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Articoli e note

n. 2/2005 - © copyright

LUIGI OLIVERI

La vera portata dello spoil system

(note a margine di CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 gennaio 2005*)

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E’ condivisibile solo in parte la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 2005, che afferma il principio della fiduciarietà delle nomine dei rappresentanti del comune e della provincia presso altri enti, aziende ed istituzioni.

Se l’esaltazione del rapporto fiduciario tra rappresentante del comune e sindaco designante appare conforme al disegno generale contenuto nell’ordinamento locale, molto meno convincente è il parallelismo proposto dalla sentenza con lo status dei segretari comunali e provinciali.

E’, in effetti, in relazione all’oggetto della potestà di nomina e revoca che si gioca concretamente la partita dello spoil system e della sua legittimità costituzionale.

Se oggetto dell’incarico del sindaco, organo politico di governo, è una funzione assimilabile a quella di governo, appare ineccepibile la previsione di una stretta connessione fiduciaria tra rappresentante e rappresentato.

In sostanza, il sindaco quando provvede a designare i rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni pone in essere una funzione molto più politica e molto meno amministrativa.

La presenza di rappresentanti del comune in questi enti ha, a ben vedere, quasi esclusivamente la funzione di garantire che sia espressa nell’ente destinatario l’indirizzo politico espresso dal sindaco, quale rappresentante del corpo elettorale.

Poiché ovviamente la legge non può imporre l’elezione a suffragio universale all’interno di soggetti privati o qualificabili come enti pubblici economici, dotati di una spiccata autonomia anche imprenditoriale, l’ordinamento locale consente comunque una “presenza” politica in maniera mediata: riservando, come detto, al sindaco il potere di designare soggetti che rappresentano non tanto il comune come ente persona giuridica, quanto la maggioranza che in un dato momento regge quel comune. Ciò in modo che vi sia una continuità tra indirizzo politico amministrativo del comune ed indirizzo amministrativo dell’ente controllato.

Sono proprio i contrasti tra posizioni opposte di compagini politiche e compagini tecnico-politiche, le une dell’ente locale, le altre di enti “partecipati” una delle maggiori cause di inefficienza amministrativa.

L’ordinamento locale, allora, secondo il Consiglio di Stato, ha inteso scongiurare un concreto pericolo, connotando parzialmente la composizione di guida strategica degli enti “partecipati” in via politica, col sistema delle designazioni politiche.

Tanto il carattere politico e non tecnico è forte, che Palazzo Spada si spinge a ritenere che la legge giunge ad oscurare totalmente il requisito della capacità tecnica del designato, soprattutto laddove preveda che la designazione sindacale debba essere espressione della minoranza. Questa è la prova della forte prevalenza della connotazione politica della designazione, così forte da rendere l’incarico un vero e proprio effetto dell’intuitu personae, ovvero un incarico assegnato solo per la fiducia riposta in una persona in quanto tale, non per l’eventuale fiducia nelle capacità tecniche, che non vengono prese in considerazione come principale elemento ai fini dell’incarico.

Stando così le cose, il parallelismo con lo status dei segretari comunali appare certamente forzato. Non è chi non concordi con la circostanza che la riforma dell’ordinamento dei segretari ha inteso certamente rafforzare il ruolo del sindaco (almeno come visibilità, in quanto anche nel precedente regime, nonostante gli incarichi fossero di matrice prefettizia, le richieste ed il gradimento dei sindaci erano sufficientemente determinanti), il quale al momento del suo insediamento ha modo di verificare quanto ampia sia la possibilità di collaborare con unità di intenti col segretario.

Tuttavia, l’incarico al segretario, a differenza delle designazioni in enti, non può non essere fortemente connesso con una capacità tecnica, vagliata, oltre tutto, non dal sindaco, ma dall’Agenzia e dal sistema di gestione della carriera nell’ambito dell’albo. Al sindaco, in effetti, resta solo l’opportunità della”declassificazione” della sede per incaricare un segretario non iscritto nella fascia (o privo della necessaria anzianità) corrispondente alla sede.

Il segretario non è certamente un soggetto al quale si deve chiedere di esprimere una linea politica, perché gli indirizzi politici sono esclusiva pertinenza e competenza dell’organo di governo. Il segretario può e deve assicurare che gli indirizzi siano tradotti in atti gestionali conformi, non certo farsi né latore, né fonte.

Non così, invece, un rappresentante del comune in un ente: il rappresentante può e deve esprimere un indirizzo, un fine, concordato per via politica, che poi gli organi tecnici dell’ente dovranno a loro volta tradurre in gestione.

Sta qui la vera portata dello spoil system. E’ ammissibile, comprensibile, probabilmente utile, che i soggetti ai quali si richiede l’espressione di una strategia e la funzione di controllo sulla sua attuazione abbiano una linea di continuità da stendere sul filo dell’appartenenza o della fiducia politica. In questo ambito appare corretto che la non conformità politica possa determinare una sfiducia sulla persona e, dunque, un diritto a rivendicare la ridefinizione degli incarichi e delle designazioni.

Laddove, invece, la funzione è tecnica, dunque non politica, lo spoil system appare una forzatura, se non ha lo scopo di flessibilizzare il sistema di assegnazione degli incarichi, ma intende creare una struttura gestionale “schierata”.

Anche perché, la gestione degli incarichi di rappresentanti esterni, per quanto complessa in enti molto grandi, non ha implicazioni gestionali immediate. Immaginare, invece, che ad ogni elezione un’intera compagine di tecnici per il fatto stesso che non siano schierati o schierabili debbano essere cambiati appare di dubbia utilità, ai fini del buon andamento della gestione, prima che di ancor maggiore dubbia conformità ai precetti degli articoli 97 e 98 della Costituzione.


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