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Articoli e note

n. 2/2005 - © copyright

ROBERTO SAPIA*

Prime indicazioni dopo la sentenza sulla “patente a punti”. Ma rimangono altri problemi …

(note a margine della circolare del Ministero dell’Interno, 4 febbraio 2005, n. 41236)

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La circolare n. 41236 del Ministero dell’Interno, datata 4 febbraio 2005 (in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/leggi/circmininterno_2005-02-04.htm), fornisce agli Uffici di polizia le prime indicazioni applicative della sentenza n. 27/2005, che ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’art. 126-bis del Codice della Strada. 

A seguito di quella sentenza, com’è noto, era caduta la possibilità di applicare la detrazione di punti al “responsabile in solido” (ed in particolare al proprietario del veicolo), se basata solo sulla mancata od incompleta risposta all’invito rivoltogli, in allegato al verbale notificatogli per la violazione a norme di comportamento del CdS non immediatamente contestata, perché rendesse noto il nome del conducente “reale”, effettivo responsabile della violazione.  E’ irragionevole, ha affermato la Corte, l’applicazione di tale “sanzione accessoria di carattere strettamente personale e non patrimoniale” (come, a nostro avviso correttamente, definita dalla Corte) quando non è provato (mancando la contestazione immediata) che chi ne è colpito sia responsabile della violazione della norma di comportamento per la quale essa è stabilita. E’ ugualmente irragionevole (quale ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 Cost.) che tale sanzione accessoria sia applicata solo nel caso che il proprietario sia una persona fisica, mentre quando si tratta di “persona giuridica” si applica la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, del C.d.S. 

Dichiarata quindi la illegittimità costituzionale di questa parte dell’art. 126-bis, la Corte si è preoccupata di precisare (in realtà, fornendo una soluzione “additiva” alla diseguaglianza di trattamento, in senso contrario, che si verificherebbe a sfavore del proprietario-persona giuridica) che in questa ipotesi “trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada”.

In attesa che si realizzi “la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto”, la circolare ministeriale si incarica di regolare gli effetti della sentenza a partire dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 2005), per i procedimenti ancora non esauriti a quella data, in riferimento a violazioni non immediatamente contestate (notificate pertanto al proprietario-responsabile in solido) e che danno luogo a detrazioni di punti.

In sostanza vengono prese in considerazione le seguenti ipotesi:

a)        verbali notificati a partire dal 26 gennaio 2005: ferma restando la richiesta di comunicare entro 30 giorni gli elementi identificativi del conducente effettivo e della patente da lui posseduta, in entrambi i casi (persona fisica o persona giuridica) dovrà essere minacciata l’applicazione della sanzione ex art. 180 CdS, previa emissione di un diverso e specifico verbale.   Occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dalle sentenze C. Cost. n. 477/2002 e n. 28/2004, la notificazione si intende compiuta, per quanto riguarda gli obblighi del notificante, con la consegna all’ufficiale giudiziario, al messo o al servizio postale.

b)        verbali notificati prima del 26 gennaio 2005, ai quali non è seguita comunicazione dei dati dell’effettivo conducente: non si applica, se il proprietario è persona fisica, decurtazione di punti e quindi non si procede alla relativa comunicazione all’Anagrafe dei patentati; se invece il proprietario è persona giuridica si applicherà (con separato verbale, come già ora avviene) la sanzione ex art. 180.   E’ implicito, a nostro avviso (tenendo conto anche della precisazione fornita dalla Corte) che, non potendo restare impunito il silenzio del proprietario-persona fisica, anche contro di lui sarà emesso verbale di violazione dell’art. 180.

c)        verbali notificati prima del 26 gennaio 2005, per i quali è già stata eseguita la comunicazione all’Anagrafe dei patentati o che hanno già dato luogo alla notifica al proprietario dell’avvenuta detrazione di punti: la circolare rinvia a “successive disposizioni”, per le quali saranno certo necessarie approfondite valutazioni.

Le soluzioni elaborate dalla circolare ministeriale meritano qualche considerazione.

Per quanto riguarda il punto a), è evidente che la sua osservanza implicherà, per gli uffici dotati di procedure meccanizzate, la ristampa ex novo di tutti i verbali giacenti: la formula di “invito alla comunicazione” è, per quanto riguarda le conseguenze della sua omissione, radicalmente cambiata.  Ma che cosa accadrebbe se, per errore o per scelta deliberata, i verbali notificati dopo il 26 gennaio 2005 recassero invece ancora la vecchia formulazione dell’invito ?

A nostro avviso non si potrebbe parlare di nullità del verbale: per quanto riguarda la violazione della norma del CdS gli elementi previsti dall’art. 383 del Regolamento vi sono comunque tutti (esposizione del fatto illecito, identificazione del veicolo, indicazione della norma violata, conseguenze sanzionatorie, modalità e termini per il pagamento e per il ricorso), realizzando pertanto la funzione principale del verbale.  Peraltro, qualora il proprietario, benché sulla base della vecchia “formula di invito”, decidesse di indicare i dati del conducente effettivo, tale dichiarazione sarebbe perfettamente efficace, autorizzando una comunicazione, pienamente legittima, all’Anagrafe dei patentati: la sentenza della Corte certamente non ha inteso vietare al proprietario-persona fisica tale facoltà! 

In caso, invece, di silenzio, l’autorità procedente dovrà redigere verbale per violazione dell’art. 180, da notificarsi successivamente.

In questo caso però può sorgere qualche problema: il proprietario, sulla base di una “formula di invito” obsoleta, mantenendo il silenzio, ha accettato di “sacrificare” una modesta quantità di punti, ma successivamente gli viene notificato che quel silenzio ha realizzato una fattispecie sanzionata a titolo diverso.

Si potrebbe discutere della applicabilità o meno dei principi sulla “ignoranza della legge penale” e della stessa applicabilità di quest’ultima (insorta a seguito della “precisazione” della Corte) nella specifica ipotesi, ma rimane il punto se al proprietario sia concesso di “sanare a posteriori” un’omissione alla quale potrebbe essere stato indotto da un’errata comunicazione iniziale.    A nostro avviso tale possibilità dovrebbe essere ammessa, in considerazione di un’applicazione del regime della patente a punti meglio aderente alle sue finalità proprie e della responsabilità che deriva a carico dell’autorità procedente per l’inosservanza della circolare ministeriale.

Per quanto riguarda il punto b), si riproducono le perplessità appena sopra evidenziate: il verbale che ora perviene al proprietario-persona fisica rimasto silenzioso riguarda l’accertamento di una violazione che si afferma commessa prima della sentenza della Corte, che con la sua precisazione ha esteso all’art. 126-bis (per la parte censurata) la portata dell’art. 180.     Questo può generare problemi di un certo peso con conseguente contenzioso, che sarebbe forse opportuno spegnere rinnovando “in forma aggiornata” l’invito alla comunicazione dei dati.

Per quanto riguarda il punto c), accennavamo alla necessità di approfondite valutazioni.  La stampa ha dato notizia di autorevoli assicurazioni sulla restituzione dei punti detratti nei tempi trascorsi a seguito del silenzio.   Senza dubbio i destinatari ne sarebbero soddisfatti, ma sorge qualche perplessità in merito alla equità di una tale soluzione, se non accompagnata da una sanzione.  Vi è anche qualche remora di ordine strettamente giuridico: il procedimento è concluso e, se si sono esauriti i punti, il provvedimento di revoca della patente è definitivo (alias, ricorribile solo al TAR).

La possibilità di una “restituzione spontanea” dei punti da parte del Ministero trova inoltre un ostacolo di ordine pratico: nei mesi passati le procedure meccanizzate di comunicazione da parte delle forze di polizia all’Anagrafe dei patentati non prevedevano, da quel che ci risulta, l’indicazione che la detrazione di punti avveniva a seguito di silenzio, ma facevano direttamente ed unicamente riferimento alla norma della “violazione di base”.  Ne deriverebbe che nell’Anagrafe sarebbe impossibile separare i punti detratti nelle due diverse situazioni (conducenti fermati o oggetto di “comunicazione” da un lato, proprietari silenziosi dall’altro), con conseguente impossibilità di reintegro spontaneamente concesso solo per una di esse.

Anche superando le non lievi remore giuridiche sopra evidenziate, riteniamo che sarebbe necessaria quantomeno una istanza, da indirizzare presumibilmente al Ministero (titolare del potere in materia e gestore dell’Anagrafe) e per il tramite della stessa autorità di polizia che ha comunicato i punti da detrarre, chiamata quindi ad una istruttoria sull’origine della detrazione stessa.

Non si può quindi che accogliere favorevolmente l’ipotesi di una revisione dell’istituto, in grado di fornire razionalità e chiarezza ad una disciplina che fin dal suo varo, con il D. Leg.vo 9/2002, ha sofferto di non poche lacune proprio dal punto di vista giuridico, esaltate poi dalle modifiche introdotte (ed oggi cassate) sotto l’assillo della conversione del D.L. 151/2003.  

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(*) Dirigente Automobile Club Italia, direzione servizi ispettivi.

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Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 24 gennaio 2005, n. 27, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-01-24.htm (dichiara illegittimo l’art. 126 bis del Nuovo codice della strada nella parte in cui prevede una decurtazione del punteggio nel caso di omessa comunicazione generalità del conducente trasgressore).

MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Circolare 4 febbraio 2005 - Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 – Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.


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