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Articoli e note

n. 10/2004 - © copyright

ANDREA FERRUTI *

L’attività edilizia e la sicurezza nei cantieri.

Dal 26 ottobre 2004 novità per d.i.a. e permesso di costruire.

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1. Premessa.

Nella G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (riportato in questo numero della presente Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/leggi/dlvo_2004-251.htm), recante “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Per comprendere appieno le novità introdotte dal d.lgs. 251/2004, che entreranno in vigore il prossimo 26 ottobre 2004, si ricorda che l’art. 86, comma 10, d.lgs. 276/2003 (noto anche come “Riforma Biagi del lavoro”) aveva apportato talune modificazioni all’art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996, in modo da precisare i rapporti tra attività edilizia e sicurezza nei cantieri [1].

Ciò premesso, l’art. 20, comma 2, d.lgs. 251/2004 modifica ulteriormente l’art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996 mediante l’integrale sostituzione della lettera b-ter), il cui testo aggiornato è riportato in calce al presente contributo. In questo modo, oltre alla sostituzione della locuzione “concessione edilizia” (originariamente presente nella lettera b-ter) con quella attuale di “permesso di costruire”, viene soprattutto introdotta una sanzione per il committente/responsabile dei lavori che, prima dell’inizio dei lavori, non proceda a trasmettere il certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori (o, in sostituzione, il cd. D.U.R.C. [2] che, si ricorda, non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa [3]).

2. Gli effetti della (nuova) riforma: generalità.

Infatti, per usare le parole del novellato art. 3, comma 8, lettera b-ter), “in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo” (sia esso denuncia di inizio attività o permesso di costruire disciplinati dal D.P.R. 380/2001 cd. testo unico dell’edilizia). Se l’intento del legislatore è chiaro[4], le implicazioni derivanti dalle precisazioni operate dal d.lgs. 251/2004 possono riassumersi come segue.

3. Gli effetti della riforma sulla denuncia di inizio attività.

Il committente (o, se nominato, il Responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/1996) deve trasmettere, prima dell’inizio dei lavori oggetto della d.i.a., la documentazione qui di seguito riportata:

-   l'indicazione del/i nominativo/i della/e impresa/e esecutrice/i;

-   una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;

- una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

-  il certificato di regolarità contributiva, relativo alla/e impresa/e esecutrice/i, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza (il certificato può essere sostituito dal D.U.R.C.).

Anche se l’ufficio comunale non dovesse formulare rilievi sulla completezza della documentazione richiesta dal D.P.R. 380/2001, comunque, l’efficacia della d.i.a. è sospesa ipso iure per la mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva o del D.U.R.C., introducendosi per questo verso una modificazione implicita del regime della d.i.a. previsto dal testo unico dell’edilizia.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa più recente ritiene che, ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 380/2001, allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della d.i.a. si collocano sia il termine entro il quale l’interessato può iniziare i lavori sia il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l’inizio delle opere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2004, n. 308). Con l’art. 3, comma 8, lettera b-ter), d.lgs. 494/1996, invece, la scadenza del termine di trenta giorni non pregiudica la possibilità di inibire l’inizio delle opere da realizzarsi con un’impresa “sconosciuta” dal punto di vista contributivo.

4. Gli effetti della riforma sul permesso di costruire.

Il committente (o, se nominato, il Responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/1996) deve trasmettere, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, la medesima documentazione indicata nel precedente punto a proposito della d.i.a..

Come osservato a proposito della d.i.a., appare necessario collocare siffatta innovazione nell’ambito normativo di riferimento in cui, a ben vedere, sono previste ipotesi di “sospensione dell’efficacia del permesso di costruire” negli artt. 27, comma 3 e 30 (rispettivamente in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e di lottizzazione abusiva). È allora possibile sostenere che, con l’art. 3, comma 8, lettera b-ter), d.lgs. 494/1996, i lavori legittimamente autorizzati (ma non ancora iniziati) con il permesso di costruire, rilasciato dall’ufficio comunale, sono ipso iure sospesi per la mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva o del D.U.R.C. (anche se non appaiono disciplinati modalità e termini per procedere alla dichiarazione dell’esistenza di siffatta sospensione).

Trattandosi, inoltre, di una sospensione ascrivibile ad un comportamento illecito del committente/responsabile dei lavori, e non certo di “fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della proroga”, può ritenersi che non si faccia luogo alla proroga dei termini di cui all’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 per dare inizio ai lavori e per ultimarli. Diversamente, si verrebbe a premiare il comportamento del committente/responsabile dei lavori poco attento alle tematiche contributive.


 

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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Articolo 3.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

(testo in vigore dal 26 ottobre 2004).

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis)  chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter)  trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.


 

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(*) Avvocato del Foro di Roma.

[1] In virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 276/2003, quindi, il committente (o, se nominato, il Responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/1996) doveva trasmettere – “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività” – la documentazione qui di seguito riportata:

- l'indicazione del/i nominativo/i della/e impresa/e esecutrice/i;

- una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;

-   una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

-   il certificato di regolarità contributiva, relativo alla/e impresa/e esecutrice/i, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza.

È da precisare che la locuzione “concessione edilizia” (presente nel testo legislativo) doveva, ovviamente, intendersi riferita all’attuale “permesso di costruire” di cui al testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che, in futuro, il certificato di regolarità contributiva avrebbe potuto essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL anche dalle Casse edili, le quali potevano (e, come si avrà modo di vedere, possono) stipulare un’apposita convenzione con i predetti Istituti pubblici per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

[3] In questo senso, si veda la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva, in data 14 luglio 2004, n. 848, consultabile al seguente indirizzo: http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/e4suwmxmdxvwfdmoxtcfzdibjxzq22ozlxaglqjpucsc7n7ariuz33gwxurafvimrdqvwyyt64khgspbbpg3sb66uvd/letteracircolare14luglio2004.pdf

[4] Nella relazione al futuro d.lgs. 251/2004, infatti, si legge che “la regolarità contributiva sia un indice importante dell’idoneità delle imprese per un’ esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di sicurezza”.

La relazione è consultabile al seguente indirizzo http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/elhn4ehhfupvlwzeelj3zsvazuu4hkb575jrtcgh2ihtmomxkzjfvbqwocq26xxfs6gdc3sddglv2a7mg33b2dtvfzb/relazionealdecretocorrettivodel2762003.doc,”.


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