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n. 6/2013 - © copyright

LIDIA PIAZZA [*]

Le nuove norme di comportamento dei dipendenti pubblici

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E’ stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (in vigore dal 19 giugno 2013) recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale decreto sostituirà quello fino ad oggi operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 che irrigidisce le regole comportamentali già esistenti nelle pubbliche amministrazioni e consiste in tutto in 17 articoli.

La prima novità di rilievo, riguarda l’estensione del campo di applicazione dei destinatari della materia; infatti, il nuovo codice di comportamento si applicherà non solo ai dipendenti (a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici) di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma anche ai collaboratori, professionisti o alle imprese che operano con la P.A.

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni dovranno prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal nuovo codice.

Le suddette disposizioni, quindi, emanate in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), risultano in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità e di etica pubblica e va in dettaglio a specificare i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA prevedendo inoltre, in caso di violazione delle medesime l’insorgere di responsabilità disciplinare fino all’applicazione di sanzioni che possono arrivare anche al licenziamento.

Le disposizioni inoltre specificano, le norme di condotta dei dipendenti, da quelle dei dirigenti, pertanto al riguardo è doveroso fare la suddivisione in:

1. Regole etiche di maggior rilievo per i dipendenti:

- il divieto di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altri omaggi, salvo quelli di modico valore (non superiore a 100 euro) compresi quelli sotto forma di sconto. Ma i piani di prevenzione della corruzione approvati dai singoli enti potranno modulare tale importo, riducendolo o innalzandolo fino a un massimo di 150 euro.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti devono essere immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali.

- il dovere di comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;

- il dovere di comunicare, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);

- l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale.

- il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche;

- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;

2. Regole etiche di maggior rilievo per i dirigenti:

- svolgere con diligenza e trasparenza le proprie mansioni e avere un atteggiamento esemplare e imparziale con i colleghi;

- fornire tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione patrimoniale evitando che nascano situazioni di conflitto di interessi (comunicando ad esempio all’amministrazione le partecipazioni azionarie e eventuali interessi finanziari;

- utilizzare le risorse dell’ufficio per finalità esclusivamente professionali e mai personali;

- valutare le risorse con "imparzialità e devono impegnarsi affinché siano rispettate le indicazioni ed i tempi prescritti dalle varie procedure;

- ripartire i carichi di lavoro in modo equo, assegnare le istruttore e gli incarichi aggiuntivi sulla base della professionalità e, ove possibile, della rotazione.

- Cercare compatibilmente alle necessità d’ufficio, di svolgere le riunioni durante l’orario d’ufficio;

- valutazione del personale;

- attivare direttamente i procedimenti disciplinari o, ove necessario, informare il competente ufficio e/o presentare denuncia alle autorità giudiziarie. Tutelare i dipendenti che segnalano condizioni di irregolarità.

- difendere, anche in pubblico, l’immagine della p.a. ed adottare comportamenti che possono favorire al diffusione di buone a prassi.

Con le suddette regole viene inoltre rafforzato il rispetto degli obblighi della cd "trasparenza totale", a partire dalla pubblicazione sul sito internet delle informazioni minime previste dal legislatore, per cui la violazione di tale obbligo diventa infrazione al codice di comportamento e, di conseguenza, determinare la maturazione di responsabilità disciplinare. Ovviamente tutte queste disposizioni si aggiungono a quelle contenute nell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in altre norme di legge.

Le disposizioni suindicate, nell’intento del legislatore, se da un lato rappresentano un ulteriore tassello agli interventi normativi al fine di rendere pienamente operativa la lotta al malcostume (a cui sarà funzionale anche la legge anticorruzione) e far si che la Pubblica Amministrazione sia sempre più efficiente e competitiva, dall’altro lasciano qualche dubbio e perplessità.

Infatti, non risulta chiaro perché la normativa non abbia previsto il divieto assoluto del ‘’ regalo o omaggio ’’ seppur di modico valore, nella considerazione che, le prestazioni svolte dai lavoratori rientrando tra le mansioni assegnate agli stessi sono già remunerate dalle amministrazioni di appartenenza con la quota di salario fissa e accessoria e non dovrebbero pertanto essere ricompensate da ulteriori ‘’ premi extra contratto ’’ ciò anche per garantire quella necessaria imparzialità nei rapporti con i cittadini.

Non va inoltre tralasciato un aspetto particolarmente rilevante che emerge da una attenta lettura del codice e riguarda come il suddetto decreto sia stato emanato nella sua versione originale e non abbia tenuto conto delle osservazioni mosse dal Consiglio di Stato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013 su alcuni punti del nuovo regolamento di comportamento.

Nel parere reso il Consiglio di Stato proponeva di:

1. circoscrivere il campo di applicazione della norma (art. 2) solo ai dipendenti pubblici come previsto dall’art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, e non anche a tutti i collaboratori, professionisti o alle imprese che operano con la P.A. come previsto dal codice di cui sopra;

2. prevedere all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, poiché assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non sembra legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa;

3. estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, anche ai rapporti di collaborazione non retribuiti, poiché la finalità della norma dovrebbe essere quella di far emergere i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti non solo di carattere economico;

4. eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa.

Il legislatore pertanto non procedendo alla modifica dell’ art. 2 (restringendone il campo di applicazione come suggerito dal Consiglio) ha sicuramente voluto mantenere da un lato il maggior rigore sulla condotta dei soggetti interni (dipendenti, dirigenti) ed esterni (professionisti, imprese,ecc.) che a seconda dei ruoli interagiscono con la stessa P.A. e dall’altra non ha voluto ulteriormente appesantire le varie procedure burocratiche modificando gli artt. 5, 6 c.1, 15 c.2 ritenendoli meno rilevanti sul piano della trasparenza dell’azione amministrativa.

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[*] Funzionario IACP Palermo.


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