Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
TAR SICILIA -
CATANIA, SEZ. II - sentenza 13 marzo 2006 n. 400
- Pres.
Vitellio, Est. Puliatti – H3G s.p.a. (Avv.ti Libertini e Bonura) c.
Comune di Adrano (Avv. Calanni) – (accoglie).
Comune e
Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Per l’immediata
cessazione del funzionamento di un impianto di telefonia mobile - A tutela della
salute pubblica - Nel caso in cui non sia stata preventivamente accertata
l’assenza di effetti dannosi - Illegittimità.
E’ illegittima un’ordinanza
contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ex artt. 50 e 54
d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, emessa nei confronti di una società di telecomunicazioni,
con la quale, a tutela della salute, si ordina l’immediata sospensione dei
lavori per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, nonostante si
fosse formato il silenzio/assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87,
comma 9,
d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, in quanto, in detta ipotesi, non si
ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi
l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente (1).
(1) Commento
di
GIOVANNI
FIGUERA
Sulle
ordinanze sindacali contingibili ed urgenti
1. Premessa in
fatto.
La sentenza in
esame affronta il tema dell’esercizio da parte del Sindaco del potere di
ordinanza extra ordinem, ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del
T.U.
Enti Locali, nei confronti delle stazioni radio base necessarie al funzionamento
delle reti di telefonia mobile dei diversi gestori in atto operanti nel
territorio nazionale.
Nella
fattispecie esaminata dal Tribunale si era verificato che il Comune resistente
era intervenuto con un’ordinanza sindacale al fine di inibire in via d’urgenza
la prosecuzione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base, e ciò
pur a fronte dell’avvenuta formazione del silenzio/assenso sull’istanza
autorizzatoria ed in presenza del parere favorevole rilasciato dalla A.R.P.A.
(art. 87, commi 1 e 9,
d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259).
Nel dettaglio,
il Sindaco aveva ritenuto necessario utilizzare il potere di ordinanza extra
ordinem sulla base di un duplice ordine di considerazioni: il verificarsi di
un moto di protesta da parte di alcuni cittadini in occasione dell’avvio dei
lavori per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile in grado di
degenerare in una minaccia per l’ordine pubblico; la necessità di stabilire in
modo univoco l’assenza di specifici e concreti effetti dannosi per la salute
umana a causa dell’attivazione della predetta stazione radio base.
2. Principi
affermati in sentenza.
La decisione
appare particolarmente apprezzabile nell’affrontare in modo convincente, nella
sua prima parte, le motivazioni contingenti poste a fondamento dell’ordinanza
avversata e, successivamente, i caratteri generali tipici dell’esercizio
legittimo del potere di ordinanza raffrontati con l’attività imprenditoriale
volta alla realizzazione di impianti destinati, come detto, al funzionamento
della rete di telefonia mobile.
Con
riferimento all’argomento motivazionale dell’esistenza di manifestazioni
popolari contrarie all’impianto tecnologico, accompagnate anche dalla
presentazione al Comune di una formale nota di protesta, il Tribunale osserva
come tali fatti “…non sembra assurgano nel provvedimento impugnato a
circostanza di fatto di tale gravità da assumere di per se sola il valore di una
minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è traccia di simile valutazione
e apprezzamento di siffatta minaccia nel provvedimento”. In sostanza, il
Collegio pone in luce la necessità che a fronte dell’esercizio di un potere
amministrativo extra ordinem, l’autorità amministrativa deve al contempo
garantire che il provvedimento inibitorio sia frutto di una seria ed attenta
attività di accertamento e valutazione della ricorrenza in concreto di una grave
situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, dandone poi atto in modo
adeguato nel corpo della motivazione del provvedimento inibitorio (negli stessi
termini TAR Veneto, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 3637).
In relazione
al secondo punto della motivazione dell’ordinanza, ossia della necessità di
accertare in via preventiva l’assenza di effetti dannosi per la salute umana, il
Collegio contesta l’omessa considerazione da parte della amministrazione
comunale dell’esistenza di un parere favorevole dell’A.R.P.A.. Non solo, nella
sentenza si aggiunge che l’assenza nel detto parere di ogni riferimento alle
altre stazioni radio base presenti nella zona e la conseguente mancanza di
valutazione circa il possibile effetto nocivo conseguente al cumulo delle
emissioni elettromagnetiche, non è circostanza in grado di viziare ex se
il parere A.R.P.A., dovendosi piuttosto ritenere che è onere del Comune, se
vuole inibire la realizzazione di nuove stazioni radio base sul proprio
territorio, accertare mediante adeguata attività istruttoria tecnico-scientifica
che il c.d. effetto cumulo delle onde elettromagnetiche è realmente in grado di
cagionare, sulla base di dati certi o comunque supportati da un certo grado di
consistenza, dei pericoli per la salute umana per coloro che risiedono in
prossimità dell’impianto.
In altri
termini, l’applicazione del noto principio comunitario di precauzione non può
essere disgiunta da una effettiva attività preliminare in funzione istruttoria
diretta ad acclarare la potenziale dannosità o meno della paventata fonte di
pericolo. Sul punto, può essere utile anche precisare che, alla stregua della
normativa italiana in materia di telecomunicazioni mobili, ciascun gestore deve
dotarsi di una propria rete indipendente di radiotrasmissione al fine di
promuovere la concorrenza fra gli operatori anche sul piano dell’efficienza
tecnica della rete e della massima copertura del territorio. In caso di
violazione degli obblighi di copertura e di qualità del servizio, inoltre, le
convenzioni con i gestori prevedono l’applicazione di pesanti penalità a loro
carico:da qui la necessità ex lege che le stazioni radio base siano
molteplici in ragione della pluralità dei gestori.
La Corte Costituzionale,
nella recente sentenza 27 luglio 2005 n. 336 (in questa Rivista, pag.
http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-07-27-3.htm), ha in tal senso osservato che con
il Codice delle comunicazioni elettroniche “l’Italia ha recepito le direttive
quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche
del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, (...) – direttiva accesso; direttiva
2002/20/CE, (...) – direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, (...) –
direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, (...) – direttiva servizio
universale). La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle
situazioni di monopolio del settore, (...) e la incentivazione di un vasto
processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti
delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione (cfr.
quinto considerando della direttiva 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio
disegno europeo tendente ad investire l’intera area dei servizi pubblici”
(punto 4.1 del Considerato in diritto).
Nella seconda
parte della sentenza, il Tribunale nel richiamare puntualmente i requisiti
legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza in esame, ossia “…la
necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura
eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti
ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che la sua
puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo,
quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui
l'Amministrazione non intervenga prontamente”, esclude in modo perentorio
che il loro ricorrere possa dirsi integrato dalla mera attività di realizzazione
e successiva attivazione di una stazione radio base.
A tal
proposito, può essere utile rammentare che, per costante giurisprudenza, il
potere extra ordinem di cui si discute può essere legittimamente
esercitato solo quando si tratti di affrontare situazioni di carattere
eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali
mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (da qui il carattere della
contingibilità), e costituenti concreta e grave minaccia per la pubblica
incolumità, per la salute e/o l’igiene pubblica, senza che vi sia la possibilità
di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione
di danno incombete (da qui il carattere dell’urgenza).
In tal senso, ad esempio,
il TAR Campania – Napoli, sez. III, 14 giugno 2004, n. 9432 (in questa Rivista,
pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampana3_2004-06-14.htm)
afferma che “…si
tratta di un potere di cui il Sindaco è fatto attributario, che si fonda sulla
esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non
prevedibili, e che deve altresì specificamente fondarsi, non già su generiche
esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica, bensì sulla
esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da
costituire una concreta ed effettiva minaccia per la incolumità dei cittadini
(tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2002 n. 1490; TAR Basilicata, 19
giugno 2001 n. 611; TAR Umbria, 18 settembre 2001 n. 469)”.
Il Consiglio di
Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844 precisa inoltre che “è ormai
assodato che siffatte ordinanze abbiano natura formalmente e sostanzialmente
amministrativa. Tale assunto si fonda sui seguenti rilievi: da un lato esse
presentano il carattere della concretezza per la loro incidenza immediata sulle
situazioni specifiche che disciplinano (non tutte, infatti, hanno il carattere
dell'astrattezza), dall'altro si dirigono il più delle volte a soggetti
determinati. (...) Le ordinanze, quindi, sono atti amministrativi, atipici,
dotati di particolare forza derogatoria rispetto a talune norme dispositive di
legge. La Corte Costituzionale (sent. n. 100 del 1987), uniformandosi a tale
indirizzo, ha fissato canoni ben precisi cui le ordinanze devono attenersi per
non essere illegittime: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami
della necessità e dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei
casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del
provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico”.
3. Conclusioni.
La sentenza in
rassegna si pone in linea di continuità con le precedenti pronunce del giudice
amministrativo nelle quali viene esaminato il rapporto tra potere del Sindaco di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti ed attività di realizzazione
d’impianti tecnologici destinati alla rete di telefonia mobile.
In ordine
temporale vanno segnalate, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce:
Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2005 nn. 2746, 2747, 2748 e 2749; TAR
Campania – Salerno, sez. I, 19 ottobre 2005, n. 1945; TAR Campania – Napoli,
sez. I, 3 marzo 2004, n. 2597; TAR Abruzzo – L’Aquila, 25 maggio 2004, n. 666;
TAR
Puglia – Bari, sez. II, 2 marzo 2004, n. 916; Consiglio di Giustizia
Amministrativa, 19 marzo 2002, n. 151; TAR Piemonte, sez. I, 31 gennaio 2002, n.
208; TAR Toscana, sez. I, 26 luglio 2001, n. 1266; TAR Sicilia – Palermo, sez.
II, 18 marzo 2002, n. 745; TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 14 novembre 2000, n.
1877.
Le richiamate
pronunce, pur con diversità di accenti e sviluppi argomentativi a volte
particolarmente pregevoli per lo sforzo di ricostruzione del quadro normativo
d’insieme disciplinate la materia in oggetto (vedi, in particolare, TAR Sicilia
– Palermo, sez. II, 14 novembre 2000, n. 1877), sono tutte concordi nel
ravvisare in un’ordinanza sindacale extra ordinem emessa allo scopo di
inibire la realizzazione ovvero il funzionamento di una stazione radio base la
carenza di entrambi i sopra menzionati presupposti legittimanti l’esercizio del
potere amministrativo straordinario reputato, in modo significativo, “…vera e
propria extrema ratio dell’agire amministrativo” (Consiglio di Stato,
sez. V, 9 febbraio 2001, n. 580).
Sul primo
versante, vale a dire della sussistenza del presupposto della contingibilità, è
infatti agevole osservare come la realizzazione di una stazione radio base sia,
all’opposto, un evento ordinario e prevedibile, in quanto dettagliatamente
disciplinato dall’ordinamento giuridico (da ultimo, con il
Codice delle
comunicazioni elettroniche approvato con il d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, a sua volta formalmente
dichiarato operativo - anche - in Sicilia dall’art. 103 della legge regionale 28
dicembre 2004 n. 17), ed in relazione al quale, sempre il legislatore, ha
previsto un specifico potere regolamentare, a carattere peraltro residuale, in
capo ai Comuni all’art. 8, comma 6, della
legge 22 febbraio 2001 n. 36.
Non
solo, il legislatore all’art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche
puntualizza come “…le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di
cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria”. A quest’ultimo proposito, la Corte Costituzionale,
sempre con la recente sentenza 27 luglio 2005 n. 336, ha rilevato che “…la
scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di
urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione
urbanistica, come tale di competenza dello Stato” (punto 8.1 del Considerato
in diritto).
Va in sintesi
affermato che a fronte di un accadimento oggettivamente prevedibile ed
ordinario, quale è inconfutabilmente la realizzazione di una nuova stazione
radio base in contesti territoriali dove notoriamente, almeno di regola, sono
già da tempo operanti i diversi gestori di telefonia mobile con i propri
impianti, l’amministrazione comunale può e deve, se mai, utilizzare lo strumento
ordinario all’uopo apprestato dall’ordinamento [“i Comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici” (art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001 n. 36)].
Dall’altro
versante, vale a dire della sussistenza del presupposto dell’urgenza, a parere
di chi scrive, il grave, imminente e concreto pericolo in grado di giustificare
l’adozione di un’ordinanza di necessità non può essere costituito dai possibili
effetti nocivi per la salute umana conseguenti all’emissione di onde
elettromagnetiche da parte di una stazione radio base. Al riguardo, è infatti
noto che non si è ancora a conoscenza di risultati definitivi in materia di
incidenza sulla salute umana dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ora, a parte
la accennata difficoltà di coniugare l’idea stessa del pericolo grave, concreto
ed attuale con situazioni di pericolo aventi carattere meramente ipotetico,
l’adozione di un’ordinanza extra ordinem nei confronti di una stazione
radio base tradisce una carente attività istruttoria da parte
dell’amministrazione in ordine al quadro normativo disciplinante gli impianti
tecnologici de quibus.
Va rammentato,
a tal proposito, che la sommarietà degli accertamenti da parte
dell’amministrazione procedente, conseguente all’urgenza di provvedere, si
ritiene non possa riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve
essere sempre approfonditamente conosciuto dall’amministrazione anche nei casi
che richiedono un immediato intervento decisorio (Consiglio di Stato, sez. V, 28
giugno 2004, n. 4767, in questa Rivista, pag.
http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-06-28-2.htm).
Ciò posto,
giova innanzi tutto rammentare che sui rapporti tra tutela della salute e rischi
conseguenti da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nell’attuale contesto normativo, la potestà di determinare i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione è attribuita in via esclusiva allo Stato
(in proposito, rilevano gli artt. 3, 4, 8, e 16 della legge 22 febbraio 2001, n.
36).
A tale
adempimento lo Stato ha provveduto con i seguenti atti: D.P.C.M. 23 aprile 1992;
D.P.C.M. 28 settembre 1995 e D.I. 10 settembre 1998, n. 381, successivamente
sostituiti dai D.P.C.M. nn. 199 e 200 dell’8 luglio 2003 che fissano i c.d.
valori soglia per le emissioni elettromagnetiche.
Il descritto
quadro normativo ha poi ricevuto l’avallo, oltre che un utile intervento
interpretativo chiarificatore, ad opera della Corte Costituzionale nelle
numerose sentenze intervenute in subiecta materia nel corso degl’ultimi
anni (Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003 n. 307, in questa Rivista,
pag.
http://www.lexitalia.it/p/corte/ccost_2003-307.htm; Corte Costituzionale, 27 luglio
2005 n. 336, ivi, pag.
http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-07-27-3.htm; Corte Costituzionale, 17 marzo 2006 n. 103,
ivi, pag.
http://www.lexitalia.it/p/61/ccost_2006-03-17.htm).
Alla luce di
siffatti principi normativi si deve conclusivamente ritenere che l’attivazione
di impianti tecnologici per la telefonia mobile, laddove abbiano ottenuto il
parere favorevole dell’A.R.P.A. circa l’effettivo rispetto dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla legge, non possa essere
inibita da ordinanze sindacali contingibili ed urgenti motivate da presunti
gravi ed imminenti pericoli per la salute dei cittadini residenti nella zona
dell’impianto, pena la palese elusione delle rigorose ed inderogabili garanzie
poste a delimitazione del descritto potere amministrativo di ordinanza extra
ordinem.
FATTO
La ricorrente
società ha presentato in data 4.6.2004 denuncia di inizio attività per la
realizzazione di un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un
edificio sito in via U. La Malfa n. 13, ai sensi dell’art. 87 D.lgs 259/2003.
Nonostante
secondo la ricorrente si fosse formato silenzio assenso sull’istanza
autorizzatoria ex art. 87, comma 9, cit. e nonostante che l’A.R.P.A. avesse
rilasciato il proprio parere favorevole in data 13.7.2004, il Sindaco ha
adottato il provvedimento di sospensione dei lavori impugnato, con la seguente
motivazione: “...occorre stabilire univocamente l’assenza di specifici
effetti dannosi per la salute umana, evitando connesse situazioni di
pericolosità… (omissis)”.
Il ricorso è
affidato ai seguenti motivi di diritto:
1. Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli
enti locali) come recepito in Sicilia. Incompetenza. Eccesso di potere per
sviamento. Motivazione incongrua.
Il provvedimento
contingibile ed urgente è stato adottato in carenza dei presupposti, in carenza
di istruttoria e privo di un termine di efficacia. L’ordinanza di sospensione
dei lavori è un atto tipico previsto dall’art. 4 della l. 47/1985, come recepito
dall’art. 2 della lr. N. 37/1985, con determinati presupposti e un termine di
efficacia. La stazione base aveva ottenuto il parere favorevole dell’ARPA e,
pertanto, doveva ritenersi concluso positivamente l’esame circa l’assenza di
pericolosità per la salute pubblica.
2. Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost..Violazione e/o falsa applicazione
della l. n. 36/2001 del D.M. n. 381/1998 e del D.lgs n. 259/2003. Incompetenza.
Il Comune ha
esercitato competenze in materia di tutela della salute per legge riservate allo
Stato. Rispetto alle norme statali non vi è potere di deroga da parte della
Regione o dei Comuni, ma solo di integrazione.
3. Violazione
dell’art. 7 della l. 241/1990, come recepita dalla l.r. 10/1991. eccesso di
potere per omessa o carente attività istruttoria e per manifesta illogicità.
E’ mancata la
comunicazione di inizio del procedimento.
Da ultimo, la
società ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni.
Resiste in
giudizio il Comune intimato.
All’udienza
pubblica del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
fondato.
Fondato è il
motivo col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50
e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia,
nonché la motivazione incongrua del provvedimento impugnato.
L’art. 50, comma
5, del T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini.
Nella
fattispecie l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento alle “fortissime
tensioni o proteste” a seguito di manifestazioni e nota di protesta di
cittadini; nonché con riferimento alla esigenza di “stabilire univocamente
l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana evitando connesse
situazioni di pericolosità”.
Quanto al primo
punto, le manifestazioni popolari e la nota di protesta non sembra assurgano nel
provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale gravità da assumere di
per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è
traccia di simile valutazione e apprezzamento di siffatta minaccia nel
provvedimento.
Quanto a secondo
profilo della motivazione, il provvedimento impugnato ignora che con parere
dell’A.R.P.A. del 20 luglio 2004 prot. 20281 il progetto è stato valutato
compatibile “con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità stabiliti in relazione al disposto della l. 22.2.2001, n.
36 e relativi provvedimenti di attuazione”. Nessuna menzione è fatta nel
parere dell’ARPA della presenza di altre antenne nella zona e del possibile
cumulo di potenziale nocivo che deriverebbe dall’installazione della nuova
antenna UMTS.
Se il Comune
avesse voluto escludere il dubbio circa il pericolo della cumulabilità degli
effetti delle emissioni elettromagnetiche del nuovo impianto con quelli delle
antenne già esistenti, avrebbe dovuto compiere adeguata istruttoria al riguardo
e alla luce di dati certi sospendere poi i lavori di esecuzione dell’opera.
I provvedimenti
contingibili e urgenti, infatti, possono essere emanati non solo per rimediare
ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare che determinati
pregiudizi si verifichino, in base però ad una valutazione probabilistica
caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni
tecnico-scientifiche attendibili (T.A.R. Veneto, sez. III, 28 novembre 2001, n.
4131).
Si presuppone,
inoltre, la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di
natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli
strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che
la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di
pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso
in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi
dell’art. 54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il collegamento con le esigenze di
protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto
necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non
sufficiente, ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza
e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità. (T.A.R. Emilia Romagna Parma,
10 gennaio 2003, n. 1)
Presupposto,
dunque, per il legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile e
urgente la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di
natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso
agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio Stato, sez. V, 2
aprile 2003, n. 1678).
Nella
fattispecie non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità
che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente; ben
avrebbe potuto il comune accertare mediante istruttoria o nuovo parere da
richiedere all’ARPA se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica
rappresentassero un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi e
successivamente determinarsi.
Conclusivamente,
il ricorso va accolto.
Le spese si
compensano tra le parti, in considerazione della novità della questione
trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.
seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Catania nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2005.
L’ESTENSORE
Dr.ssa Paola
Puliatti
IL
PRESIDENTE
Dr. Italo Vitellio
Depositata in
Segreteria il 13 marzo 2006.
n. 3/2006 - ©
copyright
(Avvocato del Foro di Catania – Dottorando di ricerca
in diritto amministrativo nell’Università di Catania)
emesse nei confronti degli impianti di telefonia mobile