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n. 5/2008 - ©
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LUIGI ADINOLFI
Primo commento al D.L. 23 maggio 2008
Il testo del D.L. 23 maggio 2008 n. 90 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2008) prevede delle sostanziali novità in tema di legislazione in materia di rifiuti.
Volendo compiere una prima analisi del D.L., tra le disposizioni più significative si segnala l’art. 3, che prevede lo spostamento di competenza al Tribunale di Napoli di tutti i procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed in materia ambientale nella Regione Campania, nonché la necessità della convalida entro 20 gg (pena la cessazione degli effetti) delle misure cautelari già adottate da altre autorità da parte del Tribunale di Napoli in composizione Collegiale. Detta disposizione è certamente contraria all’art. 25 della nostra Costituzione secondo il quale "Nessuno può essere distolto dal Giudice Naturale precostituito per legge", nonché contraria all’art. 102 Cost. che vieta l’istituzione di Giudici Straordinari o Speciali. Non per niente l’Associazione Nazionale Magistrati con comunicato stampa del 24 maggio c.a. ha già preso posizione sulla vicenda, esprimendo critiche certamente condivisibili.
Detto spostamento repentino di competenza in una materia così complessa e delicata come quella dei rifiuti e suoi aspetti penali, si atteggia quale vero e proprio giudizio di disvalore da parte del Governo nei confronti dei P.M. e GIP dei Tribunali diversi da Napoli, il cui operato dovrà essere "convalidato" dal Tribunale di Napoli.
Certamente detto spostamento di competenza creerà non pochi problemi alle Autorità inquirenti e soprattutto comporterà la perdita del lavoro effettuato finora dai P.M. dei Tribunali diversi da quello di Napoli, in quanto l’incartamento dovrà essere nuovamente studiato dal Procuratore di Napoli il quale a sua volta avrà poche ore per richiedere la convalida dei provvedimenti già emessi al Tribunale di Napoli in composizione collegiale, convalida che deve intervenire perentoriamente entro 20 gg dalla trasmissione degli atti da parte del Tribunale che aveva già reso i provvedimenti cautelari.
Il sistema, per come congeniato, potrebbe comportare seri pericoli di prescrizione dei reati, oltre che al dissequestro per cessazione dell’efficacia ope legis di discariche ritenute oggetto di reati attualmente sequestrate. Cui prodest tutto ciò?
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La disposizione di cui all’art. 4, comma 2 - la quale stabilisce che le misure cautelari adottate da autorità diverse dal TAR Lazio cessano di avere efficacia se non riconfermate entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto legge - è stata dettata allo specifico scopo di depotenziare eventuali ordinanze ex 700 c.p.c. ottenute di fronte all’A.G.O. prima della decisione della Cassazione a Sez. Unite n. 2718 del 28 dicembre 2007 che,come noto, "nell’interesse della legge" ha statuito decidendo su di un ricorso in materia di giurisdizione dichiarato inammissibile, l’assoluta incompetenza del giudice amministrativo in tema di localizzazione di discariche, anche se effettuate in violazione di diritti costituzionalmente garantiti,a favore del Giudice Amministrativo. In principi della Sentenza n. 27187/07 sono ripresi e sintetizzati nel I comma dell’art. 4,evidentemente al fine di sgombrare il campo da residui dubbi in tema di giurisdizione dell’A.G.O. nella subiecta materia.
Potrebbe trattarsi dell’esempio scolastico di legge provvedimento, in quanto risulta che allo stato sono solo due i 700 c.p.c. accolti in Italia con riferimento all’individuazione del sito (Serre in Provincia di Salerno e Lo Uttaro in Caserta).
Il TAR Lazio, secondo la disposizione, dovrà confermare tutti i provvedimenti resi dall’A.G.O. anche se già confermati dal Tribunale competente in composizione Collegiale in sede di reclamo. Anche qui è evidente il giudizio di disvalore del Governo nei confronti dei giudici ordinari,il cui operato a tutela di diritti costituzionalmente garantiti come quello alla salute e all’ambiente salubre, andrà "riconfermato" dal TAR Lazio.
La norma non detta le necessarie disposizioni processuali e, quindi, è assolutamente oscuro il rito in base al quale va chiesta la "riconferma" al TAR, con la scontata perdita di efficacia di tutte le ordinanze rese dall’A.G.O.,visto che la loro cessazione dell’efficacia ope legis è prevista per il 22 giugno 2008.
Molto probabilmente andrà richiesta con autonomo ricorso - il che implica per il cittadino il versamento di un ulteriore contributo unificato di € 1.000/00 oltre ai costi dell’Avvocato - su cui dovrà esprimersi il TAR Lazio in Camera di Consiglio. I tempi dell’udienza pubblica,infatti,salvo miracoli che non appartengono al diritto, sono assolutamente incompatibili. Sembra quasi che il tutto sia stato concepito proprio per giungere al 22 giugno 2008 e liberare ope legis le discariche dai provvedimenti di inibizione resi dal Giudice Ordinario.
Si è del parere,infatti,che se il diritto è connotato da un fondo di immodificabilità dei giudizi espressi dai magistrati appartenenti ai vari ordini e che i diritti costituzionalmente garantiti sono immodificabili nel breve periodo,il TAR Lazio non potrà che confermare i 700 c.p.c. resi dai loro colleghi in sede di giurisdizione ordinaria,con buona pace per chi ha concepito una norma che incide su posizioni già giudicate in maniera irreversibile a norma di codice di procedura civile.
In pratica il D.L. prevede un terzo grado per i 700 resi ex art. 700 c.p.c. se già reclamati ex art 669 terdecies c.p.c. e confermati dal collegio,salvo ulteriore appello al Consiglio di Stato sul provvedimento reso dal TAR Lazio. Per i 700 c.p.c. non reclamati un secondo grado presso altro giudice. In pratica la certezza del diritto diventa una chimera.
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Per quanto concerne la possibilità prevista dall’art. 9, comma II di smaltire rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti solidi urbani ( non pericolosi per definizione), il D.L. è contrario alle Direttive Comunitarie vigenti in materia ed in particolare alla 91/689/CEE che elenca le varie tipologie di rifiuti. Di conseguenza è disapplicabile dal giudice adito e anche dalla Pubblica Amministrazione procedente (ipotesi remota). Va valutato se da un punto di vista penale il concreto sversamento di rifiuti pericolosi in discarica non idonea in applicazione del D.L. possa creare problemi per gli operatori alla luce delle chiare disposizioni di matrice comunitaria certamente self executing.
Per quanto concerne il parametro "idrocarburi totali" (che guarda caso sono quelli presenti in alcune discariche che hanno anche determinato il sequestro penale e l’accoglimento dei 700 c.p.c. proposti) la deroga era già ammissibile ex art. 7 D.M. 3 agosto 2005, ma la discarica andava progettata tenuto conto di detta deroga, deroga che andava concessa "caso per caso".
L’aver previsto, quindi, una deroga ope legis indiscriminata senza imporre una diversa tipologia realizzativa della discarica è un assurdo giuridico, oltre a comportare serio pericolo.
Caserta, martedì 27 maggio 2008.