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n. 3/2012 - © copyright

GRACCO VITTORIO MATTIOLI*

Il tormentato percorso verso una Provincia nuova

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SOMMARIO: 1) Premessa, 2) Le norme contenute nell’art. 23: a) le funzioni e gli organi- b) Il sistema elettorale- c) Il trasferimento delle risorse umane, 3) La proposta dell’UPI, 4) La proposta bipartisan, 5) Il disegno di legge sulle modalità di elezione del consiglio e del Presidente della Provincia, 6) Prima dell’assetto a regime: il periodo transitorio, 7) Considerazioni intermedie.

1) Premessa

Sul nuovo status delle Province, determinato dalle norme contenute nei commi dal 14 al 21 dell'art. 23 del D.L. 201/2011 così come convertito dalla L. 214/2011, continuano, incessanti, pronunciamenti ed iniziative finalizzate a dimostrare la necessità del mantenimento di tale ente intermedio. E’ stato preannunciato il ritorno al precedente ordinamento e profonde modifiche a quello ora vigente, mediante emendamenti a disegni di legge in discussione o presentazione di nuovi disegni di legge ma non sembra che il legislatore sia intenzionato a qualche revirement, o almeno così appare.

Sinteticamente di seguito l’esame delle norme sopra citate e delle principali proposte che sono seguite.

2) Le norme contenute nell’art. 23

a) Le funzioni e gli organi

La nuova disciplina delle province muove dalle funzioni che costituiscono il primo aspetto innovativo fondamentale. Il comma 14 dell’art. 23 stabilisce che "Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.".

Vengono riconsiderate le funzioni delle Province tanto da risultare completamente stravolte le norme contenute negli artt. 19 e 20 del TUEL.

Alla Provincia competono soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento. L’avverbio che precede la declinazione delle funzioni indica in maniera categorica il divieto di attribuire alla provincia, e conseguentemente l’esercizio, di funzioni ulteriori a quelle di indirizzo e coordinamento espressamente attribuite. La volontà del legislatore è chiara e nell’indicare la mission della nuova provincia procede a riconfigurarne il ruolo. Non più ente di governo di area vasta ad elezione diretta, ma soggetto intermedio, emanazione dei comuni, tra regione e comuni privo di competenze gestionali.

A conferma di ciò la disposizione contenuta nel comma 18 che dispone il trasferimento ai comuni delle funzioni (tutte!) conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che "…per assicurare l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni…". Lo Stato e le Regioni, nell’ambito della propria potestà legislativa, vengono indicati quali soggetti competenti per il previsto trasferimento.

L’incipit del comma 18 "Fatte salve le funzioni di cui al comma 14…" risulta ambivalente. Da una parte il richiamo alle funzioni attribuite al comma 14 indica una ricerca di coerenza testuale la cui carenza avrebbe potuto sortire una contraddizione tra il disposto trasferimento delle funzioni, di cui allo stesso comma 18, e la nuova attribuzione delle funzioni di cui al comma 14, ma altresì una sottolineatura delle nuove funzioni della Provincia. Come a ribadire e rammentare le funzioni delle Province così come indicate al comma 14 e che, quindi, tutte le restanti sino ad ora esercitate sono destinate ad una diversa titolarità.

E, forse, anche un monito alle regioni a non scivolare, in prospettiva, sull’ipotesi della pratica della delega all’esercizio delle funzioni alle nuove Province.

Anche l’ambito dell’indirizzo e coordinamento è circoscritto. Innanzitutto alle attività (dei Comuni) e non ai Comuni quale pluralità di enti autonomi, potendo risultare quest’ultima opzione in dissonanza con l’equiordinazione di cui all’art. 114 Cost.. E neanche a tutte le attività del Comune, ma soltanto a quelle contenute nelle materie che saranno indicate dal legislatore statale e da quello regionale, i quali nell’individuazione delle materie potranno porre limiti all’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento. Si tratta di una duplice limitazione, la prima riferita alle materie l’altra, più incisiva, alle modalità di esercizio dell’indirizzo e coordinamento.

La limitazione degli organi di governo mediante l’eliminazione della giunta risulta coerente al nuovo status della Provincia. Venendo meno le competenze gestionali anche l’organo esecutivo risulterebbe ultroneo.

b) II sistema elettorale

L’altro aspetto fondamentale è contenuto nei commi 16 e 17 e riguarda il sistema di elezione degli organi. Viene meno l’elezione diretta, che faceva della Provincia un ente rappresentativo di primo livello, alla quale è preferita quella da parte dei consigli comunali. Gli organi della provincia non saranno più, come quelli attualmente in carica, espressione diretta degli elettori ma dei consigli comunali. Questo elemento unitamente alla riconfigurazione delle funzioni produce una mutazione genetica dello status della Provincia.

Secondo le norme contenute nell’art. 23, consiglieri provinciali saranno i consiglieri o i sindaci dei comuni della circoscrizione provinciale eletti a tale ulteriore carica ai quali spetterà l’elezione del Presidente nel proprio ambito. Per tale norma, come vedremo successivamente, è stata proposta una modificazione con D.d.L approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24/02/2012.

c) Il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali

A completamento del nuovo quadro e a dimostrazione delle finalità che ha inteso perseguire il legislatore statale la disposizione contenuta nel comma 19. Si tratta del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai comuni e alla regione seguendo la logica utilizzata per le funzioni al comma 18. Il patrimonio immobiliare non è espressamente menzionato quale oggetto del trasferimento ma si ritiene debba essere considerato tra le risorse strumentali, posto che non avrebbe senso mantenere la titolarità della proprietà in capo alla nuova Provincia.

La Provincia viene privata di tutte gli strumenti necessari per l’erogazione di servizi, ma anche dell’ esercizio delle funzioni ( si vedrà per quelle indicate al comma 14). Non sembrerebbe trovare spazio un’interpretazione diversa. Infatti a completamento del disposto trasferimento delle risorse umane è previsto che in tale ambito venga assicurato il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia, ma non per l’espletamento delle rinnovate funzioni. Ciò sta a significare che tutte le risorse umane della Provincia saranno trasferite ai Comuni e alla Regione, ivi incluso il personale atto a garantire l’operatività degli organi il quale sarà nella disponibilità funzionale della Provincia pur essendo incardinato nell’ente in cui è stato trasferito.

3) La proposta dell’UPI

L’unione province italiane ha presentato lo scorso 7/2 una proposta per un disegno di legge atto a perseguire l’obiettivo della riduzione della spesa mantenendo le Province seppur in numero ridotto. E’ prevista l’attivazione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle Province e il riordino dell’amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali mediante l’accorpamento o la soppressione degli enti, agenzie ed organismi comunque denominati.

Tutto ciò, come già detto, per giungere ad una riduzione di costi ben più cospicua, rispetto a quella prevista in attuazione dell’art. 23 della legge 214, ma senza la trasformazione-riduzione dello status della Provincia e degli organi di governo della stessa. In sintesi gli elementi portanti della proposta dell’UPI risultano essere i seguenti:

- Attivazione delle città metropolitane che, laddove previste, prendono il posto della Provincia e del Comune capoluogo;

- Mantenimento delle funzioni amministrative già attribuite alle province;

- Eliminazione di tutti gli Enti, agenzie statali, regionali e degli enti locali in modo tale che tutte le funzioni amministrative siano esercitate dal comune e dalla provincia;

- Abrogazione dei commi 14 - 21 dell’art. 23 della Legge 214/2011.

Per quanto riguarda le funzioni, in realtà, non si persegue l’obiettivo del mantenimento di quelle in precedenza attribuite, ma si prefigura un adeguamento in aumento delle stesse in virtù della prevista soppressione di altri enti o strutture.

Quindi a fronte di una riduzione del numero delle Province, nella proposta UPI, viene prospettata una Provincia con maggiori competenze e, soprattutto, il mantenimento della sua qualità di ente rappresentativo di primo livello. Si tratta di una proposta completamente diversa da quella contenuta nella disciplina vigente per la quale è difficile ipotizzare le possibilità di successo se non a seguito di un ripensamento radicale del governo.

4) La proposta bipartisan

Contestualmente alla proposta dell’UPI è stata resa nota una proposta articolata in otto punti recante per oggetto "Semplificazione degli Enti Locali e dell’Amministrazione periferica dello Stato" elaborata da un gruppo di deputati appartenenti a PdL, P.D. U.D.C., terzo polo.

In quest’ultima proposta alla finalità della riduzione dei costi, comune all’art. 23, si aggiunge espressamente quella del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza. Per il perseguimento di tali finalità vengono indicati ulteriori interventi oltre a quelli relativi al governo locale riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari, la riforma del bicameralismo, la riforma elettorale e la revisione dell’art. 117 della Cost..

Limitando l’analisi alle Province, la proposta muove dall’apprezzamento delle recenti manovre (art.23) affermando che "…non si può tornare indietro rispetto alle scelte compiute (soppressione delle province come ente istituzionale elettivo...)". Nello specifico si propone di "superare il principio della equi-ordinazione fra tutti i livelli di governo (modificando l’art. 114 della Costituzione) e l’abolizione e l’abolizione delle "…province come livello istituzionale direttamente rappresentativo…", di affidare ad un soggetto amministrativo snello (nuova provincia) che sia diretta espressione dei comuni le funzioni di area vasta, di qualificare la nuova provincia come "…una sorta di agenzia intercomunale multi-servizi per l’area vasta governata da un ristretto board di sindaci…" .

Tale proposta si colloca in posizione intermedia, ma non equidistante, tra la disciplina dell’art.23, commi 14-20 e la proposta dell’UPI. Differisce dalla normativa vigente soprattutto per la previsione dell’esercizio da parte della nuova provincia delle "…funzioni di area vasta che non possono comunque essere esercitate a livello comunale e che sarebbe errato o troppo costoso affidare alle Regioni… . Si tratta di una differenza di non poco conto considerando che nell’art. 23 risultano attribuite alle Province soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento ma, nel contempo, sono molti i punti di convergenza che riguardano soprattutto la natura della nuova Provincia ed il ruolo nei rapporti tra Comuni e Regione.

5) Il disegno di legge sulle modalità di elezione del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia

La previsione contenuta nei commi 16 e 17 relativa alle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia da parte dello Stato entro il 31/12/2012 ha iniziato il suo processo di attuazione. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante per oggetto "Schema di disegno di legge recante modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell’articolo 23, commi 16 e 17, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214", in notevole anticipo rispetto alla scadenza prevista. Il disegno di legge attua le nome contenute nell’art. 23 commi 16 e -17 della legge 2l4/2011 e pertanto disciplina esclusivamente le modalità di elezione del consiglio provinciale e del Presidente della provincia e non anche le funzioni.

Oltre a ciò il DdL contiene all’art. 7 le seguenti proposte abrogative: a) L. 8/3/1951, n. 122; B) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; C) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia, nonché la soppressione delle parole " e provinciali" contenute nell’art. 1, comma 1, e nell’art.2, comma 1, della legge 7/6/1991 n. 182.

Contestualmente si propone di modificare il primo periodo del comma 16, laddove il numero già indicato di dieci consiglieri per tutte le Province viene modificato in tre fasce di dieci dodici e sedici in relazione alle dimensioni demografiche, la sostituzione del comma 17 che, nella proposta, sposta la competenza ad eleggere il Presidente dal consiglio provinciale ai consigli dei comuni, anziché al consiglio provinciale, ed infine la sostituzione del comma 20 prevedendo che al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall’anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16 in sostituzione della attuale statuizione che prevede per gli organi che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 l’applicazione dell’art. 141 del TUEL: cioè il commissario governativo.

Tale proposta indica la volontà da parte del governo di procedere all’attuazione dell’art. 23, dimostrando di dare per scontato che il nuovo D.d.L. verrà trasformato in legge in tempo utile per l’imminente turno elettorale di primavera. A conferma il Decreto Legge 27/2/2012, n. 15 recante " Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012" dove le Province non sono contemplate.

6) Il periodo transitorio

A prescindere dell’esito dei ricorsi alla Corte Costituzionale che potrebbero mutare il quadro normativo dettato dall’art. 23 è possibile prefigurare il seguente scenario nel medio periodo.

Le norme contenute nell’arti 23 sono in vigore. Il sistema andrà a regime dopo il concretizzarsi degli adempimenti ivi previsti:

A) lo Stato e le Regione, con apposite leggi, procedono all’individuazione delle materie oggetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento, e delle modalità di esercizio (comma 14) ;

B) lo Stato con legge ( si veda il paragrafo precedente) stabilisce le modalità di elezione del consiglio provinciale e del Presidente della provincia entro il 31/12/2012 (commi 16-17);

C) lo Stato e le Regioni con rispettive leggi provvedono a trasferire ai comuni le funzioni già attribuite alle Province, fatta salva l’acquisizione da parte delle Regioni, entro il 31/12/2012 (comma 18);

D) lo Stato e le Regioni provvedono al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, si ritiene con provvedimenti amministrativi.

Gli adempimenti di cui alle lettere sopra riportate si riferiscono al 31/12/2012, ad eccezione di quelli di cui alle lett. A) e D) privi di scadenza. Anche in questi ultimi caso il collegamento con le altre norme con scadenza espressa, fa propendere per la scadenza al 31/12/2012. Infatti, per la lett. A), se il trasferimento delle funzioni deve avvenire entro il 31/12/2012 la preliminare e propedeutica individuazione delle materie oggetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento non può che avere analoga scadenza, anzi sul piano della successione logica degli adempimenti anche anticipata. Per l’adempimento di cui alla lett. D) anch’esso privo di scadenza, la stretta connessione dello stesso con il comma 18 fa giungere alla stessa conclusione. Dato che il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali è finalizzato all’esercizio delle funzioni trasferite è evidente che detto adempimento debba avvenire in concomitanza del trasferimento delle funzioni e comunque non oltre la scadenza per il trasferimento delle funzioni e cioè il 31/12/2012.

Si pone pertanto un problema di diritto transitorio per il regime giuridico nel lasso di tempo che intercorre tra l’entrata in vigore delle norme contenute nell’art. 23 del D.L. 201/2011 e l’estate 2016 quando andranno in scadenza le ultime Province i cui organi sono stati eletti con il precedente sistema.

Mentre la maggior parte delle Province andranno a scadenza nel 2014, per alcune gli organi sono stati rinnovati nel 2011 e quindi il successivo rinnovo è previsto per il 2016. Altre, precisamente sette, andranno a scadenza quest’anno.

Pertanto il primo periodo, che decorre dall’entrata in vigore delle nuove norme, nel quale tutte le Province hanno mantenuto gli organi in precedenza eletti e le funzioni già attribuite, sta volgendo al termine. Il secondo periodo è caratterizzato da un duplice regime quello relativo alle province interessate al rinnovo degli organi nel 2012, e specificatamente dall’insediamento dei nuovi organi fino al 31/12/2012. Per queste Province gli organi eletti con il nuovo sistema dovranno esercitare le competenze già attribuite e quello relativo a tutte le altre Province che si troveranno in una situazione di continuità rispetto al primo periodo. Il terzo decorre dal 1° gennaio 2013 lo Stato e le regioni secondo la previsione di legge, devono aver proceduto al trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Pertanto le sette province i cui organi sono stati rinnovati nel 2012 si troveranno a regime rispetto alla normativa dell’art. 23. A questa data (1/1/2013) gli organi saranno stati rinnovati con il nuovo sistema elettorale e i trasferimenti saranno avvenuti. Queste province eserciteranno esclusivamente le nuove funzioni di indirizzo e controllo senza risorse, salvo che lo Stato e la regione non intendano, nell’ambito del "necessario supporto", assegnare funzionalmente risorse umane e/o finanziarie e strumentali. Mentre tutte le altre province si troveranno, a far data dall’1/1/2013, in una situazione singolare, capovolta rispetto al regime vigente fino al 31/12/2012. Gli organi politici eletti con il precedente sistema ma competenze e risorse del nuovo regime.

Oltre all’organo giunta che sarebbe presente nella seconda tipologia di province, ma non nella prima, quello che risalta è che gli organi di quest’ultima categoria sono di emanazione diretta degli elettori mentre quelli della prima dei comuni.

Si potrebbe ipotizzare l’esistenza contestuale e quindi la convivenza di due tipologie di Provincia nell’ambito dello stesso ordinamento? L’ipotesi ancorché surreale, potrebbe essere concreta. Da qui l’esigenza ( rectius l’auspicio) che il legislatore statale definisca questo ed altri aspetti che, se non risolti, potrebbero creare situazioni distoniche.

7) Considerazioni intermedie

Da quanto sopra emerge la volontà del governo di procedere nel disegno di una nuova governance degli enti locali caratterizzato da un potenziamento del ruolo gestionale dei Comuni, dai quali promanano anche soggetti intermedi per il mero indirizzo e coordinamento e da una espansione della regia della Regione che diviene interlocutore privilegiato del Comune.

A prescindere dalla valutazione delle norme in esame oggetto di appassionati dibattiti quello che risulta con un’alta dose di fondatezza è che il nuovo assetto delle Province non può essere ricondotto alla sola esigenza di una riduzione dei costi della politica ma rinvia ad un diverso assetto degli enti locali, e del rapporto tra questi con le Regioni e lo Stato, ad una complessiva semplificazione e razionalizzazione della governance degli enti locali incentrata sulla definizione dei ruoli e delle competenze.

Quindi non una mera riduzione della spesa ma un diverso e semplificato assetto degli enti locali dove alle economie di spesa vanno aggiunte quelle ben più rilevanti derivanti dalla semplificazione amministrava. Semprechè tale nuovo assetto delle autonomie locali risulterà idoneo al perseguimento di tali obiettivi.

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* Segretario Generale della Provincia di Ascoli Piceno - Cultore di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Camerino


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