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n. 7-8/2007 - ©
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MARIA CONCETTA ROSATI
Brevi considerazioni sull’avvalimento nei contratti pubblici
(art. 49 D.L.vo n. 163 del 2006)
SOMMARIO: 1.- Premessa. 2.- Profili evolutivi dell’avvalimento. 3.- L’istituto dell’avvalimento nell’art. 49 del nuovo codice dei contratti pubblici. 4.- Le modifiche apportate all’articolo 49 dal d.l. 173/2006 (convertito in l. 228/2006) e dal d.lgs 6/2007. 5.- Alcune considerazioni conclusive.
1. PREMESSA.
Nella prassi, ormai da qualche lustro, le stazioni appaltanti si sono trovate a dover verificare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti attraverso una modalità diversa, il c.d. “avvalimento”.
L’articolo 49 [1] del nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina l’istituto dell’avvalimento, riproducendo nell’ordinamento interno le disposizioni delle direttive 17-18/2004/CE le quali prevedono entrambe una precisa disciplina, ampiamente analoga, tanto per la qualificazione alla singola gara, quanto per la certificazione SOA [2].
Sebbene tale principio venga considerato come una delle principali novità del nuovo Codice, è bene sapere che esso era già noto nell’ordinamento interno e, prima ancora, in quello comunitario [3] dove – come vedremo – ha trovato da tempo legittimazione grazie all’avallo giurisprudenziale della Corte di Giustizia.
Il concorrente, denominato “avvalente”, offre a dimostrazione dei requisiti minimi, previsti per concorrere alla gara, la capacità di un terzo, denominato “avvalso”, il quale, però, non assume il ruolo di concorrente né, successivamente, di appaltatore.
Il terzo si vincola nei confronti dell’avvalente e la stazione appaltante può e deve accertare che il medesimo possegga la capacità dichiarata e che, in fase esecutiva, effettivamente l’avvalente potrà avere la disponibilità dei mezzi dell’avvalso [4]
Nella terminologia “classica”, il termine “avvalimento” indica uno dei casi in cui un’opera viene realizzata da un ente diverso o da un apparato di un ente diverso da quello cui spetterebbe provvedervi secondo l’ordinamento.
In particolare, esso designa le modalità con cui la pubblica amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un’altra amministrazione, pur conservando la titolarità e l’esercizio della propria funzione.
In tali ipotesi, l’attività segue la disciplina dell’ente avvalente, al quale vanno imputati direttamente gli atti giuridici posti in essere dall’ente o dall’organo avvalso [5].
Scopo della presente indagine è quello di fornire un tentativo di analisi dell’istituto dell’avvalimento, come lo stesso sia stato introdotto e trovi applicazione nell’ordinamento italiano.
La verifica prenderà le mosse dalle tappe evolutive dell’istituto attraverso gli interventi giurisprudenziali, soprattutto di matrice comunitaria, per poi proseguire con l’analisi dell’articolo 49 del nuovo Codice dei contratti che contiene la disciplina dell’istituto, passando in rassegna, seppur brevemente, ogni suo comma, prestando particolare attenzione al suo comma 10, alle modifiche ad esso apportate dalla Legge 228/2006 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 6 del 2007, che a sua volta non è stato interessato dalle recenti ulteriori proposta di modifiche sulle quali si è espressa l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, con il parere del 6 giugno 2007[6].
Alcune considerazioni conclusive [così in parte anticipandole], infine, rilevano lacune dell’istituto le quali, ad avviso di chi scrive, potranno - evidentemente – comportare delle difficoltà intepretative ed applicative .
2.- PROFILI EVOLUTIVI DELL’AVVALIMENTO.
Il principio generale dell’avvalimento [7], prima di trovare disciplina nel nuovo Codice dei contratti pubblici [8], era già noto all’ordinamento interno e, prima ancora, a quello comunitario, nel quale ultimo aveva già da tempo trovato legittimazione grazie all’avallo giurisprudenziale della Corte di Giustizia CE, la quale si è principalmente pronunciata in relazione a fattispecie caratterizzate da un vincolo di gruppo [9].
Dunque, il legislatore comunitario ha inteso normare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte CE, al cui insegnamento, seppur con qualche incertezza, anche la giurisprudenza nazionale si è allineata.
Il “leading case” è rappresentato dalla decisione “Ballast Nedam Groep I ” [10], con la quale è stata affermata, con riferimento agli appalti di lavori pubblici, la possibilità, per un concorrente, di dimostrare la titolarità dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e/o dal bando anche in modo “indiretto”, ossia, avvalendosi di quelli posseduti da altri soggetti.
In particolare, il giudice comunitario ha ammesso, con tale sentenza, la possibilità che una società capogruppo comprovi il possesso delle capacità, richieste per ottenere la propria iscrizione in un elenco ufficiale d’imprenditori abilitati, facendo valere le referenze delle consociate, a condizione che la società madre provi di disporre effettivamente dei mezzi delle società appartenenti al gruppo, necessari all’esecuzione degli appalti.
Con la successiva pronuncia, interpretativa della precedente, e nota come “Ballast Nedam Groep” [11], il giudice comunitario ha precisato che l’autorità competente a statuire su una domanda di abilitazione presentata da una holding, è obbligata a tenere conto dei requisiti delle società figlie per valutare l’idoneità della società madre, qualora la holding stessa dia la prova di disporre effettivamente delle sue consociate.
Sulla scia di tali pronunce, il giudice comunitario ha, poi, compiuto un passo avanti, in materia di appalti di servizi [12], con la decisione “Holst Italia” [13].
Infatti, a differenza delle precedenti fattispecie, nelle quali era la società capogruppo ad invocare, ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti delle sue consociate, in questo caso, i rapporti societari sono invertiti: la società partecipante alla gara, che si avvaleva dei requisiti di altre imprese del gruppo, si trovava in posizione di subordinazione, e non di dominanza, all’interno del medesimo gruppo.
Ciononostante, il giudice comunitario ha ammesso che un concorrente, seppur sfornito dei requisiti minimi richiesti dal bando, possa partecipare ugualmente alla gara, avvalendosi dei requisiti tecnici, economici e finanziari di soggetti terzi, indipendentemente dalla natura giuridica dei vincoli diretti o indiretti che il concorrente ha con questi ultimi.
L’offerente (concorrente) deve, però, dimostrare all’amministrazione di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti che non gli appartengono in proprio e che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
La Corte di Giustizia CE ha, così, mostrato sostanziale indifferenza per le forme giuridiche in quanto non ha considerato necessaria la presenza di un “rapporto di gruppo” tra l’impresa che partecipa alla gara e quella delle cui capacità essa si avvale per comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal bando.
Rileva soltanto il fatto che il concorrente sia nella condizione – dandone prova all’amministrazione – di disporre effettivamente dei mezzi di tale soggetto, necessari all’esecuzione dell’appalto.
Dunque, tale indirizzo è visibilmente ispirato dalla concezione realistica del diritto comunitario, secondo cui, ai fini dell’applicazione di regole proprie dell’ordinamento europeo, occorre considerare la sostanza dei rapporti, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata. [14]
Successivamente, il principio esposto nella menzionata sentenza è stato ripetuto nella sentenza della Corte di Giustizia CE, “Siemens AG c/o Arge Telekom & Partner” [15], secondo cui, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, è possibile avvalersi anche dei requisiti di capacità tecnica riferibili ai subappaltatori e, dunque, mediante l’indicazione dei tecnici dei subappaltatori.
Con tale sentenza, la Corte precisa che i soggetti terzi, i cui requisiti vengono spesi per essere ammessi alla procedura di aggiudicazione, possono anche essere subappaltatori [16].
Infatti, la direttiva 92/50 consente espressamente all’art. 32, n. 2, lett. c) ed h), la possibilità di fornire la prova della capacità tecnica mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici che non fanno direttamente capo al prestatore di servizi, ovvero, mediante l’indicazione della quota del contratto che si intende subappaltare [17].
In questa linea di ragionamento, la Corte precisa che un prestatore di servizi non può essere escluso da una procedura di aggiudicazione se, in sede di selezione, fa valere le capacità tecniche ed economiche di terzi subappaltatori, dimostrando di disporre dei mezzi e delle capacità di questi ultimi.
Viceversa, il divieto di subappalto della sola esecuzione di parti essenziali dell’appalto[18] è contrario al diritto comunitario poiché consentendo il subappalto nella fase di esecuzione si consentirebbe la realizzazione della prestazione da parte di soggetti per i quali l’amministrazione aggiudicatrice non ha avuto modo di controllare le capacità tecniche e finanziarie in sede di gara.
In altre parole, la sentenza in questione afferma che il diritto comunitario consente ad un’impresa di partecipare ad una gara per l’affidamento di appalti pubblici di servizi facendo valere i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria di un individuo soggetto terzo, anche subappaltatore, mediante la dimostrazione della disponibilità giuridica dei mezzi e delle capacità di quest’ultimo.
La giurisprudenza nazionale, successivamente al sopra esposto “leading case” [19], ha elaborato due orientamenti [20] con riferimento al rapporto di avvalimento [21].
Un primo orientamento, conforme alla sentenza “Ballast Nedam Groep I”, esclude che la sola situazione di controllo, ravvisabile fra la capogruppo e le sue controllate, possa, ex se, provare specificamente l’effettiva disponibilità delle capacità tecniche altrui, non fosse altro che per l’evidente autonomia contrattuale di cui godono le società controllate.[22]
Tale orientamento è avallato, anche, da alcune pronunce del Consiglio di Stato [23], nelle quali è stato enunciato il principio secondo cui, qualora un concorrente, per dimostrare la propria capacità finanziaria, economica e tecnica, al fine di essere ammesso a partecipare ad una procedura di gara d’appalto, faccia riferimento alla capacità di altri soggetti ed imprese, cui è legato da vincoli diretti o indiretti – di qualunque natura giuridica siano – avrà l’onere di dimostrare di poter effettivamente disporre dei mezzi di tali soggetti o imprese, che non gli appartengono in proprio ma che sono necessari all’esecuzione dell’appalto [24].
La dottrina [25] sostiene che il concorrente, una volta dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo all’impresa terza, dovrà, anche, produrre un atto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di quest’ultima (ossia del soggetto di cui si spendono i requisiti), con il quale, incondizionatamente e irrevocabilmente, per tutta la durata dell’appalto in questione, il soggetto terzo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente tutti i requisiti, i mezzi tecnici, il personale oggetto della dichiarazione d’impegno.
Dunque, in base a tale ottica, la prova del reale possesso dei mezzi per eseguire l’opera o il servizio può ritenersi pienamente raggiunta solo nel caso in cui, oltre al rapporto di controllo societario, si aggiungano anche impegni vincolanti di messa a disposizione nei confronti dell’impresa consociata, candidata alla gara, dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto, da parte della società che li detiene [26].
Secondo un opposto orientamento della giurisprudenza, tale prova non occorre in caso di holding.
Infatti, tale indirizzo ritiene che il rapporto di direzione e coordinamento che si viene a creare in caso di partecipazione totalitaria, o anche solo maggioritaria, al capitale sociale, possa essere considerato un elemento sufficiente per poter usufruire dell’avvalimento, senza la necessità di alcun ulteriore elemento [27].
L’ impegno scritto, in tal caso, non sarebbe necessario [28].
Emerge, dunque, che la prova di poter effettivamente disporre dei mezzi di altri soggetti è atipica [29], non limitata quindi a particolari mezzi, e può essere data mediante qualsiasi strumento attestante l’esistenza di rapporti giuridici idonei a provare l’effettiva disponibilità di tali capacità in capo ai partecipanti alla gara.[30]
Alla luce di quanto detto, può affermarsi che l’istituto dell’avvalimento risponde alla logica comunitaria di agevolare le grandi imprese holding [31] e lo stesso Consiglio di Stato, prendendo atto dell’effetto dirompente nei confronti delle piccole e medie imprese [32], ha sottolineato l’esigenza che per evitare manovre elusive e turbative di gara l’avvalimento sia comunicato all’Autorità di Vigilanza ed adeguatamente reso pubblico.
Nelle prime applicazioni dell’istituto in esame, i principi espressi dalla direttiva 2004/18/CE sono stati intesi restrittivamente, nel senso che si richiedeva l’accertamento di un interesse di gruppo non occasionale ma stabile tale da garantire la stazione appaltante che l’impresa partecipante alla gara avesse posseduto durevolmente i requisiti fatti valere [33] .
3.- L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO NELL’ART. 49 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Come accennato, l’istituto dell’avvalimento [34] viene introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163[35] che recepisce gli artt. 47 e 48 della direttiva unificata [36].
La previsione del suddetto Codice, che “canonizza” l’istituto dell’avvalimento, segna il definitivo superamento dei principi che erano alla base della legislazione nazionale in materia e di quelli che puntellavano l’obbligo di possedere i requisiti di qualificazione in proprio dal momento della pubblicazione del bando [37], nonché il divieto assoluto, nelle procedure di gara, di modificare soggettivamente il candidato successivamente alla presentazione dell’offerta [38].
Quindi, nella procedura ad evidenza pubblica è permesso ai candidati di provare il possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari, nonché quello di attestazione SOA [39] avvalendosi di quelli posseduti da altra impresa, non partecipante alla medesima procedura, che li mette a disposizione della prima. La ratio ispiratrice di tale evoluzione è quella di matrice comunitaria, di garantire la massima concorrenza tra gli operatori e un più ampio allargamento del mercato.
Esclusi dalla potestà di avvalimento sono i requisiti di portata generale [40], cosiddetti morali, elencati agli artt. 38 e 39 del Codice, in quanto afferenti a qualità strettamente personali dell’impresa, i quali, pertanto, devono essere posseduti da tutti i partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica [41].
Nella “Relazione Illustrativa all’art. 49” si sostiene che con tale articolo viene recepito l’avvalimento con alcuni paletti volti ad evitare manovre elusive, turbative di gara, e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento.
L’articolo mostra chiara diffidenza nei confronti di questa nuova forma di collaborazione fra imprese ed è tutto teso, attraverso le limitazioni previste all’uso della modalità partecipativa, a garantire la stazione appaltante nei confronti di una metodica sicuramente di difficile governo [42].
Un primo rilievo che scaturisce riguarda il fatto che, l’articolo, pur se inserito nella Parte II del Codice, riferentesi ai “Contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi”, dopo un incipit che richiama le tre diverse tipologie di appalto, è pressoché interamente focalizzato sui lavori [43].
In realtà, la partecipazione a gare d’appalto di servizi vede, in relazione a talune prestazioni, quali ad esempio pulizie, smaltimento dei rifiuti, l’ammissibilità della procedura solo in presenza di iscrizione nell’apposito albo delle imprese abilitate ad esercitare la specifica attività.
La dinamica del rilascio dell’abilitazione e il senso della stessa (in termini di attestazione di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa) sono sostanzialmente simili a quelle proprie della certificazione SOA, per cui, sotto questo punto di vista, la norma appare lacunosa nel dato testuale, ma si può affermare che la stessa si può colmare, per i servizi e le forniture, ricorrendo in via analogica alla disciplina dettata per i lavori.[44]
Del resto, se così non fosse verrebbe meno la ratio unificatrice della direttiva e del Codice.
Il concorrente, in base all’art. 49 si può avvalere praticamente di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la partecipazione alle gare d’appalto e precisamente di quelli economici, finanziari, tecnici, organizzativi o dell’attestazione SOA per i lavori pubblici [45].
Rispetto alla direttiva 2004/18/CE, nel Codice vengono fissati dei limiti volti a ridurre al minimo l’impatto dell’istituto con la realtà italiana, per impedire il rischio di inquinamento delle gare [46].
In effetti, con riferimento alla prova della disponibilità delle risorse dei mezzi, considerata l’ampia discrezionalità che il legislatore comunitario ha attribuito alle amministrazioni aggiudicatici, in ordine alla produzione documentale utile a tali fini, il Codice elenca la documentazione che il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione[47], oltre a quella specifica richiesta dalla normativa antimafia [48].
All’impresa partecipante ad una gara, che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, sono, infatti, imposti degli oneri documentali e, più segnatamente, l’allegazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente ed un contratto col quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornirgli i requisiti e a mettergli a disposizione le risorse necessarie[49].
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo [50], in luogo del contratto (elemento previsto dal comma 2, lett. f)), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia [51].
Dalla formulazione dell’elenco della documentazione da allegare ex art. 2, lett. a-g, sembrerebbe [52] che i requisiti richiesti non debbano sussistere al momento della procedura di gara, essendo, appunto, sufficiente la prova seria ed attuale della futura disponibilità dei requisiti al momento dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni negoziali.
La giurisprudenza pronunciatasi sul punto [53] ha, infatti, ritenuto legittimo tale ‹‹rinvio al futuro››, in un’ottica finalisticamente orientata, sostenendo che l’attualità e l’efficace sussistenza dei requisiti rileva ai fini dell’esecuzione dell’appalto e non della partecipazione alla gara [54].
Proseguendo nell’analisi [55], emerge come il legislatore nazionale, rispetto a quello europeo abbia, altresì, (giustamente) precisato che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Tale previsione costituisce, quantomeno, una forma di garanzia per l’Ente appaltante che ha come contraente un soggetto che in proprio e direttamente è carente di una serie di requisiti [56].
Ulteriore garanzia per l’ente appaltante è fornita dal comma 5 che prevede che gli obblighi imposti dalla normativa antimafia a carico del concorrente debbano essere applicati anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara [57].
Il concorrente, ex comma 6, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria ed in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti [58].
Il Codice indica che tra impresa ausiliata e ausiliaria vi sia un rapporto di mandato, quindi l’ausiliaria non può partecipare singolarmente nella medesima gara, inoltre, al fine di tutelare le amministrazioni da eventuali turbative, sussiste l’obbligo per l’impresa ausiliaria di essere completamente terza a qualunque altra impresa concorrente che partecipasse alla medesima gara d’appalto.
Rileva poi, che mentre l’ordinamento comunitario prevede che l’impresa ausiliaria potrebbe prestare i requisiti a più imprese concorrenti nella medesima gara, il Codice lo esclude espressamente.
Il bando di gara, in base al comma 6, può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tali ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla medesima categoria.
Tale deroga, valida, quindi, per forniture dei beni e servizi, non risulta applicabile nei lavori pubblici, ove è prescritto che per ogni categoria, l’impresa concorrente possa utilizzare una sola impresa.
Disposizione interessante è contenuta al comma 7 dell’art. 49, il quale recita: “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.”.
Tale norma lascia alle stazioni appaltanti abbastanza margine di manovra per la qualificazione delle imprese; l’Ente appaltante, infatti, potrà disciplinare nel bando come consentire l’avvalimento dei requisiti e prevedere che alcune tipologie di requisiti debbano essere posseduti totalmente dal concorrente oppure indicare una percentuale di integrazione dei requisiti medesimi [59].
Ciò costituisce un ‹‹giro di vite›› [60] rispetto a quanto previsto dal legislatore comunitario, ove tutto è lasciato più libero; gli enti dovranno porre molta attenzione nell’applicazione concreta di tale disposizione nei bandi, in quanto, imporre il possesso dei requisiti al concorrente in una misura percentuale molto elevata potrebbe portare a ricorsi contro la procedura di gara per l’impossibilità di usufruire dell’istituto dell’avvalimento.
Il tutto dovrà essere parametrato al tipo, all’importo e all’importanza della gara.
Ai sensi del comma 10[61], l’impresa ausiliaria, dopo aver presentato tutte le dichiarazioni relative ai propri requisiti, assunto impegni che garantiscano l’amministrazione per tutto il periodo contrattuale, stipulato un contratto in base al quale si impegna a fornire requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’appalto, si vedeva esclusa da qualunque capacità esecutiva nell’appalto, sia in forma di appaltatore che in forma di subappaltatore[62].
Il legislatore nazionale, dunque, vietava espressamente l’assunzione, da parte dell’impresa ausiliaria, a qualsiasi titolo, del ruolo di subappaltatore.
Tale divieto è apparso subito assolutamente incongruo [63], in quanto, se è vero che con il subappalto l’appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l’esecuzione del lavoro a lui appaltato, proprio il contratto di subappalto poteva costituire un’utile via negoziale, (anche se non certo l’unica), attraverso la quale assicurare che quella messa a disposizione di mezzi e risorse, che abbia consentito l’attingimento dei requisiti richiesti in sede di gara, si traduca poi nel materiale coinvolgimento di tale ulteriore soggetto nell’esecuzione dell’opera.
E così, con inusuale tempestività, l’art. 2 del D.Lgs n. 6 del 26.01.2007 ha modificato il Codice Appalti in alcune sue parti, e, per l’avvalimento, ha eliminato il divieto di ricoprire il ruolo di subappaltatore per chi presta i requisiti; allo stato, il momento tale istituto è pienamente utilizzabile pur con tutti gli adempimenti previsti nel Codice.
Tale Decreto, sul quale sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, inoltre proroga al 1° Agosto 2007 l’entrata in vigore delle norme tutt’ora sospese per effetto della Legge 228/2006.
Nessuna proroga invece, per l’avvalimento, possibile anche – come detto – per i subappaltatori, che è, dunque, “operativo” per le stazioni appaltanti dal 1 febbraio 2007.
Il comma 11 prevede, infine, che, in relazione a ciascuna procedura di gara per l’esercizio della Vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio, la stazione appaltante trasmette all’ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario della procedura.
La ratio dell’avvalimento, può concludersi al riguardo, risiede nella necessità del concorrente di completare i propri requisiti di partecipazione attraverso il supporto dell’avvalso e, solo quale conseguenza indiretta, di avere il supporto di quest’ultimo in fase esecutiva.
Ciò in quanto è il contratto di subappalto lo strumento tipico per eseguire la prestazione usando la capacità altrui.
Diversamente dal subappaltatore, però, l’avvalso ha un ruolo più incisivo[64], soccorrendo il concorrente nella dimostrazione della capacità richiesta oltre che in quella esecutiva[65].
4. SEGUE: IN PARTICOLARE LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ARTICOLO 49 DAL D.L. 173/2006 (CONVERTITO IN L. 228/2006) E DAL D.Lgs 6/2007.
Il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 163/2006, è entrato in vigore il 1° Luglio 2006, ma con la Legge di conversione del D.L. 173/2006, n. 228/2006[66], l’entrata in vigore di alcune disposizioni dello stesso Codice è stata differita al 1° Febbraio 2007.
L’intervento del legislatore per la modifica del complesso quadro applicativo del Codice dei Contratti Pubblici si è stato tradotto nell’articolo 1-octies della Legge n. 228/2006 [67].
Relativamente all’istituto dell’avvalimento, la norma in questione aveva sospeso l’entrata in vigore della disposizione sul divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria che fornisca i suoi requisiti ad un’impresa concorrente ad una gara di appalto (art. 49, comma 10, per l’appunto), disponendo che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, la disposizione di cui all’articolo 49, comma 10 prima ricordata si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° Febbraio; invece, sono rimaste invariate e, pertanto, applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 49.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 25, comma 3 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004)[68] – che consente l’adozione di disposizioni correttive e integrative del Codice, entro due anni dalla sua emanazione - è stato predisposto uno schema di Decreto “Correttivo”, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 Giugno 2006, il quale, per l’appunto, apporta modifiche al D.Lgs 163/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici[69].
Il Consiglio di Stato[70], così si esprime con riferimento all’articolo 49, comma 10 del Codice, contenuto nell’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto: ‹‹(…) deve rappresentarsi l’esigenza di recepire fin da adesso l’avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio Legale della Commissione Europea [71] in ordine alla coerenza del citato articolo 49, comma 10, con la normativa comunitaria (‹‹…il divieto per l’impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell’appalto a qualsiasi titolo può annientare la portata dell’avvalimento… ›› [72]).
Dunque, i giudici di Palazzo Spada hanno fatto proprie le considerazioni espresse dalla Commissione Europea e, si sono dichiarati contrari alla norma che vieta all’impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore.
Pertanto, allo scopo di prevenire l’instaurazione di una procedura di infrazione, hanno suggerito la soppressione del divieto, chiedendo, dunque, l’abrogazione dell’articolo 49, comma 10, e, in sua sostituzione, la previsione, a favore dei concorrenti, della facoltà, per i medesimi, di avvalersi, nell’esecuzione dei lavori, della società ausiliaria, nei limiti della competenza di quest’ultima.
E’ interessante ricordare che, in un primo momento, si era pensato, addirittura, di cancellare completamente l’avvalimento in sede di qualificazione e di limitare fortemente quello in gara ai soli casi di consorzi, ATI, subappalti e noli [73].
Uno stop che metteva al riparo da qualsiasi rapporto poco trasparente tra le imprese sul piano dei requisiti, ma non poteva certo soddisfare la Commissione europea, visto che l’avvalimento è codificato nelle direttive, senza peraltro alcuna limitazione che invece l’Italia tendeva a matenere nel Codice [74].
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 Gennaio 2007, n. 25 [75], è stato pubblicato il primo dei decreti correttivi messi a punto dal Ministero delle Infrastrutture [76], che modifica il Codice degli Appalti Pubblici.
In tema di avvalimento, l’intervento viene operato sul comma 10 dell’articolo 49, già sospeso dalla Legge 228/2006.
Il decreto correttivo, mentre ribadisce che il contratto viene eseguito dall’impresa concorrente cui viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori, sancisce il principio che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore ‹‹nei limiti dei requisiti prestati›› [77].
La novità fondamentale sta, quindi, nell’eliminazione del divieto per l’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore.
La soppressione di tale divieto ha l’effetto, evidentemente, di allargare l’avvalimento.
Il significato è, infatti, che sarà oggetto essenzialmente di una libera scelta la circostanza se l’impresa ausiliaria resterà nel semplice ruolo di impresa che “presta” i requisiti e che assume, in senso lato, una funzione di garanzia nei confronti dell’impresa concorrente, oppure se (cosa che nella formulazione del “Codice” era preclusa) l’impresa medesima assumerà anche un ruolo operativo formalizzato “nel cantiere”, nella possibile veste o di associata in ATI, ovvero di subappaltatrice [78].
La disposizione di cui all’originario articolo 49 , comma 10, come acutamente osservato dalla dottrina, avrebbe potuto dare luogo a dubbi interpretativi [79] poiché se non si fosse consentita la partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto, l’avvalimento sarebbe diventato un mero prestito di requisiti, che sembra molto più “pericoloso” della partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione del contratto, in quanto può favorire lo sviluppo di soggetti che, anziché operare come imprenditori, si limitano a operare come prestatori di requisiti e, conseguentemente, il diffondersi di un “mercato dei requisiti”.
5.- ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Come accennato, la disposizione introdotta dal menzionato articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto correttivo presenta numerosi profili problematici [80].
La nuova previsione va collocata nella disciplina complessiva contenuta nell’articolo 49; in particolare, va coordinata con il comma 4, che stabilisce la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e di quella ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Applicando questa previsione all’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria assume la veste di subappaltatore, si ha l’effetto di scardinare uno dei principi base fino ad oggi vigente nel nostro ordinamento, e cioè che nei confronti della stazione appaltante risponde solo l’appaltatore e non anche il subappaltatore [81].
Resta, peraltro, da chiarire se la responsabilità solidale riguardi tutte le prestazioni oggetto del contratto, come potrebbe apparire ad una lettura testuale della norma oppure solo quelle oggetto di esecuzione da parte dell’impresa ausiliaria, subappaltatrice, come sembrerebbe più coerente da un punto di vista sistematico.
Altra questione riguarda i rapporti tra avvalimento e subappalto e cioè, viene da chiedersi se, nell’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria assuma la veste di subappaltatrice, valga la disciplina prevista in via generale per il subappalto, in particolare, se resta fermo il regime autorizzatorio e se valgono i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 [82].
La norma tace sul punto e ad una prima analisi potrebbe affermarsi che la nuova disposizione operi una deroga, per il caso specifico, alla disciplina generale in tema di subappalto, in quanto, l’unico limite da essa posto, è quello secondo cui “l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti dei requisiti prestati”.
Emerge, dunque, una lacunosità della norma che non chiarisce determinati aspetti rilevanti sul piano applicativo della stessa, e che, pertanto, non renderà agevole e semplice la sua concreta applicazione agli operatori che ad essa ricorreranno in sede di gara.
Sarebbe stata auspicabile una migliore redazione del testo legislativo, se vogliamo, più chiara, che avesse raccordato l’innovazione introdotta con la disciplina vincolistica vigente in tema di avvalimento, sì da chiarire dubbi e quesiti che, inevitabilmente, emergeranno in sede di applicazione dell’istituto.
[1] L’art. 49, nel testo modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007, così disciplina l’isituto dell’avvalimento, (previsto dagli artt. 47 e 48 della dir. 2004/18 e dall’ art. 54, dir. 2004/17): “ 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua
dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di cui all'articolo 38;
d) una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di
cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
f) in originale o
copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono
i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
[2] Cfr Direttiva 2004/18/CE, art. 47, rubricato “Capacità economica e finanziaria”, par. 2 e 3, i quali così recitano: ‹‹Un operatore economico può se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante la presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.›› ; nonché, art. 48 direttiva ivi cit., rubricato “Capacità tecniche e professionali”, par. 3 e 4 , i quali dispongono: ‹‹Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.››
[3] Cfr Direttiva 92/50/CEE, relativa ai servizi, art. 32, par. 2, lett. c), (nonché l’art. 27 della direttiva lavori, 37/93/CEE) , che, relativamente alla capacità tecnica, prevede espressamente la possibilità di comprovare la capacità tecnica del prestatore mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi parte integrante o meno dell’impresa del prestatore di servizi di cui quest’ultimo disporrà per l’esecuzione del sevizio.
Con riferimento alla capacità economica e finanziaria, si cfr art. 31, par. 3, della direttiva 92/50, ivi cit. , (così come anche l’articolo 26 della direttiva 37/93, ivi cit. ), il quale permette al prestatore di servizi di provare le capacità richieste dall’amministrazione mediante qualsiasi documento che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato.
[4] Cfr O. CIBOLDI, La dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto attraverso l’avvalimento, in Riv. Giur. dell’edilizia, maggio-giugno 2006, fasc. 3, 87 ss.
[5] Cfr CIANFLONE-GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 114 ss.
[6] Cfr. Cons. Stato, Adunanza Generale, parere 6 giugno 2007 n. 1750/2007 -Pres. Schinaia, Rel. Cirillo, avente ad oggetto: Ministero delle infrastrutture - Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato in www.lexitalia.it.
[7] La valenza generale del principio comunitario è stata riconosciuta, ex plurimis, dal CONS. ST. Sez. V, con sent. 28 Febbraio 2005, n. 5195, in www.lexitalia.it; dal CONS. ST., Sez. VI, con sent. 03 Febbraio 2006, n. 383, in Il Foro Amm., CdS, 2006, 2, 503ss., secondo cui, nelle gare disciplinate dal diritto di derivazione comunitaria, vale il principio di portata generale dell’avvalimento che permette al prestatore, in sede di gara, di provare la capacità tecnica mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi parte o meno dell’impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l’esecuzione dell’appalto; ed ancora, dal CONS. ST., Sez. VI, sent. 09 Febbraio 2006, n. 518, in www.lexitalia.it, che ha specificato che tale principio opera solo per gli appalti di rilevanza comunitaria e non anche per quelli sottosoglia, sottratti all’ambito applicativo delle direttive. Però, tale impostazione dovrebbe ritenersi semplificata in base all’art. 121 del nuovo Codice dei contratti, che estende agli appalti sottosoglia, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente Titolo, tra le quali, appunto, le disposizioni in materia di avvalimento, le quali non trovano deroghe specifiche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
[8] D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, art. 49, cit.
[9] In tal senso, ex multis, F. LEGGIADRO, I contratti di rilevanza comunitaria, in Urb. e app., 2006, 8, 878ss.
[10] CORTE di GIUST. CE, 14 Aprile 1994 (Causa C-389/92), in Giur. It., 1995, I, 545ss.
[11] CORTE di GIUST. CE, 18 Dicembre 1997 (Causa C-5/97), in Racc., 1997, I, 7549.
[12] Così M. MARTINELLI, La capacità economico-finanziaria, in M. A. SANDULLI e R. GAROFOLI (a cura di), Il Nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella L. Comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005, 623ss.
[13] CORTE di GIUST. CE, 02 Dicembre 1999 (Causa C-176/98), in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., 2001, 1405, ove si legge: «La direttiva del Consiglio 18 Giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, va interpretata nel senso che consente ad un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto».
[14] Cfr M. MARTINELLI, op. cit., 626.
[15] CORTE di GIUST. CE, Sez. V, 18 Marzo 2004 (Causa C-314/01), in Racc., 2004-3 (B), 2549ss.
[16] Cfr F. BRUNETTI, Referenze “indirette” nella gara d’appalto pubblico: requisiti formali e divieto di subappalto, in La finanza locale, 1/2005, 22ss.
[17] Cfr art. 25, dir. 92/50 che prevede espressamente la possibilità per gli offerenti di subappaltare a terze parti dello stesso appalto, infatti, secondo detta disposizione: «nel capitolato d’oneri l’amministrazione può richiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi». Quindi, può affermarsi (così, in dottrina, F. BRUNETTI, op. cit., 28ss) che il legislatore comunitario, a differenza di quello nazionale, seppur non abbia introdotto un divieto espresso di subappalto totale della prestazione dedotta in contratto, ha, di fatto, assunto come presupposto che il subappalto non possa riguardare l’intera prestazione.
Allo stesso modo avviene nell’ambito del diritto nazionale, infatti, l’art. 18 della L. n. 55/1990 prevede che la quota del subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo dell’appalto aggiudicato.
[18] Cfr O. CIBOLDI, op. cit., 76,77, dagli atti di causa risulta che «come giustamente rilevato dalla Commissione delle Comunità europee, un divieto di subappalto per l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto non è contrario alla direttiva 92/50 proprio quando l’Amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori in occasione della valutazione delle offerte e della selezione del miglior offerente (p.to 45)».
« Discende da quanto precede che la premessa sulla quale si fonda la questione – una disposizione di un bando di gara che vieta il ricorso al subappalto per parti importanti del contratto è contraria alla direttiva 92/50 come interpretata dalla Corte nella sentenza Holst Italia – sarebbe esatta solo qualora fosse accertato che il punto del bando vieta, nella fase di valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario dell’appalto, che quest’ultimo subappalti prestazioni essenziali del contratto. Infatti, un soggetto che fa valere le capacità tecniche ed economiche di terzi cui intende fare riferimento se l’appalto gli viene attribuito può essere escluso solo qualora non sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente di tali capacità» (p.to 46). La Corte ha ritenuto che «la clausola del bando disciplinante il subappalto non riguardasse la fase della valutazione e della selezione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, bensì la fase della sua esecuzione, e mirasse proprio ad evitare che l’esecuzione delle parti essenziali dell’appalto fosse affidata a soggetti dei quali l’Amministrazione aggiudicatrice non avesse potuto accertare le capacità tecniche ed economiche al momento della sua selezione dell’aggiudicatario. Spettava al giudice nazionale verificare se si fosse verificata la circostanza»(p.to 47).
[19] Cfr CORTE di GIUST. CE, 14 Aprile 1994, cit.
[20] Cfr G. BALOCCO, Commento, in Urb. e app., 2006, 12, 1468.
[21] Cfr F. SALIERNO, Il principio di avvalimento, in www.diritto.it, secondo il quale, il rapporto di “avvalimento” indica le modalità con le quali una società utilizza e, per così dire, “fa proprie”, le capacità tecnico-economiche di un’altra al fine di rispettare i requisiti richiesti da un bando di gara, essendogli altrimenti preclusa la partecipazione.
[22] Cfr CONS. ST., Sez. IV, 14 Febbraio 2005, n. 435, in www.giustizia-amministrativa.it; conformemente, TAR SICILIA, Catania, Sez. I, 22 Dicembre 2005, n. 2494, in Foro Amm. TAR, 2005, 12, 4164, ove si legge che «l’esistenza di un rapporto di controllo societario tra due distinte imprese è considerata come una condizione non idonea di per sé sola a determinare il c.d. avvalimento; la relazione che deve sussistere, quale presupposto tra l’avvalente e l’avvalsa è, infatti, di natura sostanziale, quindi,essenzialmente strutturale, ossia espressione di un’unica organizzazione e di un know how, facendo riferimento ad una realtà economica determinata e comune, che consenta di ritenere i requisiti in esame come riferibili ad entrambe le società, avvalente ed avvalsa».
[23] Si cfr CONS. ST., Sez. VI, 20 Dicembre 2004, n. 8145, in Serv. Pubbl. e App., 2005, 491, che così si è pronunciato: «Tale principio si applica anche ai consorzi tra imprese con personalità giuridica, i quali, negli appalti di servizi, possono avvalersi, per comprovare il requisito del fatturato minimo dell’ultimo triennio, del fatturato delle società consorziate che eseguiranno il servizio».
[24] Cfr TAR LAZIO, Roma, Sez. III ter, 25 Agosto 2006, n. 7515, in www.lexitalia.it, secondo cui è consentito ad un imprenditore di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto, mediante il c.d. “avvalimento”, facendo riferimento, cioè, ai requisiti posseduti da altra impresa (ossia da quella di cui si avvale), alla condizione necessaria della dimostrazione (da parte della concorrente) di disporre dei mezzi e delle capacità di altre imprese di cui si avvale. Il TAR Lazio ha osservato, inoltre, che in tal senso depone anche la previsione del terzo comma dell’ art. 47 della direttiva unificata 2004/18/CE. Per la dimostrazione della disponibilità dei mezzi e delle risorse di altra impresa di cui la concorrente si avvale (ossia del possesso per relationem dei requisiti prescritti dal bando), non è sufficiente la produzione in gara di un contratto di consorzio tra imprese, in quanto, secondo il Tribunale, quest’ultimo non comprova di per sé la disponibilità dei mezzi del consorzio stesso e quindi, occorre, quanto meno, per adempiere all’onere probatorio, un impegno formale del soggetto terzo (ausiliante) di mettere a disposizione i propri specificati mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione, senza che assuma rilevanza l’esistenza di un rapporto di gruppo. La mancata specifica indicazione dei mezzi, delle strutture o delle risorse messe ad effettiva disposizione per gli adempimenti contrattuali, ed, ancor prima, la mancata enucleazione di qualsivoglia impegno prestazionale, da parte del Consorzio che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara, impone di ritenere come “non provata” la disponibilità dei mezzi di quest’ultimo.
Ed ancora, in modo analogo, la recente sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 17 Gennaio 2007, n. 137, in www.lexitalia.it, che accentua il contrasto giurisprudenziale relativo alla prova della disponibilità dei mezzi in capo al soggetto del quale si invocano i requisiti. Il giudice territoriale ritiene “non idoneo”, ai fini dell’onere probatorio – e, pertanto, non soddisfatta la “condicio sine qua non” della prova della disponibilità effettiva dei mezzi degli ausilianti, necessari all’esecuzione dell’appalto, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con questi – il mero fatto dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé (come già detto) non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
[25] Cfr M. MARTINELLI, op. cit.,630ss.
[26] Cfr CONS. ST., Sez. VI, 23 Dicembre 2005, n. 7376, in Il Foro Amm. CdS, 2005, 12, 3691ss., secondo cui: «quel che rileva ai fini della gara, in caso di avvalimento dei requisiti altrui, è la prova seria ed attuale della futura disponibilità dei requisiti». Dunque, in tale decisione, la Sesta Sezione ritiene che la disponibilità delle capacità tecniche fornite da soggetti terzi, nell’ambito dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, deve essere interpretata, in un’ottica finalistica e teleologica, con riferimento al momento della stipula del contratto e della successiva esecuzione (nel caso di specie è ritenuta “prova seria ed attuale” della futura disponibilità dei requisiti, l’avvenuta cessione di ramo d’azienda in favore della concorrente, pur sospensivamente condizionata all’aggiudicazione), sostenendo che: «una diversa opzione ermeneutica che pretendesse l’anticipazione al momento della procedura del possesso dei mezzi, si appaleserebbe disfunzionale rispetto al principio comunitario dell’effetto utile nella misura in cui imporrebbe la dispendiosa acquisizione di dotazioni funzionali alla sola esecuzione dell’appalto prima ancora che vi sia certezza in ordine all’aggiudicazione». Pertanto, il Cons. St., con tale decisione, sulla base del principio comunitario di “avvalimento”, ritiene sufficiente, in sede di presentazione delle offerte, la dimostrazione della mera possibile futura disponibilità dei mezzi strumentali necessari all’esecuzione dell’opera. A tal proposito si cfr L. CARBONE e R. VICARIO, in Osservatorio delle decisioni del CdS, in Giornale di diritto Amministrativo, 2006, 4, 438: « (…) il Consiglio di Stato evidenzia che la prova dell’effettiva disponibilità dei mezzi forniti deve essere valutata non con riferimento al momento della partecipazione alla gara, ma a quello – successivo – dell’ effettiva assunzione ed esecuzione degli impegni negoziali». Infatti, nella sentenza si legge: «non è, in definitiva, necessario che i mezzi siano già disponibili all’epoca della procedura, mentre è invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni negoziali ».
[27] Contra, TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 23 Marzo 2006, n. 3146, in Foro Amm. TAR, 2006, 3, 1063ss, secondo cui l’indicazione di un rapporto di partecipazione societaria non è sufficiente ai fini della dimostrazione di un trasferimento di requisiti: « Il rapporto di partecipazione societaria, anche sotto forma di Holding – figura che solo di recente ha trovato cittadinanza nel nostro ordinamento - sebbene fortemente indicativo di una relazione soggettiva tra due imprese, non è certamente idoneo a dimostrare che l’una possa ipso facto disporre dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dell’altra e viceversa. Basti pensare che per la configurazione di una Holding è sufficiente il mero rapporto di partecipazione societaria, senza che sia necessaria anche l’ identità o l' analogia delle attività svolte dalle singole compagini; anzi, sovente la creazione di un gruppo sorge proprio dall’ esigenza di creare un vincolo stabile tra le imprese che svolgono attività diverse al fine di dare vita ad un soggetto economico unitario operante in più settori (del resto, questa è proprio una di quelle logiche che sottende la formazione di una associazione temporanea di imprese). Ne discende che in una gara d’appalto, rispetto alla dimostrazione della capacità tecnica, la mera indicazione di un rapporto di partecipazione societaria potrebbe non essere in alcun modo idonea a dimostrare un trasferimento di requisiti (in particolare se di natura tecnica od organizzativa) proprio perché potrebbe trattarsi di soggetti operanti in settori distinti: ancora, rilevante incidenza assume il concreto assetto del rapporto di partecipazione, nel senso che nell’ipotesi di controllo, mentre la controllante, per la sua posizione proprietaria dominante, può senz’altro avvalersi dell’organizzazione e del patrimonio della controllata, altrettanto non può presumersi per la situazione inversa».
[28] Cfr CONS. ST., Sez. V, 28 Settembre 2005, n. 5194, in Foro Amm. CdS, 2005, 11, 3341: «in sede di gara pubblica la potestà d’avvalimento non spetta solo alla società madre del gruppo che partecipa all’appalto, ma anche ad una società del gruppo che sia in grado, per i collegamenti in seno al gruppo stesso, di avvalersi delle prestazioni e dei requisiti d’altra società del gruppo»; si cfr, anche, C.G.A. Sicilia, 31 Marzo 2006, n. 125, in Massimario di Giurisdizione Amministrativa Anno I, n. 2-3, Marzo 2006, 153-154, secondo cui il principio di avvalimento non presuppone necessariamente l’utilizzazione da parte della struttura controllante di risorse proprie della controllata, ben potendo operare anche in direzione inversa, ovvero, tra imprese consociate facenti parte del medesimo gruppo soggetto ad influenza dominante di una (terza) società capogruppo.
[29] Cfr G. BALOCCO, op. cit., 1469; TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 17 Gennaio 2007, n. 137, cit.
[30] In dottrina (si cfr C. ZUCCHELLI, Avvalimento dei requisiti di altre imprese, in www.giustizia-amministrativa.it ) si sostiene che la prova della disponibilità dei mezzi possa scaturire solo da un rapporto giuridico intercorrente tra avvalente e avvalso. Conseguentemente, solo per le imprese non legate da rapporti di controllo sussisterebbe la necessità di formalizzare in un negozio giuridico le garanzie che l’avvalso intende prestare.
[31] Così P. SANTORO, L’avvalimento e l’impresa ausiliaria, in Manuale dei contratti pubblici, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2006, 892-893.
[32] Cfr CONS. ST. , Sez. IV, 14 Febbraio 2005, n. 435, cit.
[33] Si cfr TAR SICILIA, Catania, Sez. I, 22 Dicembre 2005, n. 2494, cit.
[34] Cfr artt. 47 e 48 della direttiva unificata 2004/18/CE che già disciplinavano tale istituto, esse prevedevano, in particolare, che gli operatori economici avessero potuto, per un determinato appalto, far affidamento sulla capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami con questi ultimi, dimostrando all’ amministrazione aggiudicatrice che avrebbero disposto dei mezzi necessari. Tali disposizioni si sono limitate a codificare un principio già sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 02 Dicembre 1999, Causa C-176/98, cit.) secondo la quale la direttiva 92/50/CEE consente ad un prestatore di servizi, che intenda comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di servizi, di fare riferimento alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.
[35] D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, in Gazz. Uff.,02/05/2006, S.O. n. 107/L.
[36] Cfr CONS. ST., Sez. Consultiva Atti Normativi, 06 Febbraio 2006, n. 355, in www.lexitalia.it, che ha sottolineato, con detto parere, come l’introduzione dell’istituto dell’avvalimento – sebbene atto dovuto in quanto previsto dalle direttive comunitarie – avrà certamente un effetto dirompente nell’ordinamento giuridico italiano, nei confronti delle piccole e medie imprese edili.
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città, parere 09 Febbraio 2006, in www.lexitalia.it, in particolare, ha rilevato che «la modalità di introduzione di questo istituto è preoccupante tenuto conto del quadro complessivo delle varie realtà presenti sul territorio nazionale. La norma così introdotta non pondera sufficientemente quanto ammesso dall’UE in ordine all’adattamento della norma al contesto ambientale dei singoli stati membri».
[37] Si cfr F. LEGGIADRO, Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, op. cit., 878.
[38] Cfr CONS. ST., Sez. VI, 06 Aprile 2006, n. 1873, in www.lexitalia.it, che deroga a tale principio della immodificabilità soggettiva dell’offerente, ammettendo la possibilità del subentro allo stesso di un altro soggetto nella posizione di contraente o partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione d’azienda o trasformazione di società; sempre che la cessione o gli atti di trasformazione, fusione, scissione della società, sulla cui base avviene il subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità oggettiva del subentrante.
[39] Cfr S. CACACE, La potestà di avvalimento, in L’idoneità degli operatori economici alla esecuzione di lavori pubblici: un filo conduttore che lega istituti vecchi e nuovi del “Codice” Unificato degli appalti, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale afferma che il comma 1 dell’art. 49 del Codice dei Contratti dispone che “il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto” ; in tale norma non viene posta alcuna facoltà di scelta, in capo alla società “avvalentesi”, tra i “requisiti di un altro soggetto” e “l’attestazione SOA di altro soggetto”, tale alternativa essendo semplicemente riferita ai due possibili termini della richiesta, cui l’“avvalentesi” intende così soddisfare (da un lato quella, generica e riferita ai contratti aventi oggetto diverso dai lavori pubblici, del “possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo”, dall’altra quella, esclusivamente riferita al mondo dei lavori pubblici, della “attestazione della certificazione SOA”). Ogni diversa interpretazione comporterebbe l’evidente elusione ed abbattimento del “sistema SOA”, concretando una evidente disparità di trattamento tra imprese che partecipino a tali gare in ogni altra forma singola o associata (cui è sempre richiesta la dimostrazione del possesso del complesso dei requisiti richiesti mediante l’attestazione SOA) e l’impresa che ricorra all’istituto in discorso che, priva dell’attestazione SOA e mediante il ricorso al singolo requisito di altra impresa non in possesso di siffatta attestazione, fuoriuscirebbe da tale sistema obbligatorio di accertamento dei requisiti e di relativa certificazione non solo con riguardo al soggetto, cui una tale funzione l’ordinamento ha in via esclusiva affidato (la Società Organismo Attestazione), ma anche con riguardo all’oggetto dell’accertamento stesso, che verrebbe per tale fattispecie indebitamente spezzettato, senza, peraltro, alcun nesso con le norme di gara, che, nel nostro attuale ordinamento, fanno riferimento esclusivamente alle “categorie”, quale elemento di sintesi di un complesso variabile di requisiti. La disposizione di cui all’art. 49 pare idonea ad evidenziare l’incompatibilità dello stesso con l’ordinamento comunitario, che, anche laddove certamente consente “una certificazione da parte di organismi pubblici e privati”, la configura come “una presunzione di idoneità” a determinati fini, la scelta in favore della quale è lasciata alla libera determinazione del partecipante alla gara, che ben potrebbe dunque scegliere invece di sottoporre le proprie “referenze” alla valutazione dell’Amministrazione, che ne esaminerà la sufficienza alla luce di quelle dalla stessa precisate nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte.
[40] Cfr O. CIBOLDI, op. cit., 88-89, «Se appare pienamente aderente al disposto Comunitario la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale anche in capo all’impresa ausiliaria (in tal senso è il comma 2, lett. c) per i lavori e il comma 6 riferibile a tutti i tipi di appalto), appare forte la scelta di tenere l’impresa ausiliaria obbligata in solido nei confronti e dell’avvalente e della stazione appaltante per quanto attiene l’impegno di messa a disposizione delle risorse necessarie per la durata dell’appalto (comma 2, lett. d)per i lavori) e ancor più la successiva previsione di cui al comma 5, riferibile a tutti i tipi di appalto, che tiene l’Avvalso e l’Avvalente responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto».
[41] Così CONS. ST., Sez. V, 18 Ottobre 2001, n. 5517, in Foro Amm. CdS, 2001,11.
[42] Così O. CIBOLDI, La dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto attraverso l’avvalimento, op. cit. , 87ss.
[43] Cfr D.Lgs 163/2006, art. 49 cit., comma 1; A. PONTI, L’avvalimento dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto, in Nuova Rass., 2006, 2266, il quale afferma: «Dalla lettura di tale norma si evidenzia innanzitutto che il legislatore parla di “concorrente” e perciò il riferimento è sia ai lavori sia alle forniture ed ai servizi, come specificato nel seguito della disposizione…».
[44] Cfr O. CIBOLDI, op. cit., 88.
[45] Cfr F. FALCO, L’istituto dell’avvalimento nelle gare pubbliche di appalto, in www.dirittodeiservizipubblici.it, che afferma: “Il comma 1 dell’art. 49 specifica che le imprese concorrenti potranno avvalersi anche dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze. Si deduce, pertanto, che i requisiti generali e morali dovranno essere necessariamente verificati in capo sia all’impresa avvalente quanto all’impresa ausiliaria; A. PONTI, op. cit., 2267, sostiene che «Un particolare problema si pone in merito alla dichiarazione che il concorrente deve rendere riguardo al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06, tale dichiarazione pare costituire un “doppione” in quanto la stessa deve essere comunque presentata per partecipare alla gara indipendentemente dal fatto che il concorrente intenda usufruire o meno dell’istituto dell’avvalimento.»
[46] Cfr R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice degli appalti pubblici. Le principali novità elencate dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, Roma, maggio 2006, 97.
[47] Cfr D.Lgs 163/2006, art. 49 cit., comma 2.
[48] Cfr D.Lgs 163/2006, art. 49 cit., comma 5.
[49] Cfr TAR PUGLIA, Lecce, 11 Dicembre 2006, n. 5841, in www.amblav.it, secondo cui è possibile l’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ovvero di attestazione SOA, solo con l’allegazione di tutte le dichiarazioni e i documenti contemplati dall’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici.
[50] Cfr D.Lgs 163/2006, art. 49, comma 2, lett. g); si cfr, inoltre, C. GIURDANELLA, L’avvalimento, in Commento al Codice dei Contratti pubblici, Napoli, 2006, 82ss, il quale afferma: ‹‹Risulta evidente il refuso in cui è incorso il legislatore nell’ultima stesura della norma in oggetto, a causa dell’avvenuta rinumerazione dei commi. La norma, infatti, avrebbe dovuto rinviare non al comma 5 ma al comma 4, ovvero alla responsabilità in solido del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, così come previsto nell’originaria versione. Il rinvio attuale al comma 5 è privo di senso, in quanto tale comma prevede già espressamente che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si debbano applicare anche nei confronti del soggetto ausiliario.››
[51] Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e dalle stesse possono derivare, in caso di dichiarazioni mendaci, conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante deve, quindi, provvedere ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, oltre ad un’eventuale denuncia alla Procura della Repubblica, qualora la condotta dell’impresa istante assuma rilievo penale.
[52] Cfr F. LEGGIADRO, op. cit., 882.
[53] Cfr CONS. ST., Sez. VI, n. 7376/2005, cit., che ha ritenuto idoneo a dimostrare l’effettività della disponibilità dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto, un contratto di cessione d’azienda sospensivamente condizionato all’aggiudicazione – e, quindi, per definizione, allo stato inefficace -, ma, soprattutto, subordinato ad un ulteriore negozio d’accertamento in ordine all’avverarsi, o meno, della condizione dedotta.
[54] Cfr S. CACACE, op. cit. , il quale rileva che: ‹‹…il già segnalato spostamento dell’asse della qualificazione dal “passato” al “futuro” dell’impresa, o meglio da un momento anteriore alla gara o comunque coincidente con la gara a quello della stipula del contratto e della sua successiva esecuzione, non è nemmeno accompagnato dalla effettiva garanzia, per l’Amministrazione appaltante, che il soggetto, di cui si sia fatto valere il requisito ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della gara, sia poi quello che effettivamente espleti i lavori (o quella porzione di lavori corrispondente al requisito “speso”) previsti; garanzia invece assicurata, come s’è visto, dalle disposizioni in tema di associazione temporanea di impresa. Infatti la dimostrazione che l’impresa avvalentesi disporrà dei mezzi e delle risorse necessarii messi a disposizione da altri soggetti, sebbene esemplificata nella disciplina comunitaria mediante riferimento alla “presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti” e sebbene ulteriormente specificata nell’ordinamento nazionale con la previsione che il concorrente presenta “il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto” (lett. f) del comma 2 dell’art. 49), non necessariamente coincide, in mancanza di espressa previsione normativa, con quel pieno inserimento dell’impresa nella realizzazione dell’opera per quanto attiene ad una parte ben determinata della stessa, ch’è principio immanente agli istituti del subappalto e del raggruppamento temporaneo ed al rapporto degli stessi con la “qualificazione”. ››
[55] Cfr Art. 49, comma 4, D.Lgs 163 cit.
[56] Così A. PONTI, op. cit. , 2267.
[57] Cfr F. FALCO, op. cit. , il quale così si esprime: ‹‹Il concorrente e l’impresa ausiliaria, proprio come l’impresa mandante e la mandataria nelle associazioni d’impresa, sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione. Ciò consente quindi, a fronte di uno spezzettamento dei requisiti in fase di qualificazione, di rifarsi di eventuali negligenze su tutte le imprese originariamente garanti. ››
[58] Si cfr Art. 49, comma 8, D.Lgs 163 cit. ; A. PONTI, op. cit. , 2268, tale ultimo principio subisce una limitazione, ex comma 9, poiché il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi col possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.
[59] Cfr F. LEGGIADRO, op. cit. , 881, che parla, in tal caso di “avvalimento ridotto”. Inoltre, prosegue, affermando che ‹‹l’attribuzione di tale facoltà potrebbe giustificarsi in termini di superamento di quella posizione deteriore che l’istituto sembra determinare in capo alle stesse e, tuttavia, si rileva, le direttive comunitarie di riferimento non fanno alcun cenno in merito. In entrambi i casi, tuttavia, va sottolineata una non perfetta aderenza al dato normativo delle direttive. Pertanto, lascia perplessi la scelta codicistica di consentire interventi limitativi da parte delle stazioni appaltanti››.
[60] Cfr A. PONTI, op. cit. , 2267.
[61] Cfr D.Lgs n. 6 del 26.01.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Gennaio 2007, trattasi di decreto “correttivo” in quanto predispone un completo pacchetto di “restyling”(così definito in Il Giornale dei Comuni Magazine). Esso interviene sullo specifico (e controverso) profilo dei rapporti tra impresa concorrente, impresa ausiliaria e stazione appaltante. L’intervento viene operato, ex multis, sul comma 10 dell’art. 49 , già sospeso dall’ art. 1-octies della Legge 228/2006, recante “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare”,il quale, dunque, congelava la previsione del comma 10 al 1° Febbraio 2007 , stabilendo che l’impresa che presta i requisiti può diventare subappaltatore “nei limiti dei requisiti prestati”. (Vedi infra).
[62] Cfr comma 10, D.Lgs 163 cit.
[63] Così S. CACACE, op. cit.
[64] Ex comma 10, D.Lgs 163 cit.
[65] Diversità questa che pare non sussistere più, visto il cambiamento di tale norma che, come detto, è stato realizzato dal D.Lgs 6/2007.
[66] L. n. 228/2006, pubblicata in Gazz. Uff., n. 160, del 12 Luglio 2006.
[67] Cfr A. BARBIERO, Codice dei Contratti Pubblici, Note sintetiche sull’entrata in vigore e sui profili applicativi, in www.commercialistatelematico.com.
[68] Cfr Legge 18 Aprile 2005, n. 62, in G.U., n. 96, S.O. n. 76, 27 Aprile 2005.
[69] Tale decreto emanato, ugualmente al Decreto 6/2007, in attuazione della norma di delega di cui all’articolo 25, comma 3, della Legge 18 Aprile 2005 n. 62, ivi cit..
[70] Cfr CONS. ST. , Sez. Consultiva Atti Normativi, 28 Settembre 2006, parere n. 3641/2006, in www.dirittodeiservizipubblici.it.
[71] Cfr Parere del Servizio legale della Commissione Europea, riportata in Atti del Governo, 29 Novembre 2006, in www.camera.it., a Bruxelles si chiedono : ‹‹… perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c’è un caso in cui può essere utile il ricorso al subappalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell’appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell’offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente?››
[72] Si cfr anche l’intervento di Tommaso Casillo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture, in Atti del Governo, n. 33, XIV Commissione, 29 novembre 2006, su www.camera.it, il quale rileva che: ‹‹Le perplessità in merito all’articolo 49, comma 10, sono sostanzialmente riassumibili nei termini seguenti: se non si consente la partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto, l’avvalimento diventa un mero prestito di requisiti, che sembra molto più pericoloso della partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione del contratto, in quanto può favorire lo sviluppo di soggetti che anziché operare come imprenditori, si limitano a operare come prestatori di requisiti e, conseguentemente, il diffondersi di un mercato dei requisiti.››
[73] Si veda Edilizia e Territorio, n. 1/2007.
[74] Cfr V. UVA, Codice appalti, torna l’avvalimento, in Il Sole 24ORE Edilizia e Territorio, n. 2, 15-20 Gennaio 2006. Secondo l’A., probabilmente per non esporsi troppo a Bruxelles, è stato lasciato intatto il meccanismo del prestito ed è stato solo consentito che si formalizzasse meglio il rapporto tra l’impresa avvalsa e l’ausiliaria attraverso il tradizionale subappalto.
[75] Sul punto si segnala l’ERRATA CORRIGE del 1° Febbraio 2007, in www.giurdanella.it, Il 31 Gennaio scorso il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici era andato in pubblicazione, senza la previsione di entrata in vigore. In tal caso, in applicazione dei principi della “vacatio legis”, la sua entrata in vigore avrebbe dovuto aver luogo il 15 Febbraio. Quindi, con un avviso di “errata corrige”, pubblicata sulla G.U., n. 26 del 1° Febbraio scorso, è stata scongiurata la possibilità che il Codice Appalti potesse entrare in vigore nella sua interezza e senza alcuna sospensione sino al 14 Febbraio. E’ comprensibile il caos normativo che si sarebbe generato senza questa errata-corrige, nella quale viene precisato che il D.Lgs 6/2007 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., e quindi dal 1° Febbraio è in vigore. (Così, P. ORETO, in www.lavoripubblici.it ).
[76] D.Lgs 6/2007, in www.lexitalia.it
[77] Art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs 6/2007, ivi cit., il cui testo contiene modifiche relative all’articolo 49 del Codice dei Contratti, nell’auspicata direzione di una maggiore aderenza al principio dell’avvalimento, custodito dagli articoli 47, 48 e 52 della direttiva n. 2004/18/CE e dagli articoli 53 e 54 della direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[78] Così G. GRECO, Avvalimento: la sospensione del divieto per l’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, in www.appaltiecontratti.it .
[79] Così D. PONTE, Anche l’impresa che presta i requisiti può partecipare all’esecuzione dell’opera, in Il Sole 24 ORE Guida al Diritto, 17 febbraio 2007, 48.
[80] Cfr R. MANGANI, L’avvalimento apre al subappalto ma si aggrava il nodo responsabilità, in Edilizia e Territorio, 05 Febbraio 2007.
[81] Cfr Art. 1228 c.c., “Responsabilità per fatto degli ausiliari”.
[82] Cfr Art. 118, comma 2, nn. 1) - 4), D.Lgs 163/2006, cit.