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Articoli e note

n. 11/2005 - © copyright

CARLO SAFFIOTI*

Segretari comunali, disponibilità e licenziamento

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         La direttiva emanata a metà ottobre 2005 dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il nuovo contratto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali – quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03 – offre lo spunto per alcune riflessioni sul tema di quel particolare istituto che è la disponibilità di questa categoria.

         Dice la direttiva: Le materie della disponibilità e della mobilità dei segretari comunali e provinciali sono state recentemente modificate per effetto di due provvedimenti legislativi: il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). ….. La medesima disposizione ha esteso ai segretari anche il regime valevole per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni in caso di situazioni di eccedenza, colmando una lacuna presente nella precedente normativa, mediante la previsione dell’applicazione in queste ipotesi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Secondo il vigente regime, nel caso di esubero, l’Agenzia deve rilevare formalmente l’eccedenza e iniziare la prescritta procedura sindacale finalizzata al raggiungimento di un accordo per la ricollocazione del personale interessato o il suo riassorbimento interno; se la situazione di eccedenza non è superata, il personale interessato deve essere collocato in disponibilità, con l’applicazione della disciplina di cui al citato art. 34 a seguito dell’iscrizione nella lista gestita dal Dipartimento della funzione pubblica.”

         La necessità di contrattare in base a tale direttiva impone di fare chiarezza su alcuni aspetti -fortemente discutibili - della normativa, più o meno recente, in tema di disponibilità dei Segretari e di applicabilità degli articoli 33 e 34 del DLgs 165/2001, prevista dall’art. 3 ter del DL 136/04 convertito in legge 186/04.

         Questa la norma citata: Art. 3-ter (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. omissis

2. Ai segretari comunali e provinciali … si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell’articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all’interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. omissis

         Mentre si riporta in nota il testo integrale dell’articolo 33 del DLgs 165/01 [1], si sintetizza come segue il procedimento che esso prevede:

-          la norma si applica ove vengano rilevate eccedenze di personale;

-          vengono informate immediatamente le OOSS allo scopo di:

o        individuare i motivi che determinano l’eccedenza

o        le ragioni tecniche ed organizzative che consentono o meno di riassorbire le eccedenze

-          Si individuano il numero, la collocazione e le qualifiche del personale eccedente, di quello impiegato;

-          Si formulano le eventuali proposte per risolvere la controversia;

-          Si fissano i tempi e le misure da adottarsi sul piano sociale.

-          Seguono l’esame delle cause e delle possibilità di diverso utilizzo, la ricerca di un accordo totale o parziale, l’eventuale accordo o il mancato accordo.

-          Viene attivata una mobilità collettiva

La fattispecie relativa ai Segretari prevede invece:

-          Il collocamento in disponibilità – escluso il caso della revoca, peraltro rarissima – deriva da un automatismo privo di qualsiasi motivazione;

-          Il numero dei Segretari iscritto all’albo – per legge – è superiore al numero delle sedi di lavoro e quindi, necessariamente, una aliquota di Segretari è impossibilitata ad avere una sede di titolarità né si può parlare di eccedenza;

-          Manca qualsiasi procedimento che coinvolga le OOSS per l’analisi dei motivi e manca il concetto stesso di “fenomeno collettivo” ;

Dopo l’innovazione legislativa che prevede l’applicazione ai Segretari degli articoli 33 e 34 del DLgs 165/01, si è creato dunque un procedimento che - senza che mai se ne spieghino i motivi e per mero automatismo - colloca in disponibilità per due anni un lavoratore, poi lo mette in mobilità d’ufficio, costringendolo quasi ad accettare una dequalificazione, ed infine lo priva della qualifica.

Il tutto – si badi bene - viene tranquillamente applicato a lavoratori che sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato!

         Pare proprio a chi scrive che sia necessario, una buona volta, affrontare seriamente l’argomento e cercare una soluzione che sia accettabile e rispettosa dei fondamentali principi giuslavoristici.

         La gestione di figure manageriali di rilievo, la mancanza di un procedimento disciplinare - efficace e funzionante in tempi ragionevoli - non consentono il ricorso a scorciatoie affrettate, che niente hanno a che fare con la tutela della professionalità e che espongono a gravi fenomeni di demansionamento quando non di vero e proprio mobbing.

Una tabella di confronto

Il procedimento

del DLgs 165/01

Il caso dei Segretari

Note

la norma si applica ove vengano rilevate eccedenze di personale

Il collocamento in disponibilità avviene nominativamente e senza dover individuare eccedenze

La nominatività maschera facilmente una punizione, immotivata e senza difesa

Le eccedenze debbono essere collettive

Non c’è alcuna eccedenza collettiva ma solo una sorta di “scarto” immotivato

L’automatismo nasconde spesso interventi di varia natura per far sostituire il Segretario

Vengono subito informate le OOSS

Totale automatismo. Nessuno viene informato, nemmeno l’interessato!

Nessun avviso di procedimento né tutela sindacale

Si individuano i motivi che determinano l’eccedenza

Non si individua alcun motivo

La mancanza di ogni motivazione fa pensare ad un totale arbitrio

Si cercano le ragioni tecniche ed organizzative che consentono o meno di riassorbire le eccedenze

Non se ne discute affatto

Impossibilità di qualsiasi difesa

Si individuano il numero, la collocazione e le qualifiche del personale eccedente, di quello impiegato

Ogni procedimento è mirato ad un solo soggetto

La “personalizzazione” permette di usare il procedimento come una spada di Damocle continuamente sospesa

Si formulano le eventuali proposte per risolvere la controversia

Nessuna possibilità di discuterne: automatismo assoluto

Persino casi che potrebbero essere risolti non possono esserlo

Si fissano i tempi e le misure da adottarsi sul piano sociale

Nessuna misura sul piano sociale: abbandono assoluto dell’individuo

Si verificano casi socialmente durissimi

Esame delle cause e delle possibilità di diverso utilizzo, ricerca di un accordo totale o parziale, eventuale accordo o mancato accordo.

Nessuna analisi

La mancanza di analisi rende più difficile proporre riforme fondate, proposte etc.

Viene attivata una mobilità collettiva

Viene attivato un procedimento singolo

La personalizzazione acuisce la drammaticità del collocamento in disponibilità, vissuto come una disgrazia personale


 

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(*) Consigliere Nazionale di Amministrazione Agenzia Gestione Albo Segretari C. e P.

[1] Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993. come sostituito prima dall'art. 14 del d.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.


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