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Giurisprudenza

n. 4/2004 - © copyright

ALESSANDRO PAGANO (*)

Alcune notazioni sull’art. 3 del D.L. 29 marzo 2004 n. 80 in tema di modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali

Con il decreto legge D.L. 29 marzo 2004 n. 80 (in G.U. 30 marzo 2004 n. 75, riportato altresì nella presente Rivista a pag. http://www.lexitalia.it/leggi/dl_2004-80.htm), il Governo è intervenuto in via d’urgenza per legiferare su alcuni punti di interesse per gli enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità.

Fra le norme adottate, si segnala l’art. 3 recante, appunto, Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali.

Trattasi della modifica implementativa dell’art. 38 del TUEL.

In particolare, tale norma (intitolata Consigli comunali e provinciali) contiene le disposizioni relative alla elezione ed al funzionamento delle assemblee consiliari locali: al comma 8, specificamente, prevede, nel testo originario, che “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presuppostisi debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 41.

La disposizione di cui all’art. 38 (di recepimento, in generale, nel T.U.E.L. delle disposizioni di cui all’art. 31 L. 142/1990), si collega, per quanto attiene al comma 8, a quella di cui all’art. 141 dello stesso T.U. in cui si sancisce che:

I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:

(omissis)

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1)     (omissis)

2)     (omissis)

3)     cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presiedente della provincia; (omissis)

Dal collegamento delle due norme si evidenzia dunque che la presentazione contestuale delle dimissioni non rappresenta un atto del singolo componente l’assemblea, incidente solo sul suo status, ma una manifestazione di “politica” locale, con effetti dirompenti sulla stabilità degli organi consiliari, comportandone il loro scioglimento.

Di qui una serie di problematiche sulle modalità di presentazione di tali dimissioni, ben potendo le stesse essere strumentalizzate per mutare l’assetto politico dell’ente; di qui elaborate giurisprudenze volte a perimetrare la portata della norma (cfr., ex multis, CdS V 30 maggio 2003 n. 2975; CdS I, par. 10 ottobre 2002 n. 3049; CdS V 6 maggio 2003 n. 2382; Tar Campania-Napoli, 17 gennaio 2003 n. 268 e 23 gennaio 2003 n. 443).

E’ su tale accidentato terreno che interviene il presente decreto nr. 80/2004 sancendo che tali dimissioni debbano essere, innanzitutto, “presentate personalmente”.

Si accentua dunque il carattere di responsabilità politica che l’atto contiene, per cui è la stessa presenza contestuale di un congruo numero di consiglieri al protocollo dell’ente per presentare le proprie dimissioni, che dà il segno tangibile, visivo, della crisi che sta per addensarsi sull’amministrazione locale.

Poiché, peraltro, la delega non può essere del tutto esclusa, posto che è ben probabile che il consigliere sia impossibilitato a presenziare alla suddetta operazione protocollare, la norma del D.L. in commento prevede altresì che “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”.

Considerato che non si tratta di singole dimissioni ma, ripetesi, di una strategia di politica locale in atto, il decreto si è pertanto preoccupato di salvaguardare al massimo la spontaneità e la genuinità delle dimissioni presentate, preservando la libertà del consigliere in tale delicata evenienza attraverso la autenticazione delle stesse e della delega.

Richiedere, infatti, che le dimissioni siano autenticate, lascia presupporre che di sua sponte il consigliere dimissionario, per motivi di generale dissidio politico non superabile, le abbia approntate innanzi ad un soggetto autenticatore, consegnandole materialmente ad un delegato, identificato con atto parimenti autenticato.

In considerazione del rilievo che la necessità della autentica è legislativamente prevista per dare contezza pubblica dei tempi in cui è maturata la volontà dimissionaria (collettiva), si deve ritenere che il termine di cinque giorni, topograficamente riferito solo alla autentica della delega, influenzi tutta l’operazione dimissionaria, risultando, in senso opposto, stridente la ipotesi in cui una delega tempestiva (cioè rilasciata nei cinque giorni previsti) accompagni una dichiarazione di volontà di dimissioni di data risalente, così lasciando supporre la strumentalità (“politica”) di quelle dimissioni datate, approntate peraltro anche in assenza - è ipotizzabile - di una crisi istituzionale locale.

 

(*) Consigliere del T.A.R. Campania - Napoli.


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