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LUIGI OLIVERI Lo spoil system e la
cooptazione dei funzionari "Dobbiamo evitare che un
malinteso concetto di spoil system nelle amministrazioni pubbliche generi
dirigenti legati più ai politici che li hanno nominati che al servizio dei
cittadini che di fatto li remunerano. Dobbiamo mettere con convinzione
meritocrazia e produttività al centro delle carriere del servizio pubblico". Così si è espresso Luca Cordero di
Montezemolo nel suo intervento all'Assemblea annuale della Confindustria, in
riferimento alle riforme che è necessario apportare alla pubblica
amministrazione, per rendere più efficiente e competitivo il Paese. Appare estremamente importante che
il massimo esponente di Confindustria abbia espresso un giudizio tanto severo
sull’applicazione dello spoil system nella pubblica amministrazione. Dopo quasi un quindicennio di
insistenza ossessionante sulla necessità di collegare i dirigenti tecnici agli
obiettivi della politica, per via di cooptazione fiduciaria, insistenza per
altro derivante anche da una fortissima campagna anche della Confindustria che
qualche tempo fa non vedeva di cattivo occhio la possibilità di piazzare
dirigenti privati nei gangli pubblici, avanza l’ondata di riflusso. E’ un segnale importante. Un
monito, nei confronti di un Parlamento, invece, ancora intento, indefesso, ad
introdurre ancora ulteriori elementi di legame surrettizio della dirigenza
all’appartenenza politica. L’esempio è stato dato dalle proposte di emendamenti,
apportate praticamente ad ogni disegno di legge di conversione di decreti legge
disponibili, finalizzate da un lato ad accorciare la durata degli incarichi
dirigenziali di vertice, allo scopo di "insediare" a titolo definitivo nei ruoli
di dirigente generale, dirigenti incaricati proprio grazie allo spil system;
dall’altro, a consentire l’attribuzione per mera cooptazione di incarichi
dirigenziali non solo a personale esterno, ma anche a funzionari interni, privi
della qualifica dirigenziale. Con una contraddizione in termini ed una palese
violazione dei principi costituzionali di accesso ai posti pubblici
evidentissima. L’articolo 97 della Costituzione,
infatti, postula che si acceda ai posti pubblici per concorso. L’articolo 19,
comma 6, oggetto del desiderio di riforma e flessibilizzazione della dirigenza,
consente, come eccezione alla regola, l’attribuzione di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni all’amministrazione in virtù delle accertate rilevantissimi
competenze professionali, tali da ritenere di fatto acquisiti quei requisiti
che, altrimenti, sarebbero da accertare con concorso, allo scopo di arricchire
le competenze professionali degli enti. Se tali competenze fossero già presenti
nell’ente, in un colpo solo, violando il principio concorsuale, si spenderebbero
inutilmente più soldi, precostituendo incarichi dirigenziale provvisori,
destinati (essendo in Iatalia) a divenire col tempo molto più stabili degli
incarichi dei dirigenti di ruolo. E’, ancora, importante che
l’analisi sulle disfunzioni dello spoil system (sulle quali si è prodotto
di recente, e per l’ennesima volta, Sabino Cassese) siano affrontate dal massimo
esponente di Confindustria non sul piano giuridico, quanto su quello degli
effetti socio-economici che una dirigenza attenta non al servizio ai cittadini,
ma ai legami con la politica, può comportare. Emerge, per la prima volta con
tanta autorevolezza e nettezza, una tesi "meta-giuridica", che fa il paio con le
tesi tendenzialmente molto improntate sul "diritto che si vorrebbe ci fosse",
ma che non c’è, favorevoli a tutt’oggi all’introduzione di sistemi di
cooptazione dei dirigenti, che lo si voglia o no, direttamente innescanti un
rapporto di dipendenza eccessivamente forte dell’apparato amministrativo, da
quello politico. Argomentazioni come quelle di
recente evidenziate dalla dottrina favorevole agli incarichi dirigenziali a
funzionari interni agli enti, anche enti locali, privi della qualifica
dirigenziale, mostrano la corda, anche di fronte ad un’analisi non strettamente
giuridica, ma solo socio-economica. Essenzialmente, le argomentazioni
sono le seguenti: la posizione contraria agli
incarichi dirigenziali in argomento può essere frutto di un corporativismo dei
dirigenti di ruolo; la legge 265/1999, per quanto
riguarda gli enti locali, ha consentito a qualsiasi ente locale, di qualsiasi
dimensione, di istituire la dirigenza; agli enti locali non si applica
l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, ma la disciplina speciale di cui
agli articoli 109 e, soprattutto, 110, del d.lgs 267/2000; esisterebbe una riserva
regolamentare, posta dal testo unico, che consente agli enti locali di
introdurre l’incarico dirigenziale ai funzionari per via regolamentare, in base
ad una manifestazione di volontà del legislatore espressa di attribuire tali
incarichi anche a dipendenti interni. Si tratta di argomentazioni tutte
tendenti a dimostrare troppo, fondate sulla concezione secondo la quale l"’epoca
storica in cui ci troviamo a vivere ed operare […] vede prevalenti i valori
della fiduciarietà e dell’aderenza o congruità della funzione dirigenziale agli
obiettivi fissati e stabiliti dagli organi di governo delle autonomie locali".
Non è chi non veda che questa considerazione, dando atto della sua autentica
buona fede, non è altro che la teorizzazione della consegna della dirigenza
pubblica ai voleri della politica, avversata a chiare lettere da chi, gli
imprenditori, chiedono alla dirigenza efficienza, e non lealtà di parte. Se, allora, la fiduciarietà, fosse
da considerare un "valore" a livello giuridico, probabilmente, ad un
quindicennio di distanza, il mondo produttivo probabilmente la vedrebbe come "disvalore",
al quale porre rimedio. Ma, la cosa interessante, è che
interpretazioni come quelle sintetizzate prima estendono a dismisura
l’applicazione dello spoil system in un’ottica di "valori" e non,
propriamente di analisi del diritto positivo. E’, certo, una considerazione di
valore la constatazione che chi si pronuncia contro le derive dello spoil
system possa anche agire per esigenze "corporative". Sarebbe, tuttavia, da
dimostrare l’esistenza di una corporazione della dirigenza pubblica: il che pare
francamente molto difficile. O, ancora, bisognerebbe spiegare ai dirigenti in
disponibilità, privi di incarichi, che una loro eventuale lagnanza contro
incarichi dirigenziali conferiti invece a soggetti privi della qualifica
dirigenziale, in quanto "corporativa" apparirebbe irricevibile. Con buona pace
della tutela delle posizioni lavorative di detti dirigenti. Ancora, sarebbe da spiegare a tutti
i dirigenti di ruolo, acceduti alla qualifica per concorso, che risponde
pienamente ai principi di eguaglianza, pari opportunità, nonché imparzialità ed
efficienza dell’amministrazione, che funzionari che mai hanno superato le
selezioni, obbligatoriamente previste dall’articolo 97 della Costituzione e
dall’articolo 28 del d.lgs 165/2001, siano cooptati allo svolgimento delle
funzioni dirigenziali per "fiducia" politica. Ma, soprattutto, andrebbe spiegato
bene ai cittadini, agli imprenditori ed agli interlocutori, che simile sistema
di reclutamento della dirigenza assicuri quel minimo di imparzialità, intesa
come non tutela di nessuna "parte", ma perseguimento del bene pubblico, preteso
da chi si relaziona con la pubblica amministrazione. Inutile osservare che nessuna norma
abilita, oggi, i regolamenti a derogare non tanto alla legge, quanto alla
Costituzione, nel consentire l’attribuzione di incarichi dirigenziali a
funzionari privi della necessaria qualifica. Se così non fosse, il legislatore
non tenterebbe spasmodicamente di "dare copertura" ad atti già posti in essere
in evidente contrasto con la legge, né nella direttiva per il rinnovo della
contrattazione della dirigenza locale si sarebbe pensato di introdurre una
disposizione contrattuale che facultizzi in tal senso; né, ancora, a conferma
della ricerca dello spoil system ad ogni costo (perché fa comodo?) simili
disposizioni sarebbero state trascritte nello schema di nuovo testo unico
sull’ordinamento degli enti locali. Gli incarichi dirigenziali sono il
modo per definire, dal punto di vista contrattuale, e ad un tempo organizzativo,
la qualità ed estensione della prestazione che i dirigenti sono chiamati a
svolgere. L’incarico non può avere un valore costitutivo della qualifica
dirigenziale, se non passa per un’assunzione e, dunque, per un concorso o prova
selettiva, a meno di violare scientemente e clamorosamente la Costituzione. Solo
gli incarichi extradotazionali, di cui alle analoghe disposizioni contenute
negli articoli 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e 110, comma 2, del d.lgs
267/2000, consentono una deroga apparente al criterio della selezione
concorsuale: tali incarichi, proprio perché esterni, sono finalizzati ad
acquisire competenze (di soggetti che hanno già svolto funzioni dirigenziali
anche presso i privati, di docenti universitari, di avvocati, professionisti ed
altre figure di eccellenza) non possedute all’interno dell’ente. D’altra parte, se l’articolo 110,
comma 5, prevede che il dipendente pubblico incaricato ex articolo 110, comma 2,
può essere riassunto, in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro
derivante dall’incarico, dall’amministrrazione "di provenienza", è
assolutamente chiaro che tali incarichi, se rivolti a dipendenti pubblici,
riguardano dipendenti provenienti da un ente diverso da quello che li
attribuisce. Ogni altra diversa interpretazione è così certamente illegittima,
che da mille versanti si sta tentando di coprirla, con interventi di riforma
legislativa e contrattuale. Ovviamente, quando, come appare
abbastanza inevitabile, il legislatore avrà detto apertamente che tutto ciò sarà
possibile, l’interprete sosterrà la piena legittimità di tale impostazione,
senza ricorrere ad argomentazioni socio-economiche scarsamente utili all’analisi
giuridica, molto efficaci per la richiesta di interventi di riforma. Ma, un ulteriore potenziamento
dello spoil system nei termini qui sintetizzati, è un valore, o un
disvalore? Documenti correlati:
Pagina di approfondimento sullo
spoils system in Italia* CARPARELLI O., Nomina dell’ombudsman e
principi ex art. 97 Cost.: un binomio inscindibile G.VIRGA, Chi di spoil system ferisce …, in LexItalia.it
http://www.lexitalia.it/articoli/virgag_spoil3.htm
n. 5/2005 - ©
copyright
in ruoli dirigenziali come "disvalore"?
Il no del Tar Catania allo spoil system per il difensore civico., in
LexItalia.it, n. 3/2005
http://www.lexitalia.it/p/51/tarsiciliact1_2005-03-03.htm
DI VICO D., Superburocrati, arrivano gli esoneri - Debutta nei ministeri lo
spoil system, in LexItalia.it,
http://www.lexitalia.it/stampa/rastampa_1999-12-09.htm
MIGUIDI M., Dirigenti a tempo determinato ed alte specializzazioni, tra
imparzialità e spoil system, in LexItalia.it (www.lexitalia.it)
http://www.lexitalia.it/articoli/miguidi_dirigenti.htm
NAPOLETANI R., Commento a Corte Costituzionale, ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11
(è legittimo in Italia lo spoil system applicato ai dirigenti generali dei
Ministeri), in LexItalia.it n. 2-2002
http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2002-11.htm
OLIVERI L., Un nuovo (attore non) protagonista dello spoil system: il vice
segretario, in LexItalia.it,
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_spoil.htm
OLIVERI L., Spoil system negli enti locali - secondo atto, in LexItalia.it,
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_spoilsystem.htm
OLIVERI L., Le nuove frontiere dello spoil system (nota a Corte dei Conti,
Sezione Centrale, deliberazione 23 maggio 2001, n. 22, sui presupposti per il
conferimento per chiamata diretta di incarichi dirigenziali), in LexItalia.it
http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri_spoil-system.htm