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n. 11/2013 - per il testo del d.l. in formato grafico, clicca qui.

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126 (in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013; in vigore in pari data) - Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. (13G00170)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure finanziarie urgenti

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonchè di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.";

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: "6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonchè di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";

b) al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonchè le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti "sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.";

c) al comma 9-quater le parole :"dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione Campania";

d) al comma 9-sexies le parole :"alle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania";

e) al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.

6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.".

7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società in house degli enti locali soci di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale";

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016,".

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonchè il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonchè dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonchè il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.".

17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonchè degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 2

Interventi economici e misure a sostegno del territorio

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: ", il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".

10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole "nonchè dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole "nonchè dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso nè sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all' entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito nè nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonchè eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti,nonchè dei relativi servizi pubblici locali.".

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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          Allegato 1 (art. 1 comma 20) 
 
          (Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, 
     ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012) 

Parte di provvedimento in formato grafico

|=================================|=================================|
|            Provincia            |          Anni 2013-2014         |
|=================================|=================================|
|            AGRIGENTO            |            6.257.843            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           ALESSANDRIA           |           10.999.751            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             ANCONA              |           10.526.537            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             AREZZO              |            8.660.927            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         ASCOLI PICENO           |            4.888.967            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|              ASTI               |            5.326.273            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            AVELLINO             |            7.897.147            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|              BARI               |           29.879.513            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|     BARLETTA-ANDRIA-TRANI       |            7.184.495            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BELLUNO             |            5.118.168            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            BENEVENTO            |            6.910.365            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BERGAMO             |           15.062.938            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BIELLA              |            4.725.745            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BOLOGNA             |           19.854.861            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BRESCIA             |           21.055.285            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             BRINDISI            |            9.884.579            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             CAGLIARI            |           16.483.867            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         CALTANISSETTA           |            5.372.161            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           CAMPOBASSO            |            8.123.062            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|       CARBONIA-IGLESIAS         |            3.829.794            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            CASERTA              |           17.537.826            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            CATANIA              |           26.388.165            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           CATANZARO             |           13.891.264            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            CHIETI               |            7.693.933            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             COMO                |           11.084.745            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            COSENZA              |           14.783.718            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            CREMONA              |            7.079.055            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            CROTONE              |            5.553.664            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             CUNEO               |           14.074.446            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             ENNA                |            3.285.417            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             FERMO               |            2.936.001            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            FERRARA              |            5.904.760            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            FIRENZE              |           23.822.267            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            FOGGIA               |           12.214.388            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         FORLI'-CESENA           |            7.399.047            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           FROSINONE             |           16.859.046            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            GENOVA               |           20.092.057            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           GROSSETO              |            6.214.955            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           IMPERIA               |            4.864.179            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           ISERNIA               |            3.661.396            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|          LA SPEZIA              |            5.076.230            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           L'AQUILA              |            9.812.589            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            LATINA               |           13.237.186            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            LECCE                |           15.355.596            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            LECCO                |            7.895.787            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           LIVORNO               |            7.514.003            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             LODI                |            5.319.327            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            LUCCA                |           10.691.985            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           MACERATA              |            7.105.100            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           MANTOVA               |            9.168.914            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            MASSA                |            4.879.473            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            MATERA               |            4.120.868            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|       MEDIO CAMPIDANO           |            3.583.937            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           MESSINA               |           10.343.543            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           MILANO                |           53.407.982            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           MODENA                |           10.978.577            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|     MONZA E DELLA BRIANZA       |            8.727.200            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           NAPOLI                |           43.375.323            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           NOVARA                |            8.478.756            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           NUORO                 |            5.198.250            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         OGLIASTRA               |            2.413.838            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|        OLBIA-TEMPIO             |            5.163.704            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           ORISTANO              |            5.310.538            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PADOVA                |           14.150.109            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PALERMO               |           25.649.559            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PARMA                 |            8.912.070            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PAVIA                 |           13.339.290            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PERUGIA               |           12.833.216            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|        PESARO E URBINO          |           10.697.368            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PESCARA               |            5.897.950            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PIACENZA              |            8.406.884            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             PISA                |           12.579.231            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           PISTOIA               |            4.703.399            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           POTENZA               |           15.889.605            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            PRATO                |            6.329.219            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            RAGUSA               |            6.022.279            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            RAVENNA              |            6.231.355            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|        REGGIO CALABRIA          |           12.718.918            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         REGGIO EMILIA           |            9.846.509            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             RIETI               |            6.520.175            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            RIMINI               |            6.678.312            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|             ROMA                |           78.683.727            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            ROVIGO               |            4.000.506            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            SALERNO              |           28.052.515            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            SASSARI              |            8.953.350            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            SAVONA               |            6.800.364            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            SIENA                |           10.475.543            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|           SIRACUSA              |           10.367.036            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            SONDRIO              |            4.334.377            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TARANTO              |           12.002.399            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TERAMO               |            5.595.270            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TERNI                |            4.710.177            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TORINO               |           39.069.867            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TRAPANI              |            7.990.048            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            TREVISO              |           15.121.941            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VARESE               |           15.307.174            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VENEZIA              |           15.810.929            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|      VERBANO-CUSIO-OSSOLA       |            6.737.778            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VERCELLI             |            6.051.654            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VERONA               |           13.493.075            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|         VIBO VALENTIA           |            5.097.607            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VICENZA              |           14.886.095            |
|---------------------------------|---------------------------------|
|            VITERBO              |            8.511.807            |
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