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n. 7-8/2009

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009) - Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È nominato un»;

b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

c) all'articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;

2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano


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