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STEFANO GLINIANSKI*
Collaborazioni
coordinate e continuative, alta qualificazione
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La collaborazione coordinata e continuativa quale
ipotesi specifica di lavoro autonomo. Considerazioni critiche; 3. Il ricorso
alle CO.CO.CO. alla luce dell’art. 32 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Precisazioni in
ordine all’alta qualificazione della prestazione da parte dell’esperto di
provata competenza.
1. La circolare del Dipartimento della
Funzione pubblica n. 5 del 21 dicembre 2006 indicante le linee di indirizzo per
la pubblica amministrazione in materia di affidamenti di incarichi di
collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa pone all’attenzione
dell’interprete e degli operatori diverse problematiche sovente di non facile
ricostruzione.
Più precisamente, avendo la citata circolare
precisato che gli incarichi individuali, conferiti con contratti di lavoro
autonomo, sia di natura occasionale che della tipologia inquadrabile nella
fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, possono essere
conferiti solo ad esperti di provata esperienza e alla presenza di determinati
presupposti, tra cui l’alta qualificazione della prestazione richiesta
temporaneamente, ha sostanzialmente avallato la tesi interpretativa per cui la
lettera dell’art. 32 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha limitato il ricorso alle
CO.CO.CO. solo per prestazioni qualificate di elevata specializzazione.
E’ evidente che la circolare in esame,
definibile quale circolare di tipo interpretativo, assume quale
logico presupposto alle sue argomentazioni l’adesione alla tesi per cui le
collaborazioni coordinate e continuative sono, utilizzando un termine sovente
abusato, ma sempre efficace, una peculiare species del più ampio genus
del lavoro autonomo.
Ed è proprio questa equiparazione, a parere
dello scrivente, il punto quanto meno discutibile.
2. La normativa vigente infatti,
avendo disciplinato in modo descrittivo soltanto le due tipologie del
lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) - che è definito colui che si
impegna, a fronte di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore - e del lavoratore autonomo
– (prestatore d’opera, materiale ed intellettuale articoli 2222 c.c. e ss) -
descritto come colui che senza vincolo di subordinazione rende un’opera,
materiale o intellettuale o un servizio con la prevalenza del proprio lavoro –
ed essendosi limitata ad un mero richiamo (art. 409 del c.p.c. n. 3) alle
CO.CO.CO quali rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
continuata e coordinata, prevalentemente personale, ha, ormai da tempo,
determinato il dibattito, rimasto insoluto, almeno sino ad oggi, sul se le CO.CO.
CO. siano o no assimilabili al lavoro autonomo o rappresentino un tertium
genus di inquadramento professionale a metà tra l’autonomia e la
subordinazione e su quali siano gli elementi di distinzione rispetto al lavoro
subordinato.
Utile, ai fini della presente analisi, è il
richiamo ad alcuni interventi giurisprudenziali in materia tendenti ad
inquadrare alcuni elementi tipici della subordinazione la cui presenza è stata
ritenuta non contrastante con la ricostruzione di un rapporto quale di CO.CO.CO.
La giurisprudenza, infatti, esclude dal
qualificare rapporti di lavoro subordinato le ipotesi di collaborazione
coordinata e continuativa i cui contratti di lavoro dispongano previsioni di
orario di servizio, la possibilità di ricevere da parte del collaboratore
direttive specifiche da parte dei diversi componenti l’amministrazione, l’
insediamento stabile nell’ambito della struttura secondo orari determinati e in
genere altri oneri contrattuali che, a ben vedere, tendono, a volte anche in
modo pregnante, a ridurre il grado di autonomia del lavoratore nell’esercizio
delle sue prestazioni professionali [1].
Orbene, si evince dalle sentenze richiamate
che, pur se nelle CO.CO. CO. è assente il fonte vincolo di soggezione presente
nel lavoro subordinato comunque le stesse possono presentare previsioni di
vincoli organizzativi, direzionali e funzionali anche di un certo rilievo
contrastanti con una nozione di autonomia, che per definizione rifugge da forme
più o meno ampie di controllo o di soggezione alle regole dettate da un datore
di lavoro.
Tali motivazioni hanno indotto alcuna
giurisprudenza
[2] e da ultimo anche la Corte dei Conti
[3] ad ipotizzare la c.d. parasubordinazione quale ipotesi
distinta dal più ampio genus del lavoro autonomo e la sua identificazione
come categoria mediana tra il rapporto di lavoro subordinato e le prestazioni
professionali autonome.
Tesi alla quale aderisce lo scrivente.
3. Tanto premesso, il legislatore ha
inteso, tuttavia, non avallare tale opzione ermeneutica e l’art. 32 del Decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248, conferma ciò indicando la CO.CO.CO quale tipologia di lavoro
autonomo e imponendo il rispetto per il conferimento anche di tali incarichi di
alcuni parametri tra cui l’elevata professionalità del destinatario
dell’incarico e l’alta qualificazione della prestazione a lui richiesta.
Da ciò l’interrogativo sul se le CO.CO.CO
possono essere conferite anche per esigenze ordinarie o prive di specifica
competenza.
E’ evidente che la risposta non può che
essere negativa, stando al disposto normativo.
Tuttavia, tale negazione
impone una riflessione per evitare estremizzazioni lesive poi del regolare
funzionamento degli enti.
I due paletti individuati nel ricorso alle
CO.CO.CO per soggetti qualificabili “esperti di provata competenza” le
cui “prestazioni siano..altamente qualificate” non impone, a parere dello
scrivente l’obbligatorio ricorso a soggetti che come afferma il Ministero
dell’Interno – Direzione centrale - nel suo parere n. 15700 5BO 2006, 286
rappresentino profili professionali il cui ordinario accesso richieda il
possesso di titoli di studio superiori (laurea) escludendo, così, tutte le
categorie professionali che tale titolo di studio o equipollente non hanno
conseguito.
La motivazione viene, oltre che dalla logica,
altresì dalle declaratorie contrattuali.
Dalla logica, per la circostanza che l’essere
particolarmente competenti e, di conseguenza, espletare prestazioni altamente
qualificate non significa essere necessariamente titolari di un titolo di studio
superiore (si pensi, a titolo esemplificativo, a particolari artigiani o operai
o tecnici informatici specializzati in determinati settori le cui prestazioni
sono caratterizzate dalla alta qualificazione).
Dalle declaratorie contrattuali del CCNL
31.03.1999, la cui lettura dimostra come sovente la specializzazione non
contrasta con l’appartenenza a profili professionali il cui accesso non impone
titoli di studio superiori.
Ne discende, pertanto, che fermi restando i
presupposti richiesti dalla legge per legittimante arginare il ricorso a forme
alternative di impiego diverse rispetto alla subordinazione, gli stessi siano
interpretati in modo coerente con il sistema entro cui dovranno essere resi
operativi.
(*)
Segretario
generale e direttore generale Comune di Sanremo (IM).
[1] Cfr Tar Molise, 19.04.1988, n. 48; Tar lazio, sez.
II, 25.05.1992, n. 1383; Cds sez. V, 15.06.1992, n. 556 e CdS, sez. V,
1.4.1993, n. 456, Cass. Sez. Un. 20.12.1993, n. 12601, CdS, sez. V,
29.10.1994, n. 1225, Tar Emilia Romagna, sez. II 21.02.1996, n. 40, CdS
sez. V, 6.12.1994, n. 1459.
In
dottrina, cfr. R.Salomone, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
a cura di Carinci e Zoppoli, p. 621 e ss.
[2]
Cfr Cass. Sez. Un. 10.04.1997, n. 3129 e Cass. 20.03.1985 n. 2033 in FI
1985, I, 1652.
[3]
Cfr Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Ad. 15 febbraio 2005, ove
espressamente ritiene i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa in posizione intermedia fra il lavoro autonomo proprio
dell’incarico professionale e il lavoro subordinato..rapporti quindi
utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle
strutture amministrative..”
n. 2/2007 - ©
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della prestazione ed esperti di provata competenza