![]() |
|
Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (in G.U. n. 181 del 3 agosto 2002 - Suppl. ord. n. 158) - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
Art. 1.
(Disposizioni per l’aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per
l’accesso al SIMPT)
1. Per le finalità indicate al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell’intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l’accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l’accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l’accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di
edilizia agevolata)
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti:
«2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere
di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere
definite transattivamente su iniziativa d’ufficio ovvero su istanza del
creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25
per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a
tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella
contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento
dell’importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi.
All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione
monetaria e di interessi.
2-bis. L’esame e la definizione delle domande avvengono entro sei
mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’ufficio
lo stesso termine decorre dalla data dell’avvio del procedimento. Nel caso di
accettazione della proposta l’Amministrazione può ricorrere al parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei
mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità
pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad
acquisire tale parere. Nel caso in cui l’Avvocatura generale dello Stato non
esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte
dell’Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L’Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi
successivi all’acquisizione del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i
termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento
si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera
CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all’articolo 2, comma 2, della legge
19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai
sensi dell’articolo 9 del presente decreto».
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall’organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell’economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l’aspetto dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell’opera.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall’articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata
nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere
in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse
all’attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell’esecuzione dei
programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del
costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in
graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato
nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l’utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l’assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all’avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell’articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all’istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina».
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitù)
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all’imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’autorità espropriante può procedere, ai sensi dell’articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall’articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall’articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall’articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall’articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall’articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)
1. All’articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione».
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l’adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5. All’articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
«b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria
italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di
Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test
per le barriere metalliche».
Art. 6.
(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)
1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all’obbligo d’iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l’ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
– 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura
anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di
procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui
all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma
2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al
collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi
ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le
singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati
sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste
dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo
8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed
all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a
questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi
compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c).»;
b) all’articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: «ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici»;
c) all’articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo comma 17 dell’articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento»;
d) all’articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000
euro»;
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del
citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata
dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies
ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti
di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È
facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale
ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno
essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati
dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:
«11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;
e) all’articolo 12:
1) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della
somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per
cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), è in
ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le
due classifiche»;
f) all’articolo 13:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna» è sostituita dalle seguenti: «una o più»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali
categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove
consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.»;
g) all’articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: «L’attività di realizzazione dei lavori di
cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo
superiore a 100.000 euro»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;
h) all’articolo 16:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una
scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dell’intervento da realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la
seguente: «tecnica»;
i) all’articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
«g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al
comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto
articolo 12»;
2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b),
secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto»
sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’atto
dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario»;
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari
o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i
soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo
dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le
stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in
relazione al progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili
ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
l) all’articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e
l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell’opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti
dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il
bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese
nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a
ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del
progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto
definitivo, al fine di accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal
regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui
all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di
regola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva a livello
preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di
qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio
sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei
soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al
direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti
dall’appaltatore»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a
condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della
gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in
ogni caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
m) all’articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono
inserite le seguenti: «almeno di livello»;
2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro»;
n) all’articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU»
sono sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»;
è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
«Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione
delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame
delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito
della ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al
comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per
la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si
ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore»;
3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP,
è disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e
l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche
dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16,
comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere
comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati»;
o) all’articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;
p) all’articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU»
sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»;
alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla
seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1,
lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le
stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o
raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti
devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui
alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da
affidare.»;
4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un
soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel
progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto,
che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile,
all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere
tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili
dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente
superare il 50 per cento dell’appalto principale.»;
q) all’articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei
lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente.»;
r) all’articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;
s) all’articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a 5 milioni di ECU»
sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola: «superiore», sono
premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» è sostituita dalla
seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» è sostituita
dalla seguente: «euro»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a
proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità
di rivalsa sull’amministrazione»;
t) all’articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere
dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati
d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo
contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per
cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25
per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata
costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo
periodo»;
2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo
regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante.»;
3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui
all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75
milioni di euro»;
u) all’articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai
seguenti:
«1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di
apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo
bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà
dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo 32. La procedura per
la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione di cui all’articolo 28. Nell’occasione la proposta
motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in
possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal
responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati
contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della
parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del
tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa
non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di
trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede
a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1
e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le
parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario
risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia
già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per
gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione stessa.»;
v) all’articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2»;
z) all’articolo 33, comma 1, dopo le parole: «destinate ad attività» sono inserite le seguenti: «della Banca d’Italia,»;
aa) all’articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse;
dopo le parole: «promotori stessi», è inserito il seguente periodo: «Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le
seguenti: «o da società di servizi costituite dall’istituto di credito
stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore
all’amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di
asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti
pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della
presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non
determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza
negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con
le modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso
la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo
stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.»;
bb) all’articolo 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione»;
cc) all’articolo 37-quater:
1) al comma 1, all’alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter»;
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì
consentita la procedura di appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a
versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei
limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo»;
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: «articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo»;
dd) all’articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis,
è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i
rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a
titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la
eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i
soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti
a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della
società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;
ee) dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
– 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e
dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte
del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all’avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All’articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».
4. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. È abrogato l’articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell’ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.
9. All’unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l’espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell’attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8.
(Sviluppo Italia Spa)
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto
legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del
codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto
concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i
finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o
committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che
eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della
società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno
essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento
del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la
capacità di rimborso del finanziamento.
Art. 10.
(Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della
realizzazione di opere destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità)
1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.
2. All’articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)
1. Il comma 2 dell’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell’assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le società costituite ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l’anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l’anno 2002, 1.465.344 euro per l’anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l’anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità
montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale
di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che
partecipano alla realizzazione dell’opera con lo stanziamento di un contributo
di importo pari o superiore al 5 per cento dell’investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di
programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
vincolo di destinazione alle singole regioni. L’erogazione, mediante svincolo,
è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli
interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i
termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare
il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione
delle opere».
Art. 12.
(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione
commissariale governativa)
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l’ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Art. 13.
(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell’approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l’anno 2002, di 160.400.000 euro per l’anno 2003 e di 109.400.000 euro per l’anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l’anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
sostituito dal seguente:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è operata, a mezzo
di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome
interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione
dei relativi stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo
finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,
nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei
costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e per l’adeguamento della
strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione
dei servizi pubblici locali di difesa dell’ambiente. Al fine di sviluppare la
portualità turistica, il Governo, nell’individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti.
L’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza
diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre
2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei
comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai
fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli
accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e
sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere».
4. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi».
5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei
promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico».
6. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
«3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l’approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE
integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità
ambientale e la localizzazione urbanistica dell’intervento nonché la pubblica
utilità dell’opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso,
autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione
di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato».
7. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».
8. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente».
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell’Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l’anno 2002, 384.300.000 euro per l’anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14.
(Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di
Messina)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17
dicembre 1971, n. 1158, relativa all’attraversamento stabile dello Stretto di
Messina, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e
realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e relative norme di attuazione, applicabili all’opera in oggetto, in virtù
della inclusione dell’attraversamento stabile nel programma delle opere di
preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1
della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo
di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione
dell’opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1998.
Art. 15.
(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete
nazionale)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all’articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell’attuazione dei Piani urbani di mobilità.
3. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all’obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell’avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l’effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 16.
(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione
ambientale sul sistema stradale)
1. Al fine di ridurre l’impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l’utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell’articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l’ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell’Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell’ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All’individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, su motivata proposta dell’ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l’ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 17.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 18.
(Interventi in materia di mobilità ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19.
(Realizzazione di opere di interesse locale)
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari
realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada
statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada
provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le
priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza
e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto
Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002,
da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere
utilizzati, previa convenzione con l’ANAS e la regione Lombardia, secondo i
limiti e le finalità di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di
Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada
statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e
n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di
Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno
2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e
del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in
provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno
2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire,
mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche
relativamente alla progettazione dell’opera di cui alla presente lettera, al
provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria
individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla
stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume
Mincio «Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio – variante
alla strada provinciale n. 55» e del suo collegamento con la ex strada statale
n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da
assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza dell’ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la
progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea
ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo
raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell’area
industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo,
Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di
Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa
di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e
2.500.000 euro per l’anno 2004, da attribuire all’ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S.
Salvatore Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della
tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 2.500.000 euro per l’anno
2004, da assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle
di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in
sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro
per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale
Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per
l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale
Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per
l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto
urbano del comune di Romano d’Ezzelino–Vicenza, è autorizzata la spesa di
1.350.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Romano d’Ezzelino;
r) per l’adeguamento dell’ex strada statale n. 523, tratto Ponte
Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la
spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare per un importo pari a
3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in
convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro
alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova,
comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di
euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e
miglioramento dell’inserimento ambientale relativi all’ex strada statale n.
4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra
Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l’anno
2002, da assegnare alla regione Lazio;
u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune
di Cairo Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada
statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente
Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002, da
assegnare all’ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche
della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno
2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro
Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa
in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant’Andrea, ed adeguamento
planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di
Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l’anno 2002, da
assegnare alla provincia di Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso
tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro
21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza
degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico
Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese,
è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare
alla provincia di Como;
dd) per la realizzazione dell’asse viario a valle dell’abitato di
Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l’anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con
risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco
fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno
2002, da assegnare alla provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume
Alli - strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per
l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza della superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, 1.500.000 euro per l’anno 2003 e 1.500.000 euro per l’anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l’anno 2002, 9.000.000 di euro per l’anno 2003 e 10.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 20.
(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina)
1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall’anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall’anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l’anno 2002, 10.329.138 euro per l’anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 21.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006)
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l’anno 2003 e di 5.164.569 euro per l’anno 2004.
2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l’anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22.
(Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003»)
1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l’anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali «Tarvisio 2003».
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell’ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l’anno 2002 e 5.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 23.
(Finanziamenti per il programma «Genova capitale europea della cultura 2004»)
1. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.
3. L’individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l’anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 24.
(Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di
riqualificazione urbana)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2003».
Art. 25.
(Interventi aeroportuali)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonché la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l’abbattimento della rumorosità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 26.
(Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l’aviazione
civile internazionale)
1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell’articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti tecnici dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell’ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 27.
(Programmi di riabilitazione urbana)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi di riabilitazione urbana», nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull’attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.
Art. 28.
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal
centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il
raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante
dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque
quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai
seguenti:
«Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri
dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano,
anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per
particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade
pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista
ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un
intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il
consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto
degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di
edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al
periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione
di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature
sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria
locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla
richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo
dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10
per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle
lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».
2. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 29.
(Modifiche all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)
1. All’articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza»
fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di
amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia
votazione, a maggioranza dei due terzi, dell’assemblea ordinaria regolarmente
costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra»;
b) alla lettera g), le parole da: «per le cooperative a
proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.
Art. 30.
(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)
1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall’amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all’amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per l’attuazione del programma di cui al comma 2 l’amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 15.000.000 di euro per l’anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il
compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul
suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:
a) dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza, o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o da un suo
delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un
suo delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da
un suo delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo
delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture
e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dell’interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 15.000.000 di euro per l’anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di impianti a fune)
1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni».
2. Possono usufruire della proroga di cui all’articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell’anno 2002, l’ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l’anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all’innovazione e all’ammodernamento degli impianti a fune.
Art. 32.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, come modificata dall’articolo 13, comma 8, della legge
7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:
«a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di
valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad
assicurare l’equilibrio finanziario, che deve, tra l’altro, indicare
l’investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i
proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per
conseguire l’equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli
investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da
impegni di bilancio comunale;».
2. All’articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: «Entro 240 giorni» fino a: «distinta per lotti funzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,».
3. All’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione
definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze
relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla
consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sull’esito degli investimenti finanziati. Il
soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le
cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di
programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori
contributi per nuovi progetti».
4. All’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il
possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la
realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione
all’avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle
opere».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Art. 33.
(Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera)
1. Ai fini dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l’immissione in servizio permanente di 495 volontari e l’arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell’anno 2002 a 3.150 unità, nell’anno 2003 a 2.921 unità e nell’anno 2004 a 2.685 unità.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 34.
(Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e
contributi per l’eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della
navigazione)
1. All’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «del 43 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’80 per cento»;
b) l’ultimo periodo è soppresso.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall’anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l’intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l’eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell’ambiente marino, di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «diretto verso un altro Stato» sono aggiunte le seguenti: «, se si osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».
7. All’articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.033 euro a 6.197 euro» e le parole: «lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,58 euro».
8. All’articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
«2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,
imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono
soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione competente, ai sensi
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324».
9. All’articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: «navigazione marittima o interna» sono inserite le seguenti: «e nei porti nazionali» e al secondo comma, dopo le parole: «l’autorità consolare» sono inserite le seguenti: «o la capitaneria di porto».
Art. 35.
(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l’approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 36.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di
Oristano)
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all’articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall’articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Art. 37.
(Disposizioni sugli interporti)
1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e)
è sostituita dalla seguente:
«e) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a
finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche,
compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al
transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni,
delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli
interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell’ambito del Sistema
nazionale integrato dei trasporti».
3. L’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all’intermodalità.
4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.
Art. 38.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo
sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
1. Per l’anno 2001, l’ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l’anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l’erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all’espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all’incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l’erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.
6. Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l’anno 2002, di 5.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l’assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell’ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l’anno 2002, 19.500.000 euro per l’anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 39.
(Realizzazione del piano triennale per l’informatica)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l’anno 2002, di 6.229.000 euro per l’anno 2003 e di 18.228.000 euro per l’anno 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l’anno 2002, 11.957.000 euro per l’anno 2003 e 30.185.000 euro per l’anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l’accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l’accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall’attuazione del piano informativo e statistico.
5. Per il completamento nell’intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l’avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 40.
(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni)
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l’installazione e l’accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l’accesso alla rete dell’università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all’organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell’attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni».
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41.
(Riassetto in materia di telecomunicazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle
disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della
delega, riguardanti:
a) l’istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica;
c) l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate e l’interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità;
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l’attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d’uso delle
radiofrequenze, previa notifica all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della
concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la
concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla
condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi,
nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a
quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle
infrastrutture di reti mobili, in conformità ai princìpi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull’attuazione delle politiche di
regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione avendo
riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza
sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i
consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della
concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o
integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee,
dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, secondo i medesimi criteri e princìpi direttivi
stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall’articolo 195
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la
radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque
con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello
attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la
competenza del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole
fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;
3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti
contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti
delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più
di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione
accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione,
autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Art. 42.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree
colpite da eventi sismici)
1. Il termine per l’occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l’ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull’immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. All’articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce causa di decadenza l’alienazione dell’immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l’immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 43.
(Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice
colpite dal sisma del 1968)
1. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l’ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1º gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267)
1. All’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e
alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli immobili interessati dall’intervento di trasformazione sono
individuati con delibera del consiglio comunale. L’individuazione degli
immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili
non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali
interessati dall’intervento possono essere conferiti alla società anche a
titolo di concessione».
Art. 45.
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con
esclusione» sono inserite le seguenti: «, terminato il periodo transitorio
previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: «attraverso»
è sostituita dalle seguenti: «a seguito di»;
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle
società dalle stesse controllate» sono aggiunte le seguenti: «o ad esse
collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali»;
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono
aggiunti i seguenti: «Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a
qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
essenziale per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo,
elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il
bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente
siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità,
messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura
ad evidenza pubblica»;
f) al comma 2, lettera e), le parole: «strumentali funzionali
all’effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «essenziali per
l’effettuazione».
Art. 46.
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
Art. 47.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Documenti correlati:
Scheda della Camera dei Deputati atto Camera 2032-B.