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Articoli e note

n. 7-8/2006 - © copyright

LUCA BUSICO

Rappresentanza e difesa in giudizio delle Università
nelle controversie del personale tecnico-amministrativo

(Note a margine della sentenza delle Sezioni Unite n. 10700 del 2006)

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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 10 maggio 2006 n. 10700 [1] ha fissato alcuni punti importanti in tema di rappresentanza e difesa in giudizio delle Università [2].

Tale sentenza, nel ricordare i termini essenziali della disciplina sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche dettata dal r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), si è, in particolare, soffermata sulla fondamentale distinzione tra patrocinio obbligatorio (artt. 1 ed 11 del T.U. n. 1611 del 1933) e patrocinio facoltativo o autorizzato (art. 43 del T.U. n. 1611 del 1933) dell’Avvocatura dello Stato.

La prima forma di rappresentanza e difesa in giudizio è prevista direttamente dalla legge (art.1 del T.U. n. 1611) per le amministrazioni dello Stato e comporta la non necessità del mandato (art. 1, comma 2 del T.U.), l’impossibilità di richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato (art. 5, comma 1 del T.U.), l’individuazione di uno specifico foro dello Stato (art. 6 del T.U.), la notificazione degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato (art. 11 del T.U.).

Il patrocinio facoltativo o autorizzato (art. 43 del T.U. n. 1611) riguarda, invece, le amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, per i quali l’Avvocatura potrà assumere la rappresentanza e difesa in giudizio “sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”. La sussistenza di tale autorizzazione determina l’assunzione della rappresentanza in giudizio ad opera dell’Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva e la possibilità in casi speciali di non avvalersi dell’Avvocatura medesima previa motivata deliberazione (commi 3 e 4 dell’art. 43 del T.U.). Il patrocinio autorizzato si caratterizza, inoltre, rispetto a quello obbligatorio per i più limitati effetti processuali, consistenti nella non necessità del mandato ad litem, poiché l’art. 45 del T.U. n. 1611 richiama solo l’art.1, comma 2 del T.U. medesimo. Il mancato richiamo agli artt. 6 e 11 determina l’inapplicabilità del foro erariale e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione degli atti.

Le Sezioni Unite, in antitesi al precedente orientamento della Corte che considerava le Università come organo statale e di conseguenza ricadenti nell’orbita del patrocinio obbligatorio [3], hanno ritenuto gli Atenei enti pubblici autonomi, per i quali, ai sensi dell’art.43 del T.U. n. 1611, l’Avvocatura può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio se autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Detta autorizzazione è data, secondo la sentenza n. 10700, dall'art.56 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 (T.U. delle leggi sull’istruzione superiore), per il quale le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattasi di contestazioni contro lo Stato.

Nel presente contributo si intende soffermare brevemente l’attenzione su un punto della sentenza (n. 8.4), che, seppur incidentalmente, fa riferimento alla rappresentanza e difesa in giudizio delle Università nelle controversie di lavoro del personale tecnico-amministrativo, richiamando le innovazioni introdotte dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel codice di procedura civile con le integrazioni agli artt.413 e 415 e l’inserimento dell’art.417 bis.

Come è noto, l’art.415, comma 7 c.p.c., introdotto dall’art.41, comma 1 del D.lgs. n. 80 del 1998, prevede che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il ricorso deve essere notificato presso l’amministrazione destinataria, mentre, con riferimento alle amministrazioni statali o ad esse equiparate, la notificazione deve essere effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio [4].        

L’art. 417 bis c.p.c., introdotto dall’art. 42, comma 1 del D.lgs. n. 80 del 1998 e modificato dall’art.19, comma 17 del D.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, disciplina la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche [5], operando anch’esso una distinzione tra amministrazioni statali e non statali. Il primo comma prevede che, limitatamente al primo grado di giudizio, le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Il secondo comma dispone, con riferimento alle amministrazioni statali o ad esse equiparate, che l’Avvocatura dello Stato, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, può assumere direttamente la trattazione della causa, mentre qualora non ravvisi tale necessità, deve trasmettere immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi all’amministrazione interessata, perché provveda alla propria difesa secondo quanto previsto al primo comma.

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate emerge, per quanto concerne le amministrazioni statali o ad esse equiparate, la necessità di notificazione dell’atto introduttivo all’Avvocatura dello Stato, che deve valutare se assumere o meno la difesa diretta e, nel secondo caso, trasmettere l’atto medesimo all’amministrazione interessata.

Nel punto n. 8.4. della sentenza n. 10700 le Sezioni Unite sostengono che le Università, pur essendo enti pubblici autonomi, sono da ricomprendere, per quanto concerne le controversie individuali di lavoro, tra le amministrazioni pubbliche equiparate a quelle statali e, pertanto, sono soggette alla disciplina del codice di rito ai fini delle notificazioni, che devono essere eseguite, ai sensi dell’art. 415, comma 7 c.p.c., presso l’Avvocatura dello Stato.

In attesa di un ulteriore intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, che affronti la questione in via principale, nel breve periodo per le controversie del personale tecnico-amministrativo degli Atenei verrà sicuramente seguita l’empirica soluzione della doppia notificazione, presso la sede dell’Ateneo e presso l’Avvocatura dello Stato.


 

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[2] Cfr. l’ampio commento della sentenza di SMIROLDO, La domiciliazione degli Atenei ai fini delle notificazioni di atti e provvedimenti giudiziali, in questa Rivista n. 6/2006.

[3] Cfr. Cass., Sez. I, 10 settembre 1997 n. 8877, in Cons. St. 1998, II, 31; Cass., Sez. Lav., 27 novembre 1999 n. 13292, in Foro it. 2000,I,3219; Cass., Sez. I, 26  gennaio 2001 n. 1086, in Cons. St. 2001, II, 587.

[4] Sulla notificazione alle amministrazioni pubbliche dei ricorsi in materia di lavoro, cfr. MUTARELLI, In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro nei confronti delle amministrazioni dello Stato e regime di notificazione del ricorso, in Giust. civ. 2000,I,206.

 

[5] Sulla disciplina dettata dall’art.417 bis c.p.c., cfr.: MUTARELLI, Commento all’art.42 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, in Nuove leggi civ. comm. 1999,1581; SGARBI, Jus postulandi, uffici per la gestione del contenzioso e notificazioni, in CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, II ed., 2000,1979; TENORE, Gli uffici per il contenzioso e la loro organizzazione, in NOVIELLO-SORDI-APICELLA-TENORE, Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, II ed., 2001,211; APICELLA, La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie di lavoro, in Il lav. nelle P.A. 2001,569; BUSICO, Riflessioni sull’art. 417 bis c.p.c., in questa Rivista n. 7-8/2003.


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