibile, a fornire informazioni a consentire anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravi per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.
CAPO II
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ulteriori norme in materia di conferenza di servizi)
(Norme sulla motivazione dei provvedimenti)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente:
"3. L'obbligo della motivazione è assolto quando la finalità perseguita dall'atto e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione sono chiaramente desumibili dal contesto dell'atto stesso o da altro atto richiamato. In tale ultimo caso, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui il provvedimento si richiama".
(Disposizioni relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento
1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine il seguente comma:
"2.bis- La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui al comma 1, non determina l'illegittimità del provvedimento adottato in esito a detto procedimento se quest'ultimo è stato avviato su istanza del destinatario della comunicazione e non vi sono altri titolari del diritto alla comunicazione medesima. ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali, ovvero se l'amministrazione è vincolata, in presenza di determinate circostanze, ad adottare il provvedimento ed è accertato che i destinatari della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun utile contributo all'istruttoria, neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non preveda di ottenerli, o comunque non li ottenga, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la conferenza di servizi è convocata dal concedente.
6. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-quater, comma 5. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data della convocazione. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle nonne e dei piani urbanistici ed edilizi.".
Articolo 9
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - 1. La conferenza di servizi è convocata, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro trenta giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di atto ambientale (V.I.A.), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di V.I.A.. Ove tale conclusione non intervenga entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giomi. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla V.I.A. si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di V.I.A., la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e qualora tali elementi non sussistano, indica in conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."
Articolo 10
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi due giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i sette giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per. l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione di impatto ambientale non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente. si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
5. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14-quater, nonché degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
7. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o. ai progettisti. chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
8. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta V.I.A., nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Articolo 11
(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate. alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne da comunicazione al Presidente dei Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al Presidente della regione o ai sindaci. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della regione o i sindaci, previa delibera del Consiglio regionale o dei Consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2. Se positiva, la determinazione è assunta previa delibera, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, del Consiglio regionale o dei Consigli comunali.
4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a V.I.A., il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, ove la regione esprima il dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 12
(Abrogazioni e norma di raccordo)
l. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono abrogati i commi da 7 a 14.
2. Sono abrogati i commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. e il secondo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:
"4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dei difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.".
CAPO III
(Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 14
(Commissione interministeriale per gli atti giuridici dei caduti in guerra)
E' soppressa la Commissione per gli atti giuridici dei caduti di guerra, istituita con il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. Il Ministero della difesa provvede, senza oneri di spesa, ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
Articolo 15
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dell'art.7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni dei Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina. organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 16
(Termini)
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n.94.sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4. Il testo unico potrà essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. ".
4. Nell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1997, n. 352, il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. Per la predisposizione degli scherni dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. ".
5. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n,580,e di denunce al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui .all'articolo 9 del decreto dei Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n 381, sono unificati in giorni trenta.
Articolo 17
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)
1. Per la disciplina degli interventi pubblici a: favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione e erogazione.
Articolo 18
(Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, ai sensi dell'art.1, comma. 4, lett. b),della legge 15 marzo 1997, n.59,e successive modificazioni, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia.
Articolo 19
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti :"sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire ventimila".
Articolo 20
(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana)
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli dì inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle area urbane, i fondi finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e di mobilità sono destinati a cofinanziare appositi Piani Urbani della Mobilità (PUM), intesi come: "progetti del sistema di trasporto" comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all’utenza da completarsi non oltre un decennio. per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata,
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 50 percento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi cori popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d’intesa con i comuni interessati, le regioni nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.
3. Una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche non possono fare parte delle aggregazioni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza. Unificata, sono definiti il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale e di controllo dei risultati. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni legislative nelle materie di cui al comma 1.
ALLEGATO A
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Svolgimento dell'attività di sviluppo e stampa di rullini fotografici.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 111 e 115.
2. Richiesta di indennità all'I.N.P.S. per infortunio o malattia.
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112;
legge 11 gennaio 1943, n. 138,(art. 5 u.c.).
3. Semplificazione del potere di delibera del Consiglio di amministrazione dei Conservatori di musica relativamente a vincoli di importi.
legge 2 marzo 1963, n. 262, articolo 3;
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 257.
4. Riduzione componenti dei C.d.A. dei Conservatori di musica di Roma e Napoli.
legge 3 gennaio 1929, n. 162, articolo 2, comma 7.
5. Procedura per il collaudo di posa in opera e verificazione misuratori di distributori carburante autostradali da parte degli uffici metrici. Autorizzazione all'esercizio provvisorio.
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
regio decreto 2 luglio 1934, n. 1303, articolo 23;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
6. Procedimento per l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363; decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
7. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero per le politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 2 (etichettatura) e 1C (ammendanti e correttivi) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzatiti).
legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
8. Riconoscimento infermità per causa di servizio ed equo indennizzo.
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,n. 686; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 3092; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
9. Riammissione in servizio
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
10. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
legge 28 settembre 1939, n. 1822;
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
11. Procedimento di autorizzazione perla circolazione di prova.
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articoli 98, 100, 101 e 102; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 262.
12. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuato dalle imprese di autoriparazione.
legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
13. Procedimento per la semplificazione della procedura di chiusura annuale del "Fondo-Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, articolo 11, comma 6;
legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, comma 2;
decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, articolo 165.
14. Procedimento per l'iscrizione e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi e altri enti non più operativi.
legge 16 dicembre 1977, n.1904, e successive modificazioni;
legge 7 maggio 1986, n. 150; codice civile, articoli 2312 e 2456;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
codice civile, articoli 2190 e 2191;
15. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
regio. decreto 14 aprile 1910, n. 639;
legge 29 dicembre 1993, n. 580 articolo 18.
16. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 50.
17. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda ed impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 330, convertito dalla legge 12 agosto, 1982, n. 597, articolo 2, commi 1 e 4;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
legge 5 marzo 1995, n.546; . legge 9 gennaio 1991, n. 510,
D.M. 1 dicembre 1975
18. Procedimenti per la realizzazione dei piani attuativi.
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 22 ottobre 1971, n. 865;
legge 5 agosto 1978, n. 457;
legge 17 febbraio 1982, n. 179;
legge 21 gennaio 1993, n. 14.
19. Procedimento per la realizzazione del piano di lottizzazione.
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 29 settembre 1964, n. 847;
legge 29 gennaio 1977, n. 10;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
20. Procedimento per la realizzazione del piano di recupero.
legge 5 agosto 1975, n. 457;
legge 4 dicembre 1993, n. 493.
21. Procedimento per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi - PIP.
legge 22 ottobre 1971, n. 885;
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
legge 5 novembre 1971, n. 1086,
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
23. Procedimento per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (tutela dall'inquinamento acustico)
legge 26 ottobre 1995, n. 447;
decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997;
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,n. 496;
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997;
D.M. 16 marzo 1998;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215.
24. Procedimento per l’impiego di gas tossici.
regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
25. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.
regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 133l;
regio decreto 12 maggio 1927, n. 624.
26. Procedimento per l'esercizio di nuova attività produttiva.
decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
27. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli.
legge 25 marzo 1997, n. 69, articolo 2, comma 2, lettera h).
28. Procedimento di presa d'atto per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 126.
29. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio degli autoveicoli senza conducente.
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ( articoli 152 e seguenti).
30. Procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di autorimessa.
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 152 e seguenti).
31. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola
Legge 11 luglio 1980, n. 312, art.172;
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 438, 439, 440, 486, 490, 560, 570.
32. Procedimento per acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato
regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Legge l giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995,n. 417.
33. Permuta di immobili adibiti ad uso di pubblici uffici
regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, artt.1,2, 4
34. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art.3,5,6;
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, artt.37, 39, 4;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art.3, comma 1, lettere f) e g)
35. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico
Articoli 829 e 94 del codice civile, articolo 35 del codice della navigazione.
36. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Legge 8 maggio 1998, n. 146.
37. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva
Decreto-Legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
38. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1 febbraio 1989, n. 53.
39. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo - donna, estetista
Legge 14 febbraio 1963, n. 61;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1
40. Procedimento per il trattamento economico di missione all'estero dei dipendenti statali.
Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281;
decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540;
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.
ALLEGATO B
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Regio decreto 18 giugno 193 n. 773, articolo 62;
regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro portieri e custodi).
2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n, 626;
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
(Invio all’ente di controllo del nominativo del responsabile dei servizio di prevenzione o protezione).
3. Articoli 3 e 10 del contratto collettivo del 31/7/1938 per il Regolamento di previdenza impiegati dell'Industria, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15/1/39 fasc.194 all. 1489 e per estratto in Gazzetta Ufficiale n.8 parte II dell'11/1/39.
(Trasferimento al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti delle attuali disponibilità economiche dei Fondi di previdenza impiegati gestiti dall’INA, con soppressione di tali fondi ed eliminazione dei relativi oneri impropri a carico delle aziende)
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 68.
4. Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, articolo 40, commi 5 e 6.
(Autorizzazione per tombole e pesche di beneficenza).
5. Legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, comma 2.
(Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici).
6. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86, comma2.
(Autorizzazione per l'installazione di radio, TV e giochi in circoli, spacci e mense).
7. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 386, comma 3.
(Procedimento per l'archiviazione di verbale di contestazione errato).
8. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).
9. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art.62;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive alberghiere).
10. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.
(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive extra alberghiere)
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