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Giurisprudenza
n. 9/2005 - © copyright

TAR LAZIO - LATINA - ordinanza 24 settembre 2005 n. 613 - Pres. Bianchi, Est. Soricelli - Battigaglia (Avv. Quadrale, Zaza D’Aulisio) c. Regione Lazio (Avv.ti Terracciano e Vannicelli) e Petti (Avv. de Simone) - (respinge la domanda di sospensione per difetto di giurisdizione).

Giurisdizione e competenza - Enti pubblici - Azienda Sanitaria Locale - Natura giuridica - Individuazione - Controversie relative alla nomina o revoca del Direttore generale dell’ASL – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario una controversia relativa ad un provvedimento di nomina e/o di decadenza dall’incarico di Direttore Generale di una Azienda Sanitaria Locale, nel caso in cui il ricorso sia incentrato sulla questione dell’applicabilità degli artt. 55 della L. Reg. Lazio 11 novembre 2004 n. 1 e 71 della L. Reg. Lazio 17 febbraio 2005 n. 9, che prevedono la automatica decadenza dei vertici degli organi dipendenti della regione (c.d. spoils system); in tal caso, infatti, non si controverte sulla legittimità o meno dell'esercizio di una potestà pubblica, ma sulla verificazione o meno di un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di prestazione d'opera, con la conseguenza che la causa non è riconducibile alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, ma a quella dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, coinvolgendo il diritto alla prosecuzione del rapporto che si fonda su un contratto ancora in essere al momento della comunicazione di decadenza (1).

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(1) V. tuttavia in senso opposto T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 2 settembre 2005, n. 4775, in questa Rivista, pag.  http://www.lexitalia.it/p/52/tarlazio3_2005-09-01o.htm

Cfr., altresì, Cass. SS.UU., sentenza 11 febbraio 2003, n. 2065, in Giust. civ. Mass. 2003, 315 ed in Foro it. 2003, I, 3384, secondo cui, in base all'art. 3 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, e succ. modifiche, il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie è regolato da un contratto di diritto privato, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che, per regola generale, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano l'impugnazione della delibera regionale di conferma o mancata conferma nell'incarico, atteso che tale provvedimento, condividendo la natura dell'atto di nomina, implica una valutazione discrezionale sull'idoneità del direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli, indipendentemente dall'avere egli contravvenuto ai propri doveri, e riguardo ad esso l'interessato è titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Ove però l'interessato, senza impugnare la predetta delibera regionale, si riferisca al provvedimento di mancata conferma nell'incarico quale fonte di una pretesa civilistica di risarcimento del danno, deducendo la violazione, da parte della Regione, delle regole di correttezza comportamentale nell'adozione della misura operativa e gestoria, posta in essere con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, la relativa controversia rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

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Documenti correlati:

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - ordinanza 2 settembre 2005, n. 4775, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarlazio3_2005-09-01o.htm (sulla legittimità dei provvedimenti con i quali, a seguito delle scorse elezioni regionali del Lazio, si dichiara la decadenza automatica dei Direttori generali delle ASL e si nominano i nuovi).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II TER, sentenza 8-4-2003, n. 3276, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio2ter_2003-04-08.htm (sulla giurisdizione del G.A. in ordine alle controversie riguardanti provvedimenti di nomina e revoca di organi di enti pubblici e sulla necessità di adeguata motivazione e di avviso di inizio del procedimento nel caso di revoca disposta ex art. 6 L. n. 145/2002; osserva in part. che il c.d. spoils system - o "patronato degli impieghi" - è estraneo alla nostra consuetudine giuridica e la sua applicazione in ogni caso trova ostacolo nei principi costituzionali che reggono l’organizzazione della p.a.).

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Commento di

FABIO RAPONI
(Avvocato del Foro di Roma)

Anche in materia di spoils system la giurisdizione è dubbia.

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Con ordinanza n. 613/2005 del 24 settembre 2005 il T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, dopo aver comunque concesso al ricorrente il decreto cautelare provvisorio in attesa della camera di consiglio del 23 settembre, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza dalla carica di Direttore generale dell’Azienda USL di Latina, avvenuto automaticamente in base al noto principio dello spoils system.

La rilevanza di tale pronuncia risiede nella circostanza che la sede centrale del Tar Lazio – con le precedenti ordinanze nn. 4773, 4774 e 4775 del 2 settembre 2005 (l'ordinanza n. 4775, in particolare, è stata pubblicata in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarlazio3_2005-09-01o.htm) - si è, invece, ritenuta dotata di giurisdizione sugli analoghi ricorsi - aventi identico petitum e (sostanzialmente) identica causa petendi - proposti con riferimento alla dirigenza generale delle ASL romane (respingendo poi, nel merito, l’istanza cautelare).

Da una parte, il T.A.R. Capitolino, dopo essersi richiamato alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 2065 del 2003 (la cui interpretazione appare opinabile), ha ritenuto sufficiente a far radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la mera circostanza che il Direttore generale delle ASL costituisce un "organo istituzionale di ente della regione e non soggetto meramente burocratico di una pubblica amministrazione" .

Dall’altra, la Sezione di Latina pare aver applicato, ai fini dell’individuazione dell’ordine giurisdizionale competente, il noto criterio del "petitum sostanziale", il quale, come ha ribadito la Corte di Cassazione a Sezioni unite nell’ordinanza 17 novembre 2004 n. 21710 (in questa Rivista, n. 12/2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/2004/casssu_2004-11-17.htm con nota di G. Virga), "deve essere individuato mediante il collegamento della statuizione richiesta al giudice con l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva allegata quale causa petendi, a sua volta da riscontrarsi con riferimento alle circostanze richiamate dalla parte istante, ma non fermandosi alle qualificazioni dalla medesima espresse, e cogliendo invece l'effettiva valenza giuridica dei fatti addotti e la natura della tutela accordata dall'ordinamento".

Nella specie, il T.A.R. di Latina è partito dal presupposto che, poiché nel ricorso si contestava l’automaticità della decadenza dei vertici degli organi dipendenti della regione prevista dagli artt. 55 dello Statuto regionale e 71 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, il ricorrente mirava sostanzialmente all’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto fondato su un contratto di prestazione d'opera ancora in vigore al momento della impugnata comunicazione di decadenza. Non veniva, dunque, in rilievo alcuna questione sulla legittimità – o meno – dell’esercizio di una potestà pubblica, trattandosi semplicemente di verificare se effettivamente fosse intervenuto un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto in questione.

Tali conclusioni possono, fra l’altro, evincersi anche dalla stessa sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, 11 febbraio 2003 n. 2065 - richiamata dal Tar Lazio-Roma a sostegno della tesi della giurisdizione amministrativa - laddove si afferma che la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste perché la delibera di mancata conferma dell’incarico condivide la natura dell’atto di nomina ed implica una valutazione discrezionale sull’idoneità del direttore generale a svolgere l’incarico affidatogli, indipendentemente dall’avere egli contravvenuto ai propri doveri.

Occorre, però, tenere conto che la controversia sulla quale si era pronunciato il giudice della giurisdizione non riguardava ancora la normativa sullo spoils system, ma un caso di mancata conferma nell'incarico di Direttore generale effettivamente conseguente ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione, essendo tale provvedimento intervenuto a seguito dell’apposita procedura per la verifica dei risultati amministrativi e di gestione conseguiti dal ricorrente.

Nella fattispecie in esame, invece, la mancata conferma ha costituito un fatto meramente automatico previsto dall’art. 55, L.R. n. 1/2004, alla cui stregua "Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi."

Ciò vuol dire che, tutt’al più, soltanto la conferma dell’incarico potrebbe condividere la stessa natura dell’atto di nomina giacchè, costituendo eccezione rispetto alla regola, presuppone adeguata istruttoria e motivazione e, dunque, una valutazione discrezionale in rapporto alla quale può radicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Franco

BIANCHI

PRESIDENTE

Dott. Santino

SCUDELLER

CONSIGLIERE

Dott. Davide

SORICELLI

PRIMO REFERENDARIO REL.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2005;

Visto l'ultimo comma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso n. 699 del 2005, proposto dal signor Benito BATTIGAGLIA, rappresentato e difeso dagli aw.ti Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di quest11 febbraio 2003, n. 2065o Tribunale;

contro

-la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli aw.ti Gennaro Terracciano e Francesco Vannicelli, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione,

Reg. Rie. n. 699/2005

e nei confronti

-del signor Ernesto Petti, rappresentato e difeso dall'aw. Corrado de Simone, presso lo studio del quale é elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, n. 24,

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del provvedimento prot. n. 98435 del 3 agosto 2005 con cui e' stata comunicata la decadenza dalla carica di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto il decreto Presidenziale n. 569/2005 del 13 agosto 2005 con il quale è stata accolta l'istanza cautelare provvisoria;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udita la relazione del Primo Referendario Dott. Davide SORICELLI,

e uditi, altresì,

gli Avv.ti Terracciano e C. de Simone

Considerato che il ricorrente impugna la nota regionale con la quale gli è stata comunicata la decadenza dalla carica di direttore generale dell'Azienda AUSL di Frosinone e tutti gli atti che hanno comportato la nomina del nuovo direttore generale;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Lazio che in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione;

Considerato che l'eccezione così formulata presenta profili di fondatezza in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata solo nei casi di annullamento di ufficio dell'atto di nomina o di mancata conferma ad esito dei risultati conseguiti, rilevando in entrambe tali ipotesi l'esercizio di attività discrezionale ed il collegamento, ad essa, di una posizione di interesse legittimo (CS V -- 5746 - 3.10.2003; SS. UU 6854 - 6.5.2003);

Considerato che la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata in relazione al caso di decadenza per specifiche inadempienze, incidendo il provvedimento su una posizione di diritto soggettivo (SS UU. 6854 - 6.5. 2003);

Considerato che nell'ipotesi in esame, avendo il ricorso ad oggetto la questione della applicabilità degli artt. 55 dello Statuto regionale e 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 - che prevedono la automatica decadenza dei "vertici" degli organi "dipendenti" della regione -- non si controverte della legittimità o meno dell'esercizio di una potestà pubblica ma della verificazione o meno di un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto di prestazione d'opera stipulato dal ricorrente, con la conseguenza che la causa non è riconducibile alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ma a quella del Autorità Giurisdìzionale Ordinaria coinvolgendo il diritto alla prosecuzione del rapporto che si fonda su nn contratto ancora in essere al momento della comunicazione del 3 agosto 2005;

Considerato che pertanto, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - respinge la proposta domanda cautelare.

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