n. 7-8/2013 - ©
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Corte Costituzionale
Ufficio Stampa
Comunicati del 3 luglio 2013
La Corte costituzionale nell’odierna camera di consiglio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135
per violazione
dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1°
comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi
straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per
realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme
censurate nel presente giudizio.
dal Palazzo della Consulta, 3 luglio 2013
Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo,
di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di
rimessione esaminate all’udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di
consiglio del 3 luglio 2013.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n.
155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino
(reg. ord. n. 66 del 2013).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il ricorso n.
179 del 2012.
dal Palazzo della Consulta, 3 luglio 2013
Incostituzionalità dell’articolo 19 lett. b)
dello “Statuto dei lavoratori”
La Corte costituzionale, nell’odierna camera di consiglio, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° c. lett. b) della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) nella parte in cui
non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche
nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti
collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla
negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell’azienda
dal Palazzo della Consulta, 3 luglio 2013