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Articoli e note

n. 2/2005 - © copyright

LUCIA D’AMBROSIO
(Magistrato della Corte dei conti)

Le linee di indirizzo delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

(note a margine di CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE - delibera 15 febbraio 2005)

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Nell’adunanza del 15 febbraio 2005, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con delibera n. 6/CONTR/05 (in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccontisrcontr_2005-02-15.htm), hanno approvato le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi delle disposizioni di cui ai commi 11 e 42 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni.

I commi 11 e 42 dell’art.1 della finanziaria 2005 prevedono che l’affidamento di incarichi senza il rispetto delle previsioni legislative costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale e dispongono la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di conferimento. Si poneva il problema dell’individuazione degli organi della Corte dei conti destinati a ricevere detti atti.

Le Sezioni Riunite hanno innanzitutto richiamato i criteri elaborati, in relazione alla normativa pregressa in materia, dalla giurisprudenza della Corte dei conti (sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale), ai fini della valutazione della legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni:

- rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

- inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

- indicazione della durata dell’incarico;

- proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.

Con riferimento specifico alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Sezioni Riunite hanno preliminarmente precisato che:

a) le tipologie di incarico individuate dalla norma (incarichi di studio, incarichi di ricerca e consulenze) hanno un contenuto che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile;

b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

c) non rientrano nella previsione normativa:

- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza).

Per quanto concerne, specificatamente, l’individuazione degli organi della Corte dei conti ai quali debbono essere inviati gli atti di conferimento degli incarichi, le Sezioni Riunite hanno correttamente affermato la competenza delle Sezioni del controllo chiarendo, da un lato, che detta competenza deriva dallo scopo delle norme in esame (il contenimento della spesa nel settore degli incarichi) e che l’accertamento degli equilibri finanziari delle amministrazioni pubbliche e della "sana gestione finanziaria" degli enti locali non può che spettare alla sede del controllo; evidenziando, dall’altro, che l’eventuale attribuzione della competenza alle Procure regionali, contrasterebbe con la funzione istituzionale degli organi requirenti, che hanno il compito di esercitare l’azione per l’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile e che possono ricevere, perciò, soltanto gli atti dai quali emergano elementi di danno per l’erario.

In passato, con riferimento al problema dell’invio alla Corte dei conti dei contratti conclusi a trattativa privata, le Sezioni Riunite in sede di controllo avevano ugualmente riconosciuto (deliberazione n. 7/CONTR/03 del 27 febbraio 2003) la competenza delle Sezioni del controllo in virtù della considerazione che si trattava di atti utilizzabili ai fini del controllo sulla gestione.

Le Sezioni Riunite hanno opportunamente precisato quali sono le Sezioni del controllo alle quali gli atti devono essere inviati, sulla base delle competenze fissate dalla legge e dal regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni:

- Atti delle amministrazioni centrali dello Stato: Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato;

- Atti di enti controllati: Sezione del controllo sugli enti;

- Atti di amministrazioni decentrate dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria e agricoltura, enti pubblici regionali non economici: Sezioni regionali di controllo.

L’autorevole organo ha altresì specificato che le Sezioni del controllo, ricevuti gli atti, dovranno utilizzarli secondo i principi e sulla base del procedimento relativo al controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 richiamato, per quanto riguarda i comuni e le province, dall’articolo 148 t.u.e.l.(n. 267/2000), e dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che qualora, in tale sede, dovessero venire a conoscenza di ipotesi d’illecito contabile dovranno procedere alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 29 del 12 – 27 gennaio 1995, nell’affermare la netta distinzione fra controllo sulla gestione e giurisdizione di responsabilità amministrativa, ha confermato che il Procuratore della Corte dei conti può promuovere l’azione di responsabilità sulla base di una segnalazione acquisita "attraverso l’esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione", arrestandosi alla segnalazione il rapporto fra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione.

Opportunamente le Sezioni Riunite hanno, infine, ritenuto di confermare la permanenza, in ogni caso, dell’obbligo di denunzia alla Procura della Corte dei conti, posto dalla legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interni.

Per quanto concerne, in particolare, l’attività delle Sezioni regionali di controllo con riferimento agli atti di conferimento di incarichi da parte di province e comuni, dispiace rilevare come le Sezioni Riunite non abbiano, purtroppo, affrontato il problema dei rapporti tra il comma 42 e il comma 11 e chiarito se la disposizione di cui al comma 11, nella parte in cui fissa limiti di carattere finanziario (la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004), si applichi anche agli enti locali oppure se, a questi ultimi, vadano applicati solo i limiti di carattere amministrativo previsti dal comma 42.

Considerata la formulazione di una norma apposita per la disciplina degli enti locali, il tenore letterale delle disposizioni di cui al comma 11 (Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42) e la considerazione che la delimitazione stabilita dal comma 42 (Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti) non avrebbe alcun senso se tutti gli enti locali fossero comunque soggetti ai limiti di cui al comma 11, si ritiene preferibile una interpretazione nel senso di escludere gli enti locali dall’ambito di applicazione dei limiti di carattere finanziario di cui al comma 11.

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P. MONEA e E. IORIO, Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca da parte degli Enti locali - L’Unione delle Province d’Italia concorda nella distinzione con le collaborazioni coordinate e continuative*.

S. GLINIANSKI, Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza alla luce della legge 311/2004 (finanziaria per l’anno 2005)*.

R. NAPOLETANI, Incarichi di collaborazione esterna e assunzioni a tempo determinato.Breve nota di commento ai commi 11, 42 e 116 della legge finanziaria 2005*.


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