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Articoli e note

n. 3/2004

ALESSANDRO PAGANO*

A chi spetta attualmente il compito di demolire l’immobile abusivo?

A chi spetta attualmente il compito di demolire l’immobile abusivo?

Il quesito è di soluzione meno agevole di quanto si possa, a prima vista, ritenere.

Occorre infatti osservare che, in base alla disciplina del DPR 6 giugno 2001 nr. 380, sussiste la centralità, in tema di ordine di demolizione, del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

In particolare, nell’ambito della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, il dirigente (o responsabile), secondo l’art. 27 del predetto T.U. (di recepimento dell’art. 4 della L. nr. 47/1985) quando accerta l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincoli di inedificabilità o destinate ad opere o spazi pubblici ovvero ad edilizia residenziale pubblica, “provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi”.

Secondo l’art. 31 dello stesso T.U. (che ha recepito l’art. 7 della L. 47/1985), la inottemperata ingiunzione alla demolizione, emessa dal dirigente o responsabile del competente ufficio, comporta l’acquisizione dell’opera e la successiva demolizione “con ordinanza del dirigente” o (del responsabile dell’ufficio comunale competente).

In stretto raccordo si pone l’art. 41 del T.U., con l’asserzione che “In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente”.

Solo nel caso di “impossibilità di affidamento dei lavori” relativi alla demolizione, il comma 3 dell’art. 41 citato sancisce che il predetto dirigente comunale ne dia notizia all’ufficio territoriale del Governo, “il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione”.

Su questo tessuto normativo, è intervenuto il decreto-legge nr. 269/2003, convertito in legge 24 novembre 2003 nr. 326.

Trattasi di complessa normativa comprendente anche la previsione del c.d. nuovo condono.

In tale ambito, la L. nr. 326/2003 ha previsto, all’art. 32, comma 44 e seguenti, alcune modifiche proprio all’art. 27 del T.U. della edilizia.

Specificamente, si è previsto che:

-                   al comma 2, l’intervento del dirigente a seguito dell’accertamento dell’inizio di opere abusive, si abbia anche ove le opere predette siano state già eseguite;

-                   sempre al comma 2, il dirigente debba intervenire altresì in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Deve quindi ritenersi, a prima lettura, che il potere demolitorio del dirigente comunale sia stato scientemente ampliato.

Tuttavia, lo stesso secondo comma è stato ora implementato, dal comma 45 dell’articolo 32 della L. 326/2003 in esame, con la previsione di una specifica competenza demolitoria del Soprintendente per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale.

Tale intervento si attiva a seguito di richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito.

Si è strutturata, dunque, una competenza che, in parte si attiva ad istanza di altra autorità, in parte è latamente sostitutiva dell’inerzia di quella preposta.

Segue poi la più rilevante modifica in argomento costituita dalla riscrittura dell’art. 41 del T.U. 380/2001 citato, ad opera del comma 49-ter del predetto art. 32 della L. nr. 326/2003.

Eliminando infatti il vecchio testo, la novella prevede, nei punti salienti, che Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione.

Ricevuti i dati, Il prefetto provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni.

In base al comma 3 del novellato art. 41 del T.U., L’esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal prefetto.

Quest’ultimo può anche avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa.

Da tale impianto normativo sorgono alcuni interrogativi immediati.

In primo luogo, il termine di fine anno (Entro il mese di dicembre di ogni anno) vuole indicare che prima di tale data non si possa procedere alle demolizioni non spontaneamente eseguite?

Come si coniuga poi tale accentramento di competenza prefettizia con la competenza dilatata del dirigente comunale, alla stregua della novella che ha interessato, come sopra visto, lo stesso testo dell’art. 27 del DPR 380/2001?

Vi è, ancora, contrasto fra la competenza del Soprintendente e quella generale del Prefetto?

Infine, il più corposo di tutti i quesiti: la dilatazione della competenza prefettizia è in linea con la riforma del titolo V della Costituzione?

Proprio partendo da questa normativa e dunque da un tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientato, sembra ipotizzabile una lettura di tali dati riconducenti alla riaffermazione della centralità del potere demolitorio in capo al dirigente comunale, peraltro, come si notava, ampliato.

Le competenze neoistituite sono, dunque, da ritenere avviate essenzialmente in via suppletiva.

Ne consegue che il prefetto si attiva solo per le demolizioni che non si sono potute, nel corso dell’anno, portare a compimento.

La novella dell’art. 41 del T.U. non avrebbe fatto altro, in altri termini, che procedimentalizzare l’ipotesi del caso di impossibilità di affidamento dei lavori prevista dal vecchio testo dello stesso articolo 41 citato.

Il termine del 31 dicembre, di conseguenza, non rappresenta un limite temporale prima del quale non si possono attivare le demolizioni (sicché, a regime, nell’anno in corso si procederebbe solo a quelle dell’anno precedente), ma termine ordinatorio (per l’amministrazione) di un procedimento volto a stimolare una ricognizione delle demolizioni non effettuate per impossibilità varie dell’amministrazione comunale, dovendosi escludere qualsiasi riverbero temporale di tale dato nel rapporto cittadino (abusivo costruttore) – pubblica amministrazione.

 

(*) Consigliere del Tar Campania-Napoli.


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