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Giurisprudenza
n. 3/2006 - © copyright

TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. II - sentenza 13 marzo 2006 n. 400 - Pres. Vitellio, Est. Puliatti – H3G s.p.a. (Avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Adrano (Avv. Calanni) – (accoglie).

Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Per l’immediata cessazione del funzionamento di un impianto di telefonia mobile - A tutela della salute pubblica - Nel caso in cui non sia stata preventivamente accertata l’assenza di effetti dannosi - Illegittimità.

E’ illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ex artt. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, emessa nei confronti di una società di telecomunicazioni, con la quale, a tutela della salute, si ordina l’immediata sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, nonostante si fosse formato il silenzio/assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87, comma 9, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, in quanto, in detta ipotesi, non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente (1).

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(1) Commento di

GIOVANNI FIGUERA
(Avvocato del Foro di Catania – Dottorando di ricerca
in diritto amministrativo nell’Università di Catania)

Sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti
emesse nei confronti degli impianti di telefonia mobile

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1. Premessa in fatto.

La sentenza in esame affronta il tema dell’esercizio da parte del Sindaco del potere di ordinanza extra ordinem, ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del T.U. Enti Locali, nei confronti delle stazioni radio base necessarie al funzionamento delle reti di telefonia mobile dei diversi gestori in atto operanti nel territorio nazionale.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale si era verificato che il Comune resistente era intervenuto con un’ordinanza sindacale al fine di inibire in via d’urgenza la prosecuzione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base, e ciò pur a fronte dell’avvenuta formazione del silenzio/assenso sull’istanza autorizzatoria ed in presenza del parere favorevole rilasciato dalla A.R.P.A. (art. 87, commi 1 e 9, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259).

Nel dettaglio, il Sindaco aveva ritenuto necessario utilizzare il potere di ordinanza extra ordinem sulla base di un duplice ordine di considerazioni: il verificarsi di un moto di protesta da parte di alcuni cittadini in occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile in grado di degenerare in una minaccia per l’ordine pubblico; la necessità di stabilire in modo univoco l’assenza di specifici e concreti effetti dannosi per la salute umana a causa dell’attivazione della predetta stazione radio base.

2. Principi affermati in sentenza.

La decisione appare particolarmente apprezzabile nell’affrontare in modo convincente, nella sua prima parte, le motivazioni contingenti poste a fondamento dell’ordinanza avversata e, successivamente, i caratteri generali tipici dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza raffrontati con l’attività imprenditoriale volta alla realizzazione di impianti destinati, come detto, al funzionamento della rete di telefonia mobile.

Con riferimento all’argomento motivazionale dell’esistenza di manifestazioni popolari contrarie all’impianto tecnologico, accompagnate anche dalla presentazione al Comune di una formale nota di protesta, il Tribunale osserva come tali fatti “…non sembra assurgano nel provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale gravità da assumere di per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è traccia di simile valutazione e apprezzamento di siffatta minaccia nel provvedimento”. In sostanza, il Collegio pone in luce la necessità che a fronte dell’esercizio di un potere amministrativo extra ordinem, l’autorità amministrativa deve al contempo garantire che il provvedimento inibitorio sia frutto di una seria ed attenta attività di accertamento e valutazione della ricorrenza in concreto di una grave situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, dandone poi atto in modo adeguato nel corpo della motivazione del provvedimento inibitorio (negli stessi termini TAR Veneto, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 3637).

In relazione al secondo punto della motivazione dell’ordinanza, ossia della necessità di accertare in via preventiva l’assenza di effetti dannosi per la salute umana, il Collegio contesta l’omessa considerazione da parte della amministrazione comunale dell’esistenza di un parere favorevole dell’A.R.P.A.. Non solo, nella sentenza si aggiunge che l’assenza nel detto parere di ogni riferimento alle altre stazioni radio base presenti nella zona e la conseguente mancanza di valutazione circa il possibile effetto nocivo conseguente al cumulo delle emissioni elettromagnetiche, non è circostanza in grado di viziare ex se il parere A.R.P.A., dovendosi piuttosto ritenere che è onere del Comune, se vuole inibire la realizzazione di nuove stazioni radio base sul proprio territorio, accertare mediante adeguata attività istruttoria tecnico-scientifica che il c.d. effetto cumulo delle onde elettromagnetiche è realmente in grado di cagionare, sulla base di dati certi o comunque supportati da un certo grado di consistenza, dei pericoli per la salute umana per coloro che risiedono in prossimità dell’impianto.

In altri termini, l’applicazione del noto principio comunitario di precauzione non può essere disgiunta da una effettiva attività preliminare in funzione istruttoria diretta ad acclarare la potenziale dannosità o meno della paventata fonte di pericolo. Sul punto, può essere utile anche precisare che, alla stregua della normativa italiana in materia di telecomunicazioni mobili, ciascun gestore deve dotarsi di una propria rete indipendente di radiotrasmissione al fine di promuovere la concorrenza fra gli operatori anche sul piano dell’efficienza tecnica della rete e della massima copertura del territorio. In caso di violazione degli obblighi di copertura e di qualità del servizio, inoltre, le convenzioni con i gestori prevedono l’applicazione di pesanti penalità a loro carico:da qui la necessità ex lege che le stazioni radio base siano molteplici in ragione della pluralità dei gestori.

La Corte Costituzionale, nella recente sentenza 27 luglio 2005 n. 336 (in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-07-27-3.htm), ha in tal senso osservato che con il Codice delle comunicazioni elettroniche “l’Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, (...) – direttiva accesso; direttiva 2002/20/CE, (...) – direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, (...) – direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, (...) – direttiva servizio universale). La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle situazioni di monopolio del settore, (...) e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione (cfr. quinto considerando della direttiva 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l’intera area dei servizi pubblici” (punto 4.1 del Considerato in diritto).

Nella seconda parte della sentenza, il Tribunale nel richiamare puntualmente i requisiti legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza in esame, ossia “…la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente”, esclude in modo perentorio che il loro ricorrere possa dirsi integrato dalla mera attività di realizzazione e successiva attivazione di una stazione radio base.

A tal proposito, può essere utile rammentare che, per costante giurisprudenza, il potere extra ordinem di cui si discute può essere legittimamente esercitato solo quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (da qui il carattere della contingibilità), e costituenti concreta e grave minaccia per la pubblica incolumità, per la salute e/o l’igiene pubblica, senza che vi sia la possibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombete (da qui il carattere dell’urgenza).

In tal senso, ad esempio, il TAR Campania – Napoli, sez. III, 14 giugno 2004, n. 9432 (in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampana3_2004-06-14.htm) afferma che “…si tratta di un potere di cui il Sindaco è fatto attributario, che si fonda sulla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, e che deve altresì specificamente fondarsi, non già su generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica, bensì sulla esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la incolumità dei cittadini (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2002 n. 1490; TAR Basilicata, 19 giugno 2001 n. 611; TAR Umbria, 18 settembre 2001 n. 469)”.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844 precisa inoltre che “è ormai assodato che siffatte ordinanze abbiano natura formalmente e sostanzialmente amministrativa. Tale assunto si fonda sui seguenti rilievi: da un lato esse presentano il carattere della concretezza per la loro incidenza immediata sulle situazioni specifiche che disciplinano (non tutte, infatti, hanno il carattere dell'astrattezza), dall'altro si dirigono il più delle volte a soggetti determinati. (...) Le ordinanze, quindi, sono atti amministrativi, atipici, dotati di particolare forza derogatoria rispetto a talune norme dispositive di legge. La Corte Costituzionale (sent. n. 100 del 1987), uniformandosi a tale indirizzo, ha fissato canoni ben precisi cui le ordinanze devono attenersi per non essere illegittime: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico”.

3. Conclusioni.

La sentenza in rassegna si pone in linea di continuità con le precedenti pronunce del giudice amministrativo nelle quali viene esaminato il rapporto tra potere del Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ed attività di realizzazione d’impianti tecnologici destinati alla rete di telefonia mobile.

In ordine temporale vanno segnalate, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2005 nn. 2746, 2747, 2748 e 2749; TAR Campania – Salerno, sez. I, 19 ottobre 2005, n. 1945; TAR Campania – Napoli, sez. I, 3 marzo 2004, n. 2597; TAR Abruzzo – L’Aquila, 25 maggio 2004, n. 666; TAR Puglia – Bari, sez. II, 2 marzo 2004, n. 916; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 19 marzo 2002, n. 151; TAR Piemonte, sez. I, 31 gennaio 2002, n. 208; TAR Toscana, sez. I, 26 luglio 2001, n. 1266; TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 18 marzo 2002, n. 745; TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 14 novembre 2000, n. 1877.

Le richiamate pronunce, pur con diversità di accenti e sviluppi argomentativi a volte particolarmente pregevoli per lo sforzo di ricostruzione del quadro normativo d’insieme disciplinate la materia in oggetto (vedi, in particolare, TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 14 novembre 2000, n. 1877), sono tutte concordi nel ravvisare in un’ordinanza sindacale extra ordinem emessa allo scopo di inibire la realizzazione ovvero il funzionamento di una stazione radio base la carenza di entrambi i sopra menzionati presupposti legittimanti l’esercizio del potere amministrativo straordinario reputato, in modo significativo, “…vera e propria extrema ratio dell’agire amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 580).

Sul primo versante, vale a dire della sussistenza del presupposto della contingibilità, è infatti agevole osservare come la realizzazione di una stazione radio base sia, all’opposto, un evento ordinario e prevedibile, in quanto dettagliatamente disciplinato dall’ordinamento giuridico (da ultimo, con il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, a sua volta formalmente dichiarato operativo - anche - in Sicilia dall’art. 103 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17), ed in relazione al quale, sempre il legislatore, ha previsto un specifico potere regolamentare, a carattere peraltro residuale, in capo ai Comuni all’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Non solo, il legislatore all’art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche puntualizza come “…le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. A quest’ultimo proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la recente sentenza 27 luglio 2005 n. 336, ha rilevato che “…la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato” (punto 8.1 del Considerato in diritto).

Va in sintesi affermato che a fronte di un accadimento oggettivamente prevedibile ed ordinario, quale è inconfutabilmente la realizzazione di una nuova stazione radio base in contesti territoriali dove notoriamente, almeno di regola, sono già da tempo operanti i diversi gestori di telefonia mobile con i propri impianti, l’amministrazione comunale può e deve, se mai, utilizzare lo strumento ordinario all’uopo apprestato dall’ordinamento [“i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001 n. 36)].

Dall’altro versante, vale a dire della sussistenza del presupposto dell’urgenza, a parere di chi scrive, il grave, imminente e concreto pericolo in grado di giustificare l’adozione di un’ordinanza di necessità non può essere costituito dai possibili effetti nocivi per la salute umana conseguenti all’emissione di onde elettromagnetiche da parte di una stazione radio base. Al riguardo, è infatti noto che non si è ancora a conoscenza di risultati definitivi in materia di incidenza sulla salute umana dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

Ora, a parte la accennata difficoltà di coniugare l’idea stessa del pericolo grave, concreto ed attuale con situazioni di pericolo aventi carattere meramente ipotetico, l’adozione di un’ordinanza extra ordinem nei confronti di una stazione radio base tradisce una carente attività istruttoria da parte dell’amministrazione in ordine al quadro normativo disciplinante gli impianti tecnologici de quibus.

Va rammentato, a tal proposito, che la sommarietà degli accertamenti da parte dell’amministrazione procedente, conseguente all’urgenza di provvedere, si ritiene non possa riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall’amministrazione anche nei casi che richiedono un immediato intervento decisorio (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4767, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-06-28-2.htm).

Ciò posto, giova innanzi tutto rammentare che sui rapporti tra tutela della salute e rischi conseguenti da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nell’attuale contesto normativo, la potestà di determinare i limiti di esposizione ed i valori di attenzione è attribuita in via esclusiva allo Stato (in proposito, rilevano gli artt. 3, 4, 8, e 16 della legge 22 febbraio 2001, n. 36).

A tale adempimento lo Stato ha provveduto con i seguenti atti: D.P.C.M. 23 aprile 1992; D.P.C.M. 28 settembre 1995 e D.I. 10 settembre 1998, n. 381, successivamente sostituiti dai D.P.C.M. nn. 199 e 200 dell’8 luglio 2003 che fissano i c.d. valori soglia per le emissioni elettromagnetiche.

Il descritto quadro normativo ha poi ricevuto l’avallo, oltre che un utile intervento interpretativo chiarificatore, ad opera della Corte Costituzionale nelle numerose sentenze intervenute in subiecta materia nel corso degl’ultimi anni (Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003 n. 307, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/corte/ccost_2003-307.htm; Corte Costituzionale, 27 luglio 2005 n. 336, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-07-27-3.htm; Corte Costituzionale, 17 marzo 2006 n. 103, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/ccost_2006-03-17.htm).

Alla luce di siffatti principi normativi si deve conclusivamente ritenere che l’attivazione di impianti tecnologici per la telefonia mobile, laddove abbiano ottenuto il parere favorevole dell’A.R.P.A. circa l’effettivo rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla legge, non possa essere inibita da ordinanze sindacali contingibili ed urgenti motivate da presunti gravi ed imminenti pericoli per la salute dei cittadini residenti nella zona dell’impianto, pena la palese elusione delle rigorose ed inderogabili garanzie poste a delimitazione del descritto potere amministrativo di ordinanza extra ordinem.

 

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FATTO

La ricorrente società ha presentato in data 4.6.2004 denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio sito in via U. La Malfa n. 13, ai sensi dell’art. 87 D.lgs 259/2003.

Nonostante secondo la ricorrente si fosse formato silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87, comma 9, cit. e nonostante che l’A.R.P.A. avesse rilasciato il proprio parere favorevole in data 13.7.2004, il Sindaco ha adottato il provvedimento di sospensione dei lavori impugnato, con la seguente motivazione: “...occorre stabilire univocamente l’assenza  di specifici effetti dannosi per la salute umana, evitando connesse situazioni di pericolosità… (omissis)”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Motivazione incongrua.

Il provvedimento contingibile ed urgente è stato adottato in carenza dei presupposti, in carenza di istruttoria e privo di un termine di efficacia. L’ordinanza di sospensione dei lavori è un atto tipico previsto dall’art. 4 della l. 47/1985, come recepito dall’art. 2 della lr. N. 37/1985, con determinati presupposti e un termine di efficacia. La stazione base aveva ottenuto il parere favorevole dell’ARPA e, pertanto, doveva ritenersi concluso positivamente l’esame circa l’assenza di pericolosità per la salute pubblica.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost..Violazione e/o falsa applicazione della l. n.  36/2001 del D.M. n. 381/1998 e del D.lgs n. 259/2003. Incompetenza.

Il Comune ha esercitato competenze in materia di tutela della salute per legge riservate allo Stato. Rispetto alle norme statali non vi è potere di deroga da parte della Regione o dei Comuni, ma solo di integrazione.

3. Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, come recepita dalla l.r. 10/1991. eccesso di potere per omessa o carente attività istruttoria e per manifesta illogicità.

E’ mancata la comunicazione di inizio del procedimento.

Da ultimo, la società ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni.

Resiste in giudizio il Comune intimato.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Fondato è il motivo col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia, nonché la motivazione incongrua del provvedimento impugnato.

L’art. 50, comma 5, del T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Nella fattispecie l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento alle “fortissime tensioni o proteste” a seguito di manifestazioni e nota di protesta di cittadini; nonché con riferimento alla esigenza di “stabilire univocamente l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana evitando connesse situazioni di pericolosità”.

Quanto al primo punto, le manifestazioni popolari e la nota di protesta non sembra assurgano nel provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale gravità da assumere di per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è traccia di simile valutazione e apprezzamento di siffatta minaccia nel provvedimento.

Quanto a secondo profilo della motivazione, il provvedimento impugnato ignora che con parere dell’A.R.P.A. del 20 luglio 2004 prot. 20281 il progetto è stato valutato compatibile “con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in relazione al disposto della l. 22.2.2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione”. Nessuna menzione è fatta nel parere dell’ARPA della presenza di altre antenne nella zona e del possibile cumulo di potenziale nocivo che deriverebbe dall’installazione della nuova antenna UMTS.

Se il Comune avesse voluto escludere il dubbio circa il pericolo della cumulabilità degli effetti delle emissioni elettromagnetiche del nuovo impianto con quelli delle antenne già esistenti, avrebbe dovuto compiere adeguata istruttoria al riguardo e alla luce di dati certi sospendere poi i lavori di esecuzione dell’opera.

I provvedimenti contingibili e urgenti, infatti, possono essere emanati non solo per rimediare ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare che determinati pregiudizi si verifichino, in base però ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni tecnico-scientifiche attendibili (T.A.R. Veneto, sez. III, 28 novembre 2001, n. 4131).

Si presuppone, inoltre, la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi dell’art. 54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non sufficiente, ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità. (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 10 gennaio 2003, n. 1)

Presupposto, dunque, per il  legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678).

Nella fattispecie non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente; ben avrebbe potuto il comune accertare mediante istruttoria o nuovo parere da richiedere all’ARPA se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresentassero un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi e successivamente determinarsi.

Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Le spese si compensano tra le parti, in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2005.

L’ESTENSORE

Dr.ssa Paola Puliatti

IL PRESIDENTE

Dr. Italo Vitellio

Depositata in Segreteria il 13 marzo 2006.

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