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Articoli e note

n. 6/2006 - © copyright

ANDREA FERRUTI*

Impianti eolici o alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Brevi note sui rapporti fra procedimento autorizzatorio e procedimento espropriativo

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1. L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [1] disciplina il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte energetiche rinnovabili [2].

L’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico tramite conferenza di servizi, “costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato” (art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/2003).

Le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (art. 12, comma 1, D.Lgs. 387/2003 [3]).

In tale quadro normativo, appare utile procedere ad un approfondimento dei rapporti fra procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12, D.Lgs. 387/2003 e procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327[4], con particolare attenzione alla possibilità di adottare il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’art. 22-bis, D.P.R. 327/2001 [introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera u), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302].

2. Come noto, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando “in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità… il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto aventi effetti equivalenti” [così art. 12, comma 1, lettera b), D.P.R. 327/2001].

Ora, richiamata la disposizione di cui all’art. 12, D.Lgs. 387/2003 circa l’equivalenza fra autorizzazione degli impianti ivi menzionati e dichiarazione di pubblica utilità, si è dell’avviso che l’ampia locuzione adottata dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.P.R. 327/2001 consenta di ritenere disposta la “pubblica utilità” per gli impianti e le opere menzionati nella normativa nazionale [5] o in analoghe previsioni regionali [6].

Oltre al dato testuale, inoltre, giova evidenziare il parallelismo tra gli effetti del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12, D.Lgs. 387/2003 e gli effetti dell’autorizzazione unica riferita alle (consimili) infrastrutture lineari energetiche. Secondo gli artt. 52-quaterDisposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità” e 52-quinquiesDisposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali [7] D.P.R. 327/2001, infatti, l’autorizzazione finale viene rilasciata al termine di una conferenza di servizi, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti nel progetto [8].

In estrema sintesi, nel caso di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte energetiche rinnovabili previsti dal D.Lgs. 387/2003, l’autorizzazione unica comporta ex lege la dichiarazione di pubblica utilità senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. A ben vedere, considerazioni analoghe possono svolgersi per la facoltà, ripristinata con l’art. 22-bis D.P.R. 327/2001, di emettere il decreto motivato di occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione di particolari opere il cui avvio rivesta “carattere di particolare urgenza”.

Anche in questo caso si rammenta che, in presenza dei presupposti indicati nel comma 1 del citato art. 22-bis (particolare natura delle opere e urgenza dell’avvio dei lavori), è possibile ricorrere a questo strumento di accelerazione delle procedure espropriative che, secondo la giurisprudenza, deve essere assistito da una motivazione non apparente o soggettiva [9].

In sostanza, il provvedimento d’occupazione d’urgenza non può dirsi un atto meramente esecutivo bensì è espressione di un potere autoritativo dotato di margini di autonomia valutativa [10] che, peraltro, può essere oggetto di una motivazione “per relationem [11].

4. Diversamente, nelle ipotesi speciali di cui al comma 2 del medesimo art. 22-bis, D.P.R. 327/2001 (ossia, interventi previsti dalla cd. “legge obiettivo” o con più di 50 destinatari [12]), il decreto di occupazione non richiede motivazione sull’urgenza particolare di dare avvio ai lavori e sulla particolare natura delle opere, dovendosi ricondurre l’urgenza ad una valutazione operata ex ante dalla legge (nel nostro caso, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001[13]).

Trasfuse tali considerazioni di carattere generale alla fattispecie oggetto del presente approfondimento, è possibile ritenere che la qualificazione di “urgenza ed indifferibilità” – attribuita normativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili – consenta il ricorso al provvedimento di cui all’art. 22-bis, D.P.R. 327/2001.


 

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(*) Avvocato del Foro di Roma.

[1]Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

[2] Tale definizione comprende le “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” [così art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 387/2003].

[3] La dizione adottata nell’art. 12 recepisce gli emendamenti formulati nel parere della Conferenza Unificata del 23 settembre 2003, il cui testo può leggersi in http://www.governo.it/backoffice/allegati/20471-1651.pdf.

[4]Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”.

[5] Sul punto, sia pure a livello incidentale, il Consiglio di Stato ha infatti sottolineato che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica risponde a finalità di interesse pubblico (così Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 971 in http://www.lexitalia.it/p/51/cds6_2005-03-09.htm e 12 aprile 2005, n. 1675 in http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200501675_SE_6.doc , nonché Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 28 settembre 2005, n. 1671 in http://www.lexitalia.it/p/52/tarsiciliapa1_2005-09-28-2.htm, id., sez. II, 4 febbraio 2005, n. 150 in http://www.lexitalia.it/p/51/tarsiciliapa2_2005-02-04.htm e Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 44 in http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200500044_SE.doc ).

[6] Si intende fare riferimento all’art. 6, comma 2 del decreto dell’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 1° giugno 2006) stabilisce che “le opere per la realizzazione degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda in quanto alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti”.

[7] Si tratta di articoli aggiunti al testo unico delle espropriazioni dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, sui quali si veda in dottrina G. De Marzo, Le infrastrutture lineari energetiche e il testo unico in materia di espropriazione, in Foro it., 2005, V, pp. 53 e ss., G. Conti, Brevi note introduttive alla nuova disciplina delle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, in Rass. giur. energ. elettr., 2005, fasc. 1, pp. 161 e ss. e A. Cimellaro, Le procedure espropriative, Roma, 2006, p. 182 e ss.

[8] In dottrina, A. Cimellaro (op. cit., p. 184 e, ivi, richiami alla giurisprudenza) evidenzia la peculiarità della conferenza di servizi, prevista per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui trattasi, rispetto al procedimento (ordinario) previsto per le altre opere per le quali la conferenza di servizi vale come dichiarazione di pubblica utilità solo quando sia normativamente ed espressamente stabilito dalle leggi vigenti.

[9] Si vedano al riguardo, Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 17 maggio 2005, n. 778 in http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/PA_200500778_SE.doc e, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1552 in http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200601552_SE_4.doc .

[10] Cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen. 18 giugno 1986, n. 6, in Giur. it., 1987, III, 1, p. 20.

[11] Così, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2006, n. 3007, in http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200603007_SE_4.doc, che ha ritenuto legittimo un decreto d’occupazione che richiamava altri precedenti atti che soddisfacevano tutte le condizioni contenutistiche del provvedimento previste dalla legge.

[12] Sulle ipotesi di cui all’art. 22-bis, comma 2, D.P.R. 327/2001, si veda A. Sorgato in Commentario sistematico al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) a cura di A. Travi, in Le nuove leggi civili commentate, 2004, fasc. 1 – 2, pp. 171, 172.

[13] Ovvero, nel caso della Regione Siciliana, dall’art. 6, comma 2, D.A. 17 maggio 2006, citato nella nota 6.


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