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Commercio elettronico: procedura semplificata per l’avvio di attività di vendita di beni on line
(nota a circolare del Ministero dell’Industria 1° giugno 2000 n. 3487/C avente per oggetto il Dlgs. 31 marzo 1998 n. 114; per il testo della circolare - formato .pdf - clicca qui)
La circolare 3487/C del Ministero dell’industria del 1° giugno 2000, avente per oggetto il decreto legislativo 114/98 che disciplina la "vendita dei beni tramite mezzo elettronico,(commercio elettronico)" rappresenta un argomento di grande interesse non solo per gli operatori commerciali che sono interessati ad avviare una attività di vendita di beni su internet ma anche per gli operatori del diritto.
Recentemente (4 maggio 2000), è stata approvata la Direttiva Comunitaria relativa all’introduzione in Europa di un quadro giuridico comune del commercio elettronico, che rappresenta il primo tentativo a livello comunitario di disciplinare unitariamente la materia del commercio elettronico.
Non a caso, dopo solo un mese, il Ministero dell’industria emana una circolare con lo scopo di fornire indicazioni sulla disciplina che si applica alla vendita di beni on line e dunque al commercio elettronico.
Detta circolare, che riguarda soprattutto la piccola e la media impresa si innesta nel più ampio Programma nazionale di promozione del commercio elettronico che il Ministero dell’industria ha presentato e che è consultabile presso il sito internet dello stesso Ministero all’interno dell’Osservatorio permanente sul commercio elettronico.
Essa rappresenta il primo passo verso la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico in Italia ed è rivolta ad agevolare l’utilizzazione di internet per l’affermazione del made in Italy nei mercati globali, proprio come si evince dal titolo della Conferenza dei Ministri delle PMI e dei Ministri dell'Industria ,che si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna (12-15 giugno): Migliorare la competitività delle PMI nell’economia globale.
Prima di analizzare il testo della circolare, si precisa che essa riguarda il decreto legislativo n.114 del 1998 che disciplina la vendita di beni tramite mezzo elettronico e che è stata adottata in virtù dell’art. 21 di detto decreto che affida al Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico .
Preliminarmente, la circolare chiarisce a quale definizione di "commercio elettronico" si riferisce, precisando che l’oggetto di detto intervento non è la ben più ampia definizione che è stata data nella Comunicazione della Commissione Europea titolata " Una iniziativa europea in materia di commercio elettronico".
In base a detta comunicazione per commercio elettronico si intende " lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali : la commercializzazione di beni e di servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziare e di Borsa;gli appalti pubblici per via elettronica e altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".
Nella circolare, invece si fa riferimento ad una definizione di commercio elettronico ristretta all’attività di vendita di beni tramite mezzo elettronico.
Il decreto legislativo 114/98 viene individuato come la disciplina di riferimento per regolare il commercio elettronico e pertanto si forniscono, attraverso la circolare, gli strumenti interpretativi per rendere detto decreto idoneo a disciplinare un fenomeno di tale rilievo ed attualità.
La circolare innanzi tutto distingue, in base all’attività commerciale, due tipologie di attività: da una parte la vendita all’ingrosso e dall’altra la vendita al dettaglio (art. 4 comma 1 lettere a, b del Dlgs 114/98).
L’attività commerciale al dettaglio rivolta al consumatore finale, può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all’articolo 4,comma 1, lettera h) del dlgs 114/98.
Per forme speciali di vendita, si intendono anche quelle per mezzo di "apparecchi automatici", la "vendita per corrispondenza" o tramite "televisione o altri sistemi di comunicazione" e le vendite presso il domicilio dei consumatori.
Il commercio elettronico, ed è questo il nucleo dell’intervento interpretativo del Min. dell’industria, si riconduce nell’ambito della dizione "altri sistemi di comunicazione" e pertanto si ritiene applicabile alla vendita al dettaglio di beni on line, l’articolo 18 del citato decreto.
Ai sensi di detto articolo, coloro che vorranno esercitare tale attività di vendita al dettaglio di beni on line dovranno comunicarlo al Comune.Detta comunicazione dovrà essere fatta al Comune nel quale hanno la residenza, se sono persone fisiche,mentre nel caso di società, al Comune dove è sita la sede legale.
L’attività può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra ed in detta comunicazione dovranno essere indicati il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività,nonché il settore merceologico di attività (salvo ulteriori requisiti specifici di professionalità nel caso di attività relativa al settore alimentare).
Inoltre si fa divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, ed allo stesso tempo si consente l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese e vincoli a carico del medesimo.
Infine, transitoriamente, si consente che detta comunicazione, fino al momento in cui sarà pronta la modulistica, possa essere fatta in forma libera.
Per quanto concerne le sanzioni, l’articolo 18 del dlgs 114/98 richiama l’art. 22 comma 1, del medesimo decreto n. 114, che dispone che la violazione delle disposizioni in parola è punita con una sanzione amministrativa che va da £. 5.000.000 a £. 30.000.000.
Dunque, si può facilmente comprendere quanto sia importante il ruolo che la Pubblica Amministrazione deve svolgere per la promozione dell’informazione e della conoscenza di dette disposizioni normative.
La circolare che ha ad oggetto anche la vendita all’ingrosso, non pone l’obbligo di comunicazione al Comune anche a carico del venditore all’ingrosso, per il quale,invece, è sufficiente l’iscrizione al Registro delle imprese. Questi,all’atto dell’iscrizione al Registro delle imprese dovrà solo dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali.
Nella parte finale della circolare, si prende in considerazione anche l’ipotesi che lo stesso soggetto svolga entrambe le attività (vendita al dettaglio ed all’ingrosso) utilizzando un solo sito internet.
La circolare in oggetto, stabilisce che l’operatore ha facoltà di utilizzare lo stesso sito internet, purché vi siano due sezioni nettamente separate e purché il consumatore sia messo in condizioni di individuare chiaramente le zone del sito in cui si svolge la vendita al dettaglio da quelle in cui si svolge la vendita all’ingrosso.
Inoltre,precisa la circolare, sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa prevista dal dlgs. 114/98 gli intermediari, gli agenti di commercio, o gli agenti di affari in mediazione.
In conclusione, si precisa che non rientrano nella disciplina in parola, coloro che, sia quali dettaglianti che quali grossisti, non sono in possesso di una organizzazione di carattere professionale, ma che esercitano dette attività in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
A mio modesto avviso, è di grande importanza l’integrazione della disciplina del dlgs 114/98 con il dlgs 50/92 ( in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali) ed il richiamo al decreto legislativo n. 185 /1999 recante l’attuazione della direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
I principi che sono alla base della tutela del consumatore sono giustamente richiamati per evidenziare che se da una parte, ex art. 21 del dlgs 144/98, l’Amministrazione deve sviluppare azioni rivolte a sostenere una crescita equilibrata, a favorire campagne di informazione e apprendimento per gli operatori del settore, incentivare l’uso di strumenti atti a garantire l’affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie (che sono la maggioranza in Italia), dall’altra, tutto ciò, non deve avvenire a spese del consumatore, il quale deve essere garantito dalle norme in tema di informazione, di recesso, di clausole vessatorie,di tutela della privacy ed in generale dall’ordinamento giuridico interno,comunitario ed internazionale.