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Articoli e note

n. 2/2007 - © copyright

UGO ADORNO
(Avvocato dello Stato)

Il procedimento di notifica del verbale di irrogazione
delle sanzioni amministrative, nell’Italia delle privatizzazioni

(in margine a Cass. 20440/06 e GdP Perugia 2198/06)

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La privatizzazione è un concetto invalso, ormai, nella consuetudine dei rapporti, dalla fine della prima Repubblica.

Nulla si è salvato da quest’ondata: aziende ed enti pubblici si sono trasformati in società, mutando ragione sociale ma non consuetudinie burocrazia, il rapporto di impiego si è trasformato in rapporto di lavoro, ma, a parte il cambio di giurisdizione,anche lì la situazione non è migliorata e così via.

Anche l’accertamento delle violazioni del codice della strada non aveva seguito miglior sorte, affidato a strumentazioni elettroniche sempre più raffinate cui si è aggiunta, da ultimo persino la gestione delle contestazioni ai contravventori.

Un servizio "chiavi in mano", insomma, capace di apportare significativi apporti economici alle sempre più vuote casse dei comuni.

Le sentenze in commento (riportate in calce al presente documento: clicca qui per la sentenza della Cassazione e qui per quella del Giudice di pace di Perugia) tentano di porre un primo argine all’ingerenza dei privati, affermando che talune peculiarità "pubbliche" rimangono (e speriamo restino) di ineludibile gestione pubblicistica.

La questione centrale presa in considerazione concerne la validità o meno della contestazione differita della violazione del codice della strada se nel procedimento di notificazione intervengono soggetti privati.

Sul punto, l’art. 14 della l. n. 689/81, individua inderogabilmente modalità e termini della contestazione differita, e richiede, sul piano formale, la tassativa "applicazione delle disposizioni vigenti in materia".

Ai fini della validità della contestazione differita, occorre, pertanto, in base al disposto dell’art. 14, che la procedura di notificazione dell’atto sia compiuta in perfetta osservanza delle limitazioni formali e sostanziali imposte dalla normativa, con riguardo ai soggetti tenuti a eseguire la procedura, agli strumenti adoperati e agli adempimenti svolti.

In particolare, sotto tal profilo viene in rilievo, l’art. 201 3°comma C.d.s., il quale stabilisce che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione, che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulla notificazione a mezzo del servizio postale".

Tutto ciò non è avvenuto nei casi decisi nelle sentenze commentate.

Sul piano soggettivo, la norma qualifica come soggetti titolari della predetta potestà, in primo luogo, gli organi di cui all’art. 12 l. n. 689/81, tra i quali, ovviamente, sono compresi gli Ufficiali Giudiziari, in secondo luogo, i messi comunali, e, da ultimo, il funzionario dell’amministrazione.

In armonia con quanto stabilito dall’art. 14, 4° comma l. n. 689/81, la norma in commento precisa che le ultime due categorie di soggetti (messo comunale e funzionario) devono appartenere all'"amministrazione che ha accertato la violazione". Ne segue, pertanto, che nessun soggetto, al di fuori dei quelli tassativamente indicati dalla legge, può partecipare al procedimento di notificazione.

Sul piano oggettivo, per il completamento della notificazione, i soggetti sopra indicati (e solo loro) possono agire secondo le modalità previste dal c.p.c., attraverso la notifica a mani, ovvero utilizzando il servizio postale. In tale ultimo caso, occorre completare la procedura nel tassativo rispetto delle prescrizioni fornite dalla l. n. 890/92, afferente la "notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".

E infatti, l’art. 12 della l. n. 890/92, in sintonia con l'art. 201, 3° comma C.d.s., estende l’applicazione della disciplina in esso contenuta "[…] alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso", e, quindi anche al Comune.

Ne segue, che le disposizioni procedurali sul compimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale disciplinano non solo l’operato dell'ufficiale giudiziario, ma anche quello degli altri soggetti autorizzati dalla norma alla notifica degli atti del comune: il messo comunale e il funzionario amministrativo.

Sul piano funzionale, l’art. 3 della l. n. 890/92 stabilisce che "l’ufficiale giudiziario [adde: il messo comunale e il funzionario amministrativo] scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento".

Tale norma stabilisce, altresì, che l’Ufficiale Giudiziario (adde: il messo comunale e il funzionario amministrativo) "presenta la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario […]; vi appone, altresì il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio".

Congiuntamente a tali adempimenti, l’Ufficiale giudiziario (adde: il messo comunale e il funzionario amministrativo) DEVE presentare al servizio postale "l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del registro cronologico".

L’ultimo comma della norma stabilisce che "l’ufficiale giudiziario [adde: il messo comunale e il funzionario amministrativo] CORRISPONDE le tasse postali dovute, comprese quella per l’avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all’ufficio di partenza".

Così ricostruita la normativa che disciplina il procedimento di notifica, a mezzo del servizio postale, delle contestazioni differite al c.d.s. deve conseguentemente rilevarsene l'inosservanza nei casi decisi con le sentenze indicate, in quanto il procedimento de quo è stato compiuto senza la partecipazione (almeno nella sua fase finale) di uno dei soggetti che la norma designa in via esclusiva e tassativa per lo svolgimento della procedura di notificazione.

Tale partecipazione ha inficiato, irrimediabilmente, tutta la procedura.

Il procedimento di notificazione è stato rigorosamente disciplinato dalla normativa suindicata, non già per mere ragioni di ordine burocratico, ma in considerazione della particolare delicatezza della funzione svolta, volta a garantire la certezza nei rapporti giuridici. E ciò anche in ragione del fatto che con tale procedura, nel caso di violazioni al C.d.s., si deroga al principio della contestazione immediata.

In generale, infatti, chi notifica agisce in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere portato un soggetto (il destinatario) a conoscenza di un determinato documento, e certifica, con atto pubblico (avente valore di prova legale, ex artt 2699 e 2770 c.c.), la relata di notifica, di avere consegnato l’atto medesimo all’interessato (notifica a mani), ovvero all’ufficio postale perché ne curi la spedizione con raccomandata A.R.

Il rigore formale che assiste la minuziosa disciplina è correlato al riconoscimento, in capo al soggetto notificante, della potestà pubblica di certificazione di avere personalmente e correttamente eseguito gli adempimenti indicati nella relata di notifica, che determinano, nel destinatario, la presunzione assoluta di conoscenza dell’atto medesimo.

Si tratta di un effetto di particolare rilievo, che può essere prodotto solo ove il procedimento sia condotto dai soggetti abilitati dalla legge a condurlo e concluderlo e solo da costoro, perché solo a essi la legge ha conferito quella pubblica potestà di certificazione che consente di determinare la legale presunzione di conoscenza prima indicata.

Nei casi in commento, alla procedura di notificazione hanno partecipato altri soggetti, ossia società private che hanno curato, in un caso, la spedizione dell’atto, e, nell’altro caso, il materiale recapito dello stesso al destinatario, che non sono ufficiali giudiziari, né messi comunali, né funzionari del Comune.

In altri termini, l’irrituale intervento di società private nel procedimento di notificazione ha spezzato l’unitarietà funzionale di quest’ultimo: la mera spedizione del piego raccomandato da parte di soggetto estraneo al novero di quelli abilitati a partecipare al (e concludere il) procedimento ha prodotto una soluzione di continuità, trattandosi di una comunicazione che qualunque privato può rivolgere a un altro per il tramite del servizio postale.

Di certo, la spedizione o il recapito da parte di un soggetto privato non costituisce (e non può costituire) il completamento di quella procedura che la legge vuole affidata ai soli titolari ed esercenti del potere di certificazione, che assiste il completamento della procedura e la consegna dell’atto all’ufficio postale.

Né può affermarsi fondatamente che l’avvenuta ricezione della raccomandata A.R. recapitata dal servizio postale previa consegna da parte della società, ovvero il recapito a mani da parte dell’addetto della società possano costituire mezzo legale di conoscenza dei verbali impugnati. E infatti, la norma prescrive, tassativamente, che tali verbali debbano essere "notificati", cioè portati a conoscenza del destinatario secondo la procedura disciplinata dal codice di procedura civile (a mani oppure per il tramite dell’ufficio postale) e dalla legge n. 890/92.

Così come sarebbe considerata inesistente, o quantomeno nulla, la notifica di una citazione in giudizio che fosse spedita dall’avvocato in piego raccomandata A.R., senza avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario, ugualmente devono essere considerati affetti da medesima patologia i verbali semplicemente spediti con raccomandata A.R. (o consegnati a mano da un addetto dipendente di società privata, comunque non inquadrato nei ruoli del comune), ma non ritualmente notificati.

Né sotto altro aspetto potrebbe sostenersi la legittimità dell’intervento, nel procedimento de quo, della società privata di spedizione (o di recapito) in veste di concessionaria di pubblico servizio affidatole dal Comune.

Invero, gli adempimenti prescritti dalla l. n. 890/92 cit. costituiscono espressione, non già di un servizio pubblico (gestibile dall'ente anche mediante lo strumento della concessione), ma di una vera e propria potestà di certificazione, che, in quanto tale, è conferita dalla legge, solo e soltanto ai soggetti da essa espressamente menzionati.

In forza di tale investitura, tali soggetti sono gli unici legittimati al compimento delle operazioni predette.

La concessione potrà avere per oggetto l’attività di acquisizione dei dati e di materiale compilazione dei verbali, ma non già quella di contestazione della violazione che rimane espressiva della pubblica fede.

In conclusione, ferma restando la legittimità della scelta del singolo Comune di non avvalersi di propri funzionari, o di messi notificatori per la notifica dei verbali, ai fini della contestazione differita, l’Ente è tenuto a organizzarsi di conseguenza e individuare, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti (ivi compresa la certificazione dell’invio dell’atto dall’Ufficio postale), un soggetto, tra quelli indicati dalla legge, escludendo qualsivoglia forma di affidamento a terzi.

Ciò non avviene quando, come nei casi decisi con le sentenze in commento, al procedimento de quo partecipano società private di spedizione o di recapito.

 

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 21 settembre 2006, n. 20440

(Presidente Proto – Relatore Del Core)

Svolgimento del processo

Con ricorso al Gdp di Catania, C. B. impugnò la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (Montepaschi Serit Spa) il 10 maggio 2001 e relativa a sanzione pecuniaria di lire 192.730 mensa a suo carico per violazione del Cds accertata con sommario processo verbale il 28 agosto 1997 dalla polizia municipale di quella città.

L’adito giudice respinse l’opposizione osservando, a confutazione dei relativi motivi, che: il processo verbale era stato notificato, nei termini di cui all’articolo 201 Cds, nelle mani della madre del B., la quale, in data 4 novembre 1997, in nome e per conto del figlio, sottoscrisse la ricevuta, ritirando il piego presso gli uffici dell’agenzia recapiti Ventura; per provvedimento del sindaco di Catania del 3 ottobre 1999, detta agenzia aveva assunto la qualifica di messo notificatore; in tale vesto, esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario e aveva valido titolo a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione previsti per l’amministrazione postale dalla legge 890/82; l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, munito del bollo dell’ufficio recante la data del giorno della consegna e la firma del delegato al ritiro da parte del destinatario, costituiva prova dell’avvenuta notificazione; la Montepaschi Serit Spa difettava di legittimazione passiva dacché non partecipa alla formazione del ruolo, di competenza dell’ente impositore.

Di tale sentenza il B. chiede la cassazione per tra motivi con ricorso proposto nel confronti del Comune di Catania e della Montepanchi Serit Spa.

Nessuno degli indiziati svolge difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia letteralmente la "violazione dell’articolo 360 n. 3 Cpc, 14, comma 4 e ultimo comma, legge 689/81, 149 Cpc, 201 comma 3, Cds, 12 legge 890/82-. il Gdp - lamenta - ha ritenuto valida la notifica del sommarlo processo verbale benché eseguita due anni prima del presunto atto amministrativo del 3 ottobre 1999 con cui si era attribuita alla agenzia recapiti Ventura la qualifica di messo notificatore, consentendole di esercitare appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. La notificazione ora quindi inesistente, non essendo avvenuta pel tramite dell’amministrazione postale come prescritto dalla richiamate disposizioni di legge. E, in mancanza di valida notificazione nei termini. ai è verificata l’estinzione della obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa. Peraltro, il Gdp, violando il principio del contraddittorio e procedendo arbitrariamente ex officio, ha basato la decisione su un provvedimento amministrativo da nessuno dedotto né tampoco prodotto in corso di giudizio. Quand’anche equiparata a un messo notificatore. l’agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica ai sensi degli articoli 137 ss. Cpc, avvalendosi del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto nella specie, la specifiche attività.

Con il secondo motivo il ricorrente, ribadendo la argomentazioni di cui al precedente motivo, denunzia come -violazione dell’articolo 360 n. 4 Cpc "la nullità del procedimento", conseguita anche dalla violazione del principio dispositivo e del contraddittorio da parte del Gdp.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la "violazione dell’articolo 360 n. 5 Cpc". Riproponendo, ancora una volta, quanto detto in precedenza, segnala la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal Gdp nel valorizzare, ex officio il provvedimento sindacale intervenuto dopo la contestata notificazione e nel ritenere comunque valida l’attività notificatoria avvenuta a mezzo posta, ma con recapito a cura di una agenzia privata, tributaria di servizi postali.

A parte l’erronea indicazione, tra le norme violate, dell’articolo 360 n. 3 Cpc - che è ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori, in iudicando e/o in procedendo, possano essere denunciati – il primo motivo si appalesa fondato nel suo nucleo essenziale incentrato sulla invalidità della eseguita notificazione del verbale di accertamento della infrazione al Cds.

Come già rilevato da questa Corte con le sentenze 563/94, 8079/96, 2889/02, 12533/03, l’articolo 14 della legge 689/81 impronta a rigore formale l’atto della contestazione differita attuata con la notificazione degli "estremi della violazione" all’interessato, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione stessa e prevedendo le modalità esecutive secondo la disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal Cpc, essendo al riguardo ammesso - in difetto di un espresso divieto - anche l’impiego del servizio postale. Da parte sua, l’articolo 201, comma 3, del nuovo Cds prevede invece espressamente la notificazione della violazione a mezzo posta. Il rigore formale dell’atto di notificazione ben si spiega anche avuto riguardo agli affetti che la legge (ultimo comma dell’articolo 14) riconduce alla omissione della notificazione nel previsto termine, cui consegue l’estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta dal trasgressore per la violazione. Ebbene, quando l’amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettato dalla legge 890/82 e dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall’articolo 29 del Dpr 156/73 (c.d. codice postale) e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con Dpr 655/82. La legge 890/82 riserva, infatti, all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione (articolo 3), al recapito (articoli 7 e 8), alla spedizione, infine, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, -munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna, costituisce prova della eseguita notificazione". Non può dunque dubitarsi che le complesse formalità previste dalla legge 890/92, finalizzato insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" e "impiegati" addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei "servizi postali" di "accettazione" e "recapito" "per espresso" di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato articolo 29 del Dpr 156/73 ad agenzie private alle quali gli articoli 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di "Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco" e "Agenzia per il recapito degli espressi postali". Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria a norma dell’articolo 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia ("suoi fattorini", così definiti dall’articolo 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 14 legge 689/81.

La particolarità della notifica a mezzo posta sono state, non a caso, confermato dal D.Lgs 261/99 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regola comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all’articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (id est all’Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

Detto intervento legislativo ha, in un certo senso, avallato l’orientamento giurisprudenziale inaugurato in subiecta materia da questa Corte in epoca antecedente.

Non a controverso, nella specie, che i vigili urbani di Catania affidarono la notificazione degli estremi della violazione alla agenzia privata concessionaria per quel Comune del servizio recapito espressi. L’affermazione del giudica e quo circa la validità della notifica coni eseguita integra violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.

L’accoglimento del primo e pregiudiziale motivo comporta l’assorbimento degli altri.

Cassata perciò la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (in ordine ai modi non controversi della eseguita notificazione), a norma dell’articolo 384 Cpc, la causa deva essere decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione da C. B. proposta avverso la cartella esattoriale e la conseguenziale dichiarazione di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 14, ultimo comma, legge 689/81.

Il Comune va, infine, condannato al rimborso delle spese del giudizio, di merito e di cassazione, a favore del B..

Il ricorso, invece, inammissibile nel confronti della Montepaschi Serit Spa il Gdp ha rigettato l’opposizione nei confronti del predetto esattore per difetto di legittimazione passiva in quanto estraneo alla formazione del ruolo, di competenza dell’ente impositore. Tale decisione non è stata censurata con alcuno dei motivi in cui ai articola il ricorso ed è pertanto divenuta regiudicata.

Non vi è luogo a statuizione sulla spose relativamente al prodotto Intimato, astenutosi da qualsivoglia difesa in questa sede.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Catania, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e condanna il Comune di Catania alle speso del giudizio a favore del ricorrente, liquidato in complessivi e 300,00, di cui 180,00 per onorari di avvocato e 80,00 per diritti di procuratore, quanto al giudizio davanti al Gdp, e in euro 400, di cui euro 300 per onorai di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Montepaschi Serit Spa.

 

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GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Perugia, Dott. Angelo Iuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1806/2006 REg. Gen. Cont. promossa

DA

- P.S. e P. C., elettivamente domiciliati in Perugia presso lo studio dell’Avv C.A.G. dal quale sono rappresentati e difesi per delega a margine del ricorso

- Opponenti

CONTRO

- COMUNE DI TORGIANO, rappresentato e difeso dal’Avv. M.P.

- opposto –

OGGETTO: Opposizione ex art22 L. 24.11.1991 n. 689 e successive variazioni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- PER L’OPPONENTE Conclude per l’accoglimento del ricorso

- PER L’OPPOSTO Conclude per il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivo presentato il 24 marzo 2006 P.S. e P.C. proponevano Opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione n emesso dalla Polizia Municipale di Torgiano, chiedendone l’annullamento per i motivi ivi indicati nel ricorso

Esponeva l’opponente, tra gli altri motivi, che la relata di notifica è inesistente poiché sul plico postale non sono indicati gli elementi necessari né è stata indicata la conformità all’originale e di valida sottoscrizione, poiché la firma risulta fotocopiata, né e stato indicato quanto spedito e la data di spedizione sul plico. Asseriva il ricorrente che l’accertamento della violazione non è sufficientemente provata senza la presenza degli agenti e con apparecchiatura di cui non e provata la conformità alle norme vigenti

Si costituiva l’Amministrazione depositando le fotografie del veicolo e del semaforo, contestando il contenuto del ricorso con le conclusioni sopra riportate Asseriva l’opposta che le fotografie rappresentano validamente la violazione Il procedimento è stato istruito con la produzione di documenti nonché con prova per testi con l’audizione del responsabile del servizio sui metodi di accertamento e di notifica del verbale relativo alla violazione accertata e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, è stato deciso con la lettura immediata del dispositivo all’udienza di discussione del 23 novembre 2006

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso così come proposto può essere accolto.

Osserva questo giudicante che dalla istruttoria sono emersi sufficienti elementi probatori sul primo motivo indicato nel ricorso e riguardante la non correttezza della procedura relativa alla redazione e notifica del verbale di contestazione opposto. Infatti, è stato accertato con l’interrogatorio libero del responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di Torgiano che la compilazione dei verbali è affidata ad una ditta privata la quale redige i verbali singoli, apponendo la firma elettronica e successivamente lo stesso privato provvede alla spedizione dei plichi contenenti i verbali per la notifica agli interessati sanzionati

E’ di tutta evidenza che la procedura seguita dall’organo accertatore non e quella prevista dal chiaro disposto dell’art 20 I codice della strada e dell’art. 385 del relativo Regolamento. E’ noto che qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’Organo accertatore compila il verbale con gli elementi che ha potuto acquisire e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende, il quale acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica del verbale ai soggetti interessati con l’invio di uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato, mentre i verbali redatti con i sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti, con l’osservanza degli adempimenti di cui al 3° e 4° comma dell’art. 383 del citato Regolamento al codice della strada.

In proposito sia l’art 14, 4° comma, della legge n. 689 del 1981 che la richiamata normativa prevista dal vigente codice della strada, art. 20 I, 3° comma, prevedono che la compilazione del verbale e la relativa notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, ossia la persona fisica, che nell’ambito dell’organizzazione pubblica esercita una sfera di poteri inerenti all’ufficio cui è preposto Il funzionario, che sostituisce la persona dell’ufficiale giudiziario (Cass. civ. sez. 1, 12 agosto 1992 n 9544) con l’osservanza delle disposizioni richiamate, può avvalersi, per la notifica dei verbali di contestazione di violazioni amministrative, del servizio postale ex lege n 890 del 1982 - seguendo la stessa disciplina di quella dettata per la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Da ciò se ne deduce che la citata legge n. 890 del 1982 scinde in due distinti momenti la fase del procedimento notificatorio, che nel caso di notifica di verbale di sanzione al C.d S è attribuita al funzionario dell’ufficio emittente ed al servizio postale ed ai suoi agenti gli adempimenti della fase di consegna del plico In dettaglio al funzionario è attribuito il compito di inserire l’atto da notificare in una apposita busta chiusa, sulla quale deve apporre le indicazioni delle generalità del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio. Il plico lo deve presentare all’ufficio postale per la spedizione al destinatario con raccomandata, unitamente all’avviso di ricevimento compilato in alcune parti e contenente anch’esso l’indicazione del numero cronologico, nonché l’indicazione come mittente l’ufficio amministrativo che ha accertato la violazione e facendo menzione sulla copia rimasta in suo possesso dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce l’altra copia, mentre costituisce mera irregolarità non stendere la relata di notifica sulla copia spedita (Cass. civ. Sez. Unite 19 luglio 1995 n. 7821). Come e evidente la normativa prevede una procedura rigorosa e formale con riguardo sia ai soggetti che provvedono alla compilazione del verbale ed alla notificazione (il funzionano dell’amministrazione che ha accertato la violazione e l’agente postale che provvede alla consegna), sia alle modalità con cui la notificazione dev’essere eseguita, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 890 del 1982, e sia alla previsione della estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nel caso di omissione della notificazione (Cass civ. sez. 1, 2 1.01 1994 n 563 Cass.Sez Unite 19071995 n.7821; Cass.cìv sez. I, 2709.2002 n. 14005 e da ultimo Cass civ. sez. I, 28 giugno 2006 n. 20440 ed altre ivi richiamate). Ne consegue che il difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, determinando l’inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione dell’atto. Nel caso di specie, come accennato, il Comune opposto non ha provato che il funzionario delegato abbia provveduto a redigere il verbale dì contestazione con l’apposizione in calce del verbale dell’avvenuta spedizione e presso quale ufficio postale era stata eseguita ed alla relativa notifica al ricorrente a cura di un soggetto preposto e risultante dal medesimo atto, secondo i canoni rigorosi prima richiamati, avvalendosi invece di un soggetto esterno all’Amministrazione per la compilazione del verbale ed a compiere le operazioni preliminare alla notifica a mezzo del servizio postale del verbale opposto, come emerso chiaramente dall’istruttoria, e quindi non abilitato a compiere tali importanti operazioni e di ciò il ricorrente ha esposto le proprie doglianze con richiesta di annullamento dell’atto

Relativamente al merito dell’accertamento non sono stati forniti sufficienti elementi per l’accertamento della responsabilità dei ricorrenti nel transitare all’incrocio con il semaforo di colore rosso anziché di quello giallo o verde. Le sole foto non sono sufficienti, nel caso di specie, a provare la responsabilità del conducente, tenuto conto della presenza di altri veicoli che precedevano quello dei ricorrenti Quanto sopra esonerano questo giudicante dall’esaminare gli altri motivi, peraltro privi di fondamento giuridico.

Pertanto questo giudicante, esaminati i fatti con prudente apprezzamento ha raggiunto il convincimento di accogliere il ricorso con l’annullamento dell’atto opposto ad ogni effetto di legge.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio stante l’incertezza a la novità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e precisato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:

1) Accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione, emesso dalla Polizia Municipale di Torgiano, con l’annullamento del medesimo verbale ad ogni effetto di legge;

2)Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Cosi deciso a Perugia il 23 Novembre 2006.

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Angelo Iuliano)


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